Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18750 del 13/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 18750 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso 22996-2015 proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciligta in ROMA ( VIA

m.n.

bLuUly

ARTHRM MAHWWA,

rappresenta
2018

e

difende

FARAVELLI 22, presso lo

unitamente

oto

all’avvocato

ANTONINO SACCA’ giusta delega in atti;
– ricorrente –

1479

contro
GIACOPELLO ANTONIA, elettivamente domiciliata in
ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 77, presso lo studio

Data pubblicazione: 13/07/2018

dell’avvocato ANTONIO GUGLIOTTA,

rappresentata e

difesa dall’avvocato CONCETTA LA TORRE giusta procura
speciale per Notaio;
– resistente –

avverso la sentenza n. 127/2015 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/04/2018 dal Consigliere Dott. FABRIZIO
AMENDOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato MARESCA ARTURO e l’Avvocato SACCA’
ANTONINO;
udito l’Avvocato LA TORRE CONCETTA.

di MESSINA, depositata il 01/04/2015 R.G.N. 873/2009;

R.G. n. 22996/2015

Fatti di causa

1. La Corte di Appello di Messina, con sentenza del 1° aprile 2015, in parziale
riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato “a tempo indeterminato il
rapporto di lavoro intercorso tra Rete Ferroviaria Italiana Spa e Giacopello

tempo determinato con la stessa conclusi”, condannando la società a riassumerla
ed a corrisponderle, a titolo di risarcimento del danno, una indennità
onnicomprensiva nella misura di 12 mensilità ex art. 32 I. n. 183 del 2010, oltre
accessori.
Pur ritenendo, diversamente dal primo giudice, la formula “per la durata di max
giorni …” idonea a ritenere assolti i requisiti formali per la configurabilità di un
legittimo termine apposto al primo contratto di arruolamento intercorso tra le
parti, la Corte territoriale tuttavia ha ravvisato nella specie un intento fraudolento
sanzionabile ex art. 1344 c.c., “tenendo conto del numero dei contratti, ben nove
in un arco temporale di soli quattro anni, di cui due stipulati in meno di sessanta
giorni, anche se per un periodo continuativo inferiore a un anno e gli altri
distanziati l’un l’altro di poco più di sessanta giorni indicati dal codice della
navigazione”.
2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso RFI – Rete Ferroviaria
Italiana Spa con 4 motivi. L’intimata, per il tramite del suo difensore designato
con procura notarile, ha partecipato alla discussione in udienza pubblica.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo la società denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c.
assumendo che la Corte di Appello sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione
perché la Giacopello nell’atto introduttivo del giudizio si sarebbe limitata a
contestare la validità della clausola appositiva del termine “max … giorni”,
mentre la Corte territoriale avrebbe dichiarato la conversione del rapporto per
una diversa ragione rappresentata da “una frode qualificata”.
Il motivo è infondato.

Antonia in conseguenza della nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro a

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La Corte territoriale, nel corpo della motivazione, ha evidenziato che “il
lavoratore aveva dedotto che, nel caso di specie, si era fatto un abusivo ricorso
al contratto di lavoro a tempo determinato al solo fine di eludere il generale
principio di infrazionabilità del rapporto di lavoro”.
La pretesa violazione del canone processuale che impone la “corrispondenza tra

sussiste in quanto la Corte territoriale ha evidentemente interpretato l’atto
introduttivo del giudizio nel suo complesso ed ha ritenuto che in esso fosse
it

