Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18750 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/09/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 10/09/2020), n.18750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5730-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

UMBRIA OLII INTERNATIONAL SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA GIOVINE ITALIA

7, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO CARNEVALI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO TIZI, giusta

procura a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4585/2017 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,

depositata il 20/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/09/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STEFANO VISONA’ che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato CHERUBINI che si riporta al

ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato CARNEVALI che si riporta al

controricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito della presentazione – da parte di Umbria Olii International srl – di una partita di olio proveniente dalla Tunisia, qualificato secondo la dichiarazione doganale come “olio vergine d’oliva lampante” rientrante, come tale, nel contingente stabilito dagli accordi tra Unione Europea e Tunisia assoggettato al dazio preferenziale dello 0% e all’IVA 4%, era disposto l’invio della merce al laboratorio chimico dell’Agenzia delle Dogane di (OMISSIS), il quale ne dichiarava la non conformità ai requisiti previsti dalla corrispondente sottovoce delle note complementari della TARIC (Tariffa integrata comunitaria, istituita con Reg. CEE n. 2658 del 1987, e successive modifiche), in quanto presentava un tenore di acido oleico pari al 52,7% e di acido linoleico pari al 21,7% e pertanto essa merce era classificabile in altra sottovoce della TARIC, cioè tra gli “oli vegetali fissi, fluidi miscelati”, non assoggettati alla stessa agevolazione fiscale.

Ammessa l’analisi della merce in contraddittorio – come richiesto dalla società – il consulente di parte contestava la classificazione operata sul rilievo che i valori dell’acido oleico e dell’acido linoleico, per caratteristiche naturali, presentavano valori particolari nell’olio lampante tunisino in determinate annate, pur trattandosi di olio perfettamente genuino e per nulla miscelato con altri oli vegetali: all’esito del procedimento era confermata la classificazione operata ab initio con determinazione e successivo avviso di rettifica contenente l’invito al pagamento di quanto dovuto a titolo di recupero dei diritti doganali derivanti dall’applicazione dell’aliquota daziaria del 9,6% e IVA relativa.

Avverso i predetti atti la società proponeva ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Roma, che lo accoglieva ritenendo l’erroneità della classificazione “solo perchè i valori di acido oleico e linoleico, riscontrati nel campione prelevato, erano rispettivamente inferiore al limite minimo e superiore a quello massimo previsti per la categoria dichiarata, omettendo di considerare che, in alcune annate, gli oli di oliva lampanti tunisini della varietà Chemlali potevano presentare valori anomali di acido oleico e linoleico, e che nel caso di specie dagli stessi risultati delle analisi del laboratorio chimico l’olio aveva caratteristiche per il resto corrispondenti a quelle di un olio d’oliva genuino”.

A parere dei primi giudici, l’olio de quo, privo dei caratteri indicati dalla Taric nella sottovoce “oli vergini d’oliva lampanti” a ragione degli accertati valori dell’acido oleico e linoleico, tuttavia non poteva catalogarsi all’interno degli “oli fissi, fluidi miscelati”, non essendo stata contestata dal laboratorio chimico la sua qualità di olio genuino d’oliva. La CTP ha quindi ritenuto di fare ricorso alle norme di cui alla Parte Prima, “Disp. Preliminari”, Titolo I, del Reg. CEE, che, nel dettare le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata, al punto 4, della lett. A, prevede che “Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle categorie precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia”. In conseguenza di ciò la commissione di primo grado ha ritenuto che l’olio in questione non poteva essere considerato analogo alla categoria delle miscele di oli d’oliva con altri oli vegetali, non presentando le caratteristiche principali di questi ultimi e cioè la miscelazione di diversi oli prevista dalla voce tariffaria 1517, mentre – a ragione della sua esclusiva provenienza dalla molitura delle olive – esso doveva farsi rientrare nella voce 1509, quanto al contenuto di steroli, differenziandosi solo per una lieve diversità nel contenuto di acidi grassi, così riconducendosi il prodotto, per analogia, all’interno della voce indicata dall’importatore “olio d’oliva vergine lampante”.

La sentenza, gravata di appello da parte dell’Agenzia delle Dogane, era confermata dalla commissione tributaria regionale del Lazio.

