Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18750 del 19/08/2010

Cassazione civile sez. II, 19/08/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 19/08/2010), n.18750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BDR DI ERMANNO DE RIVA & C DITTA SNC IN LIQ (OMISSIS) in persona

del liquidatore e legale rappresentante p.t., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO 47, presso lo studio dell’avvocato

DE MARTINO ROBERTO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BARNA AURELIA;

– ricorrente –

contro

DELLE VEDOVE ADELCHI DITTA SNC (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

VESCOVIO 21, presso lo studio dell’avvocato MANFEROCE TOMMASO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GERIN SERGIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18/2005 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 10/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.n.c. Delle Vedove Adelchi chiedeva al Presidente del Tribunale di Pordenone un decreto ingiuntivo nei confronti della s.n.c. B.D.R. di Ermanno De Riva e C. relativo al pagamento di L. 18.741.959 a titolo di corrispettivo di vendita merce (stampi per provette) non pagata, come da fatture allegate.

La s.n.c. B.D.R. proponeva opposizione avverso il provvedimento monitorio emesso in conformita’ del ricorso contestando in modo specifico la pretesa avversaria relativa alla fattura n. (OMISSIS) per L. 6.011.880, mentre riguardo alle altre fatture azionate l’opponente si limitava a contestare genericamente la quantificazione del dovuto; inoltre deduceva il cattivo funzionamento di un altro stampo per provette, fornito dalla controparte, non menzionato nelle fatture poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo.

La societa’ opponente chiedeva quindi la riduzione del prezzo in relazione alla fornitura degli stampi difettosi, la condanna della controparte al risarcimento del danno subito previa compensazione con il credito effettivamente sussistente della opposta in ragione delle forniture non contestate, e la condanna della societa’ Delle Vedove Adelchi a corrispondere il maggior importo eventualmente risultante.

Si costituiva in giudizio la societa’ opposta contestando il fondamento dell’opposizione di cui chiedeva il rigetto.

Il Tribunale di Pordenone con sentenza del 12-3-2003 rigettava l’opposizione e condannava la societa’ B.D.R. al pagamento in favore della societa’ Delle Vedove Adelchi della somma di Euro 5052,53 con gli interessi legali dal 29-4-1992, oltre alla quota di 2/3 delle spese di lite.

Proposta impugnazione da parte della societa’ B.D.R. cui resisteva la societa’ Delle Vedove Adelchi la Corte di Appello di Trieste con sentenza del 10-1-2005 ha rigettato il gravame ed ha condannato l’appellante al rimborso delle spese di lite del grado, rilevando che non vi era prova che i vizi degli stampi emersi all’atto dell’accertamento tecnico preventivo – maggio 1992 – e ribaditi dal C.T.U. esistessero anche al momento della consegna dei medesimi alla B.D.R. il 22-1-1992.

Per la cassazione di tale sentenza la s.n.c. B.D.R. ha proposto un ricorso basato su tre motivi cui la s.n.c. Delle Vedove Adelchi ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione sollevata dalla controricorrente di inammissibilita’ del ricorso in quanto la procura apposta a margine del ricorso stesso, priva di alcun riferimento al giudizio di cassazione, non ha i requisiti di specialita’ richiesti dall’art. 365 c.p.c..

L’eccezione e’ infondata, posto che il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione e’ per sua natura mandato speciale, senza che occorra alcun riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale si rivolge, poiche’ in tal caso la specialita’ del mandato e’ deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso cui si riferisce;

e’ quindi evidente la specialita’ della procura apposta a margine del ricorso per cassazione proposto dalla societa’ B.D.R., a prescindere dalla mancanza di qualsiasi riferimento in essa al presente giudizio.

Venendo all’esame del ricorso, si rileva che con il primo motivo la ricorrente, denunciando vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata con riferimento a tre specifiche argomentazioni addotte a fondamento del proprio convincimento.