contenuta la domanda poi accolta.
Si tratta di interpretazione della domanda e dei suoi confini che è competenza
del giudice del merito (cfr., tra le altre, Cass. n. 18 del 2015, Cass. n. 21421 del
2014; Cass. n. 12944 del 2012; Cass. n. 21208 del 2005).
Va rimarcato che il vizio di ultra o extra petizione sussiste solo quando il giudice
pronuncia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti,
ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili di ufficio,
attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (Cass. n.
18868 del 2015; Cass. n. 455 del 2011).
Il giudice può, però, assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai
rapporti dedotti in lite nonché all’azione esercitata in causa, ricercando le norme
giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e ponendo
a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente
richiamati dalle parti (Cass. n. 25140 del 2010; Cass. n. 12943 del 2012).
Del resto, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della
domanda il giudice, da un lato, non è condizionato dalle espressioni adoperate
dalle parti, dall’altro ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto
sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti,
ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni
dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché del provvedimento concreto
dalla stessa richiesto (cfr. Cass. Sez. Un. n. 27 del 2000; Cass. n. 20322 del
2005).
Dunque nessuna violazione dell’art. 112 c.p.c. può dirsi consumata, perché nel
caso all’attenzione del Collegio nella sostanza non si discute effettivamente di

ID

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il chiesto ed il pronunciato”, così come rubrìca l’art. 112 c.p.c., nella specie non

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una pronuncia omessa o ultrapetita, quanto piuttosto dell’interpretazione della
domanda e del suo contenuto (v. Cass. n. 7932 del 2012); in tal caso non è
sufficiente che l’interpretazione offerta di giudici di merito alle domande di cui al
ricorso non corrisponda alle attese della società per determinare la cassazione
della sentenza impugnata, ove la diversa qualificazione sia sorretta – come nella

2008; Cass. n. 14751 del 2007).
2. Con il secondo motivo la società denuncia ancora violazione dell’art. 112
c.p.c. per avere la Corte dì Appello posto a fondamento della decisione contratti a
termine non impugnati dalla Giacopello, sostenendo che aveva convenuto in
giudizio RFI al fine di far accertare la presunta illegittimità di 4 convenzioni di
arruolamento e precisamente dei contratti del 5.5.2005, del 6.10.2005, del
30.3.2006 e del 25.9.2006, mentre la Corte, diversamente dal primo giudice, ne
aveva considerati 9.
Con il terzo mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.
per avere i giudici d’appello “giudicato in forza di documenti inesistenti e non
legittimamente acquisiti al processo”, deducendo che il 27 marzo 2008,
contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Messina, non sarebbe stato
sottoscritto alcun contratto di arruolamento, per cui “nell’arco temporale che va
dal 2005 al 2008 non sono affatto intercorsi n. 9 contratti tra le parti e
l’intervallo di 60 giorni è sempre stato rispettato”. Si aggiunge che il documento
contenente il contratto di arruolamento del 22 ottobre 2008 sarebbe stato
inserito nel fascicolo di appello in modo irrituale.
3.

I motivi, scrutinabili congiuntamente per connessione, si rivelano

inammissibili.
Il primo perché la violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex
art. 112 c.p.c. si realizza su domande o eccezioni e non rispetto a fatti.
Infatti per giurisprudenza pacifica l’omissione di pronuncia rilevante ai sensi
della disposizione richiamata si configura nella sola ipotesi di mancato esame di
domande o eccezioni di merito (per tutte v. Cass. n. 22592 del 2015 con la
giurisprudenza ivi richiamata; più di recente, Cass. ord. n. 321 del 2016).

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specie – da adeguata motivazione (Cass. n. 14650 del 2012; Cass. 22893 del

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Parimenti non può trovare accoglimento il secondo motivo in quanto, in base al
principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di
motivazione di cui all’art. 360, primo comma, numero 5, c.p.c., e deve emergere
direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa,

inammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 25192 del 2016; Cass. n. 14267 del
2006; cfr. pure Cass. 12 febbraio 2004 n. 2707). In altri termini la denuncia della
violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un
vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di
fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del
difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif.,
dalla I. n. 134 del 2012 (da ultimo, in termini, Cass. n. 23940 del 2017), cui
soggiace la sentenza impugnata.
Inoltre la ritenuta sussistenza di un fatto (nella specie la sottoscrizione il 27
marzo 2008 di un contratto di arruolamento inesistente) che sarebbe escluso
dalla documentazione prodotta in giudizio configurerebbe un vizio revocatorio,
che non può essere fatto valere con un ricorso per cassazione (cfr., tra molte,
Cass. n. 20240 del 2015; Cass. n. 23173 del 2016), rendendo anche per questo
verso inammissibile il terzo mezzo.
4. Con il quarto motivo si eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 326
cod. nav. e dell’art. 1344 c.c. per avere ritenuto sussistente la prova di una frode
qualificata “in ragione della semplice contiguità dei contratti o della loro durata
rispetto all’arco temporale di riferimento”, senza peraltro considerare le modalità
di avviamento al lavoro e di stipula delle convenzioni di arruolamento per il
tramite degli uffici della Capitaneria di Porto su richiesta numerica.
La censura non può trovare accoglimento.
4.1. L’art. 332 n. 4 cod. nav. prevede che, in caso di arruolamento a tempo
determinato, debba essere indicata la decorrenza e la durata del rapporto, ma
non anche l’esatta data di scadenza del contratto stesso. Conseguentemente, si è
ritenuto che l’indicazione di una durata con la formula “max 78 giorni” non violi
la norma del codice della navigazione citata atteso che il lavoratore non è, per iò

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r

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solo, posto nella condizione di non potere regolare il proprio futuro lavorativo e
considerato altresì che neppure è ravvisabile un contrasto con l’ accordo quadro,
sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE ed, in
particolare, con la clausola 2, punto 1 e con la clausola 3, punto 1 (cfr., tra le
altre, Cass. n. 59 del 2015; Cass. n. 4348 del 2015). La previsione di una durata

giorni), ma incerto in ordine al quando è stata ritenuta compatibile con la citata
direttiva (v. Corte di Giustizia UE 3 luglio 2014, Fiamingo, capo 2). Gli artt. 325,
326 e 332 cod. nav. non prevedono che debba essere esplicitata una causale
specifica nel contratto di arruolamento a tempo determinato e l’applicabilità
anche al lavoro nautico dell’accordo quadro allegato alla citata direttiva
1999/70/CE (sancita dalla citata sentenza della Corte di Giustizia) non implica
tuttavia di per sé l’applicabilità della normativa nazionale in tema di contratti a
termine – il d. Igs. n. 368 del 2001 – che a tale direttiva ha dato esecuzione.
4.2. Invero, a partire dalle sentenze n. 96 del 3.4.1987 e n. 41 del 31.1.1991
della Corte costituzionale, è stato affermato che la disciplina del lavoro nautico
costituisce un subsistema incentrato sul principio di specialità di cui all’art. 1 cod.
nav., che regola le fonti del diritto della navigazione. In tale settore l’operatività
del diritto comune presuppone, salvo che sia diversamente disposto, la mancanza
di norme poste in via diretta o ricavabili per analogia dalla disciplina speciale (v.
art. 1 cpv. cod. nav.).
4.3. In definitiva l’operatività del diritto comune presuppone, salvo che sia
diversamente disposto, la mancanza di norme poste in via diretta o ricavabili per
analogia dalla disciplina speciale (v. art. 1 cpv. cod. nav.). Ne consegue che
laddove, al contrario, il codice della navigazione preveda un’apposita disciplina
del lavoro a tempo determinato e dei suoi limiti, non sussistono spazi residui di
applicazione del d. Igs. n. 368 del 2001.
4.4. Esclusa da questa Corte l’applicazione, per le anzidette ragioni, del D. Lgs.

n. 368 del 2001 (cfr., in termini, Cass. n. 59 del 2015 e n. 4348 del 2015)
tuttavia la previsione di una presunzione legale di natura indeterminata del
rapporto, nel caso in cui fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del
contratto successivo intercorra un periodo non superiore ai sessanta giorni (ai

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del contratto con l’indicazione di un termine finale certo nell’an (massimo 78