Per la cassazione di tale sentenza, la Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denuncia “Violazione e falsa applicazione del Reg. n. 2568 del 1991, e del suo allegato I e delle note complementari al capitolo 15 della Taric ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Deduce la ricorrente la erroneità della sentenza impugnata nella classificazione dell’olio in parola alla stregua dell’esame chimico effettuato che ha stabilito la non conformità del prodotto, qualificato dall’importatore quale olio di oliva lampante, ai requisiti previsti nel Reg. CEE n. 2568 del 1991, all. I, e del successivo referto di ripetizione delle analisi in contraddittorio con il perito di parte e senza che questi abbia contestato nè i criteri prescelti nè il metodo procedurale adottato. Il prodotto in questione, suscettibile di essere catalogato all’interno della voce 1509 (“Olio d’oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente”) quanto alla composizione in steroli, non vi può essere ricompreso con riguardo alla composizione in acidi grassi (acido oleico e linoleico con accertati valori – rispettivamente- inferiore al limite minimo e superiore al limite massimo).

Nella materia oggetto della presente controversia la normativa di cui al Reg. CEE n. 2568 del 1991, è fondamentale per quello che concerne le definizioni, le metodiche ufficiali di analisi e il campionamento, e la Taric (tariffa integrata dell’Unione Europea) riprende le misure comunitarie e commerciali applicate alle merci importate ed esportate dall’UE.

Per quanto di interesse nella presente sede, occorre fare riferimento all’art. 15, della Tariffa, che reca il titolo “Grassi e olii animali o vegetali, prodotti delle loro scissione, grassi alimentari lavorati, cere di origine animale o vegetale” e, in modo particolare alla sottovoce 1509 (“Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente”) ed alle note 2 complementari al capitolo secondo cui rientrano nella voce 1509 “soltanto gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive”, secondo precisi metodi di analisi, mentre non rientrano “gli oli di oliva chimicamente modificati e le miscele di olio di oliva e di oli di diversa natura”.

Nella specie, l’esame chimico effettuato ha evidenziato trattarsi di olio – esclusa la sua non genuinità – privo dei necessari caratteri legittimanti la classificazione, Secondo la Taric, di olio di oliva lampante; il successivo referto di ripetizione delle analisi ha confermato il primo risultato, all’esito di un procedimento in contraddittorio con il perito indicato dalla società contribuente e avvalendosi di metodiche e criteri condivisi tra le parti.

L’olio in contestazione non rientra nella voce 1517 non presentando esso la caratteristica fondamentale degli oli contemplati nella predetta voce e cioè la miscelazione di diversi oli.

Va anche precisato che non rileva che l’olio sia genuino (circostanza peraltro non contestata) nè l’anomalia (altra circostanza ammessa dall’odierno ricorrente) che in alcune annate può connotare l’olio lampante tunisino, anomalia che da tempo costituisce oggetto di studio in ambito C.O.I. (Consiglio Oleico Internazionale) senza che tuttavia si sia pervenuti ad una modifica della normativa più volte richiamata, che ad oggi è l’unica fonte normativa alla quale è assoggettata la materia in questione.

Entrambi i giudici del merito hanno fatto ricorso al criterio stabilito al Reg. Cee, punto 4, della lett. A del titolo primo, che prescrive che le merci che non possono essere classificate “in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con essa hanno maggiore analogia”.

In forza di tale criterio, esclusa la voce 1517 che riguarda oli miscelati – e quello in contestazione non lo è – la CTR, nel confermare la sentenza di prime cure, sul rilievo che l’olio de quo proviene esclusivamente dalla molitura delle olive, ha ravvisato una maggiore analogia nella voce 1509, della quale rispettava pienamente il parametro degli steroli, differenziandosi solo per una marginale difformità del contenuto degli acidi oleico e linoleico.

L’Agenzia – nel sostenere ancora nel presente giudizio l’assenza dei requisiti perchè il prodotto importato fosse catalogato come olio lampante e dovesse piuttosto farsi rientrare tra gli oli miscelati (circostanza, quest’ultima, esclusa, per come rilevato, dalla normativa comunitaria) – ha omesso di occuparsi della ratio decidendi della controversia costituita dalla regola iuris utilizzata dalla CTR, consistente nel criterio della “maggiore analogia”.

Le ragioni esposte comportano che il ricorso vada dichiarato non fondato e conseguentemente rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 7.000,09oltre spese forfettarie al 15% e accessori.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

 

 

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