La B.D.R. anzitutto deduce l’illogicita’ e la contraddittorieta’ dell’affermazione del giudice di appello secondo cui la stessa esponente aveva riconosciuto espressamente nel ricorso per accertamento tecnico preventivo che “alla consegna gli stampi si presentavano regolari, come assicurato dal fornitore”; invero proprio la proposizione di un ricorso per accertamento tecnico preventivo escludeva in radice che la B.D.R. avesse potuto sostenere in tale atto che gli stampi erano stati resi perfettamente funzionanti, affermazione quest’ultima in realta’ riconducibile esclusivamente al fornitore degli stampi stessi.

La ricorrente poi assume che erroneamente la Corte territoriale ha evidenziato un contrasto tra la deposizione del teste F. (dipendente della s.r.l. Idroplast 90, ovvero il nuovo soggetto cui la B.D.R. aveva affidato la produzione di provette con gli stampi realizzati dalla societa’ Delle Vedove Adelchi) – secondo cui dal 22/1/1992 (data della consegna degli stampi per cui e’ causa da parte della societa’ fornitrice alla attuale ricorrente) al marzo 1992 gli stampi in questione erano rimasti nel magazzino della societa’ Idroplast 90 e non erano mai stati utilizzati – e la nota 11-3-1992 di quest’ultima societa’, dove si segnalava l’esistenza di vizi nei suddetti stampi; invero il F.” aveva semplicemente dichiarato che gli stampi non erano stati impiegati fino al marzo 1992, allorche’ essi vennero sottoposti un’unica volta alla procedura di collaudo che ebbe esito negativo, come appunto reso noto dalla Idroplast 90 con la nota sopra richiamata.

Infine la ricorrente sostiene che il giudice di appello, dopo aver evidenziato che gli stampi contenuti nella bolla n. (OMISSIS) risultavano perfettamente funzionanti, non ha attribuito il dovuto rilievo alla successiva procedura di collaudo (della quale pure ha fatto menzione), posto che la funzionalita’ di macchinari complessi come quelli in oggetto non poteva essere certo accertata “de visu” all’atto della consegna, ma invece necessitava di una verifica tecnica concreta, espletata con il collaudo.

Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 2, censura la sentenza impugnata per aver affermato che non vi era prova dell’esistenza dei vizi denunciati alla consegna dei beni; in realta’ l’esponente aveva dimostrato l’esistenza dei suddetti vizi all’esito dell’accertamento tecnico preventivo espletato, confermato anche dalle risultanze della C.T.U., mentre non era onere della B.D.R. allegare altresi’ fatti idonei ad escludere con certezza che il vizio lamentato non si fosse originato in epoca successiva alla consegna degli stampi; la B.D.R. aveva anzi provato tramite la deposizione del teste F. l’infondatezza dell’eccezione di controparte circa l’inesistenza di vizi all’atto della consegna, essendo stato accertato che da questo momento al collaudo ed alla conseguente scoperta dei vizi gli stampi non erano mai stati utilizzati.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

La sentenza impugnata, premesso che la societa’ Delle Vedove Adelchi da diversi anni vendeva alla B.D.R. determinati stampi che poi rimanevano in suo possesso per essere utilizzati per produrre provette che poi regolarmente vendeva alla stessa B.D.R., ha rilevato che gli stampi oggetto di contestazione erano stati consegnati a quest’ultima societa’ con la bolla del 22-1-1992, quando l’attuale ricorrente trasferi’ la medesima produzione presso la societa’ Idroplast 90; il giudice di appello ha quindi affermato, sulla base della dicitura apposta sulla suddetta bolla di consegna e di quanto ammesso dalla stessa B.D.R. nel ricorso per accertamento tecnico preventivo, che alla consegna gli stampi per cui e’ causa erano funzionanti e si presentavano regolari.