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sensi dell’art. 326 cod. nav., u.c.) è stata ritenuta, in via generale e astratta, una
misura adeguata e idonea a prevenire abusi nel susseguirsi di contratti o rapporti
di lavoro a tempo determinato. La necessità, poi, di un intervallo di tempo
superiore ai sessanta giorni fra un’assunzione a termine e quella successiva è
stata ritenuta, in linea di massima, idonea ad ostacolare una preordinata volontà

60 giorni non consentirebbero infatti al datore di lavoro una valida
programmazione dell’attività e disincentiverebbero la frantumazione dell’unico
reale rapporto di lavoro a tempo indeterminato in plurimi apparenti rapporti a
termine.
4.5. Ciò non toglie che, pur ammessa, in linea di principio, la legittimità del
termine apposto a contratti di arruolamento con la causale sopra ricordata e
ribadita l’idoneità della disciplina dettata dal codice della navigazione a prevenire
abusi, tuttavia non si può escludere che, in concreto, attraverso ripetute
assunzioni a tempo determinato, sia possibile porre in essere una condotta che
integri una frode alla legge sanzionabile ai sensi dell’art. 1344 cod. civ.. Va qui
ribadito infatti che l’art. 1 cpv. cod. nav. non osta all’applicazione del generale
principio civilistico previsto dall’art. 1344 c.c. (non esistendo nel codice della
navigazione norme che diversamente regolino il fenomeno della frode alla legge).
Sebbene, infatti, l’art. 326 ultimo comma cod. nav. preveda che la prestazione
del servizio debba essere considerata ininterrotta, quando fra la cessazione di un
contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorra un periodo non
superiore ai sessanta giorni, ciò non comporta, al contrario, che, di per sé, la
circostanza che i contratti separati da intervalli superiori ai sessanta giorni siano
sempre e comunque legittimi e che non si debba indagare circa l’esistenza di un
eventuale intento fraudolento che riveli un abuso dello strumento pur
astrattamente legittimo.
4.6. Ciò detto all’accertamento dell’utilizzazione abusiva del contratto a tempo
determinato si può addivenire attraverso una ricostruzione degli elementi allegati
nel processo che, congiuntamente valutati, convergano nel far ritenere provato
un intento fraudolento del datore di lavoro il quale ripetutamente si sia avvalso di
prestazioni di lavoro a termine.

CLN
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di aggirare quanto previsto dalla citata fonte comunitaria. Interruzioni superiori ai

,

R.G. n. 22996/2015

4.7. Si tratta di una indagine demandata al giudice di merito il quale dovrà
desumere, con procedimento logico deduttivo, da elementi quali il numero dei
contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, l’arco temporale complessivo in
cui si sono succeduti e di ogni altra circostanza fattuale che emerga dagli atti,
l’uso deviato e fraudolento del contratto a termine (per una accurata

presunzioni si veda Cass. 13.5.2014 n. 5787). La ricostruzione effettuata dal
giudice di merito è censurabile in cassazione sotto il profilo del vizio di
motivazione, nei limiti dettati dall’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. nel testo
ratione temporis applicabile alla fattispecie, ovvero per violazione delle regole
dettate dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ..
4.8. Tutto ciò premesso, la Corte di Appello di Messina, ben consapevole sia
della sentenza Fiamingo della Corte di Giustizia già richiamata, sia dei precedenti
di questa Corte in materia, ha proceduto ad un apprezzamento complessivo dei
fatti acquisiti al processo. Ha dunque espresso il convincimento, come riportato
nello storico della lite, che sussistesse, nella fattispecie concreta, l’intento
fraudolento sanzionabile ex art. 1344 c.c..
4.9. Orbene occorre ribadire come sia compito istituzionalmente demandato al
giudice del merito selezionare gli elementi certi da cui “risalire” al fatto ignorato
(art. 2727 c.c.) che presentino una positività parziale o anche solo potenziale di
efficacia probatoria e l’apprezzamento circa l’idoneità degli elementi presuntivi a
consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell’id quod plerumque
accidit è sottratto al controllo di legittimità (Cass. 10.11.2003 n. 16831; Cass.
5.12.2011 n. 26022; Cass. 16.5.2017 n. 12002).
Chi poi censura il risultato del ragionamento presuntivo non può limitarsi a
prospettare, così come fatto nella specie da parte ricorrente, l’ipotesi di un
convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far
emergere, nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di
un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, così come
rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014.
Invero, trattandosi di una decisione che è frutto di selezione e valutazione di
una pluralità di elementi asseritamente sintomatici dell’abusivo ricorso al

