Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1875 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. I, 28/01/2010, (ud. 29/09/2009, dep. 28/01/2010), n.1875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Sistina 121, presso l’avv. MARRA Alfonso Luigi, del Foro di Napoli,

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che Io rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma n. 3014 cron. in

data 21 aprile 2005, nel procedimento iscritto al n. 51160/04

R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29 settembre 2009 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale, Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso

chiedendo accogliersi il ricorso per manifesta fondatezza.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 21 aprile 2005 la Corte d’appello di Roma rigettava il ricorso con il quale A.S. aveva chiesto, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, la corresponsione di un’equa riparazione per il danno non patrimoniale, quantificato in Euro 5.625,00, sofferto in relazione alla irragionevole durata di un