La Corte territoriale a tal punto ha preso atto che, nonostante che la societa’ Adelchi Delle Vedove avesse prodotto per anni con gli stampi resi il 22-1-1992 decine di migliaia di provette mai rifiutate come difettose dalla B.D.R., detti beni avevano manifestato gravi difetti come rilevati dal C.T.U. nel maggio 1992; al riguardo ha evidenziato che con la nota 11-3-1992 della Idroplast 90 (cui come gia’ esposto era stata affidata la produzione di provette con gli stampi realizzati dalla societa’ appellata) erano stati segnalati dei vizi negli stampi, ed era stato affermato che tale societa’ aveva messo in produzione almeno uno stampo ed aveva rilevato difetti anche circa la funzionalita’ di un altro bene (di qui tra l’altro il contrasto rilevato dalla sentenza impugnata tra tale nota e la deposizione del teste F.); il giudice di appello ha pertanto ritenuto che la Idroplast 90 aveva usato gli stampi, e che dunque gli elementi acquisiti non consentivano di ritenere adeguatamente provato che i vizi palesati dagli stampi nel maggio 1992 esistessero gia’ alla consegna dei medesimi alla B.D.R. il 22-1-1992, allorche’ il legale rappresentante dell’attuale ricorrente aveva apposto una annotazione liberatoria circa la loro funzionalita’ in calce alle bolle di consegna; anzi, poiche’ le diverse relazioni del consulenti avevano chiarito che la funzionalita’ a regola d’arte degli stampi dipendeva da molteplici fattori sui quali di certo avevano influenza sia la conservazione dei beni sia la loro manipolazione, l’esistenza dei vizi non consentiva di poter escludere che la funzionalita’ dei beni stessi fosse stata compromessa nel magazzino della Idroplast 90 od in ragione del loro utilizzo da parte di quest’ultima societa’; di qui anche la logica conclusione in ordine alla irrilevanza del fatto che la resa dei beni era avvenuta a fini di collaudo, atteso il dato certo che gli stampi non erano stati sottoposti subito a collaudo, ma erano rimasti per oltre un mese in deposito presso la societa’ Idroplast 90, e che comunque erano stati utilizzati da quest’ultima almeno nel marzo 1992.

Orbene alla luce di tali considerazioni deve ritenersi che il giudice di appello, avendo puntualmente indicato le fonti del suo convincimento, ha proceduto ad un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale insindacabile in questa sede, dove la ricorrente con i motivi in esame prospetta inammissibilmente una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti, trascurando cosi’ di considerare il potere in proposito devoluto al giudice di merito in ordine alla valutazione delle prove, al controllo della loro attendibilita’ e della loro concludenza, ed alla scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute piu’ idonee a dimostrare i fatti oggetto di contestazione tra le parti.

Neppure puo’ ritenersi fondato il denunciato vizio riguardante le regole in materia di ripartizione tra le parti dell’onere probatorio, considerato che correttamente ai sensi dell’art. 2697 c.c., comma 2, la sentenza impugnata ha ritenuto che l’eccezione relativa alla sussistenza di vizi riscontrati negli stampi per cui e’ causa – eccezione idonea a paralizzare il fatto costitutivo posto a base della pretesa della controparte – dovesse essere provata dalla stessa B.D.R. che l’aveva sollevata.

Con il terzo motivo la ricorrente, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver confermato la statuizione del Tribunale di Pordenone relativamente alle spese del giudizio di primo grado ed in particolare di quelle occorse per l’espletamento della C.T.U. contabile del ragionier D.P., poste a carico dell’esponente nonostante che soltanto all’esito di tale consulenza era stato possibile accertare che la controparte aveva preteso una somma ben maggiore di quella realmente dovuta.

La censura e’ infondata.

La Corte territoriale ha correttamente rilevato, quanto alla statuizione del giudice di primo grado riguardante la condanna della B.D.R. al pagamento del 2/3 delle spese di lite, che non vi era stata alcuna violazione di legge, atteso che l’appellante era rimasta soccombente, e che la facolta’ di compensare, in tutto od in parte, le spese stesse, rientra nei poteri discrezionali e non sindacabili del giudice.

Con riferimento poi alle spese occorse per la menzionata C.T.U. di natura contabile, deve osservarsi che la sentenza impugnata ha affermato, contrariamente all’assunto della ricorrente e senza specifiche censure al riguardo, che tali spese erano state compensate; inoltre e’ appena il caso di aggiungere che comunque la disposizione sulle spese suddette deve tener conto dell’esito complessivo della lite, che ha comportato la soccombenza della B.D.R..

Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 2000,00 per onorari di avvocato.

Cosi’ deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2010

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