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ricostruzione del procedimento di accertamento della prova attraverso

R.G. n. 22996/2015

contratto a termine, la parte ricorrente, per ottenere la cassazione della sentenza
impugnata, non può semplicemente sostenere una diversa combinazione dei dati
fattuali ovvero un diverso peso specifico di ciascuno di essi, con una censura
generica e meramente contrappositiva rispetto al giudizio operato nel grado
pregresso. Infatti, per postulato indiscutibile, non è conferito alla Corte di

sottoposta al suo vaglio, ma solo quello di controllare, sul piano della coerenza
logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal
giudice del merito, mentre trascende i limiti di tale controllo la mera denuncia di
difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e
sul significato dal giudice attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti,
il motivo di ricorso in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del
convincimento di quest’ultimo, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul
fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (v., tra
le tante, Cass. SS.UU. 25.10.2013 n. 24148).
In definitiva rileva il Collegio che la società ricorrente, fungi dall’individuare un
mancato esame di un fatto realmente decisivo – nel senso che ove fosse stato
preso in considerazione avrebbe condotto ad un diverso esito della lite con
prognosi di certezza e non di mera possibilità – sottopone invece alla Corte
doglianze che, pur prospettate formalmente come violazione e falsa applicazione
di legge, nella sostanza propongono un diverso e più favorevole apprezzamento
dei fatti, che si risolve in una richiesta di nuovo inammissibile esame non
consentito in sede di legittimità.
4.10. Non sfugge a questa Corte l’eventualità (come già si è avuto modo di
affermare: v. Cass. n. 29781 del 2017, con la giurisprudenza ivi citata) che
l’arrestarsi sulla soglia del giudizio di merito possa fare sì che analoghe vicende
fattuali vengano diversamente valutate dai giudicanti cui compete il relativo
giudizio. Tuttavia è noto che l’oggetto del sindacato di questa Corte non è (o non
immediatamente) il rapporto sostanziale intorno al quale le parti litigano, bensì
unicamente la sentenza di merito che su quel rapporto ha deciso, di cui occorre
verificare la legittimità negli stretti limiti delle critiche vincolate dall’art. 360
c.p.c., così come prospettate dalla parte ricorrente: ne deriva che contigue

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cassazione il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale

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vicende possono dare luogo a diversi esiti processuali in Cassazione perché sono
differenti sia le fattispecie concrete che hanno dato origine alla causa, sia gli
sviluppi processuali del giudizio, sia le motivazioni delle sentenze impugnate, sia i
motivi di gravame posti a fondamento del ricorso per cassazione, sia, infine, le
molteplici combinazioni tra siffatti elementi.

controllo di legittimità, ancor più da quando il legislatore ha inequivocabilmente
orientato il giudizio di cassazione nel senso della preminenza della funzione
nomofilattica, anche riducendo progressivamente gli spazi di ingerenza sulla
ricostruzione dei fatti e sul loro apprezzamento.
5. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza liquidate nella misura indicata in dispositivo
tenuto conto della sola partecipazione alla discussione orale da parte della
resistente.
Occorre poi dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co.

1

quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, I. n. 228 del
2012.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese
liquidate in euro 1.500,00, oltre euro 200 per esborsi, spese generali al 15% ed
accessori secondo legge.
Ai sensi dell’art. 13, co.

1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 aprile 2018

Si tratta di esiti non altrimenti evitabili, determinati dalla peculiare natura del

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