Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18750 del 13/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/09/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 13/09/2011), n.18750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in Roma, viale delle

Milizie 108, presso l’avv. Orsini Alessandro, che lo rappresenta e

difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI NUORO, in persona del Prefetto pro tempore;

– intimata –

avverso il decreto del Giudice di pace di Nuoro in data 23 dicembre

2009, nel procedimento n. 1026/2009;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. RUSSO Rosario Giovanni, che nulla ha

osservato; udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 31 marzo 2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò.

Fatto

LA CORTE

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore del ricorrente:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

Ritenuto che:

1. G.A., nato in (OMISSIS), ha proposto nei confronti della Prefettura di Nuoro ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, avverso il decreto del Giudice di Pace di Nuoro in data 23 dicembre 2009, con il quale è stato rigettato il ricorso dal medesimo proposto avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dalla Prefettura di Nuoro il 14 agosto 2009;

1.1. l’Ufficio intimato non ha svolto difese;

Osserva:

2. con un unico motivo il ricorrente, denunciando violazione di norme di diritto, deduce che il giudice di prime cure erroneamente ha rigettato la richiesta di annullamento del decreto di espulsione in considerazione del pericolo che egli possa subire nel suo paese di origine gravi persecuzioni;

– il ricorso appare inammissibile: il Giudice di pace ha motivato nel senso che nella specie manca la prova, sia pure generica e indiziaria, che lo straniero, in conseguenza dell’esecuzione dell’espulsione, possa subire persecuzioni nel suo paese d’origine e comunque possa andare incontro alla situazione discriminatoria indicata nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19; il ricorrente non ha specificamente censurato tale motivazione ed ha in questa sede reiterato deduzioni attinenti al merito ma non al decisum del decreto impugnato (Cass. 2004/3612; 2007/17125;) del tutto generiche, prive di qualsiasi riscontro di attendibilità anche in ordine all’attualità del pericolo, limitandosi ad affermare che nel suo Stato di origine vivrebbe in condizioni di disagio sociale e sarebbe soggetto a continue vessazioni di tipo etnico, temendo per un attentato alla sua vita; ciò perchè in tempi passati ha avuto numerosi contrasti verbali e fisici per motivi di etnia con altri abitanti appartenenti ad una comunità limitrofa, tenuto anche conto che in Tunisia vige la legge islamica, shaaria, che prevede un trattamento diversificato tra appartenenti all’etnia sunnita e sciita;

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il giudizio possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti;

ritenuto che pertanto, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che nulla deve disporsi in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione, non avendo la Prefettura intimata svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2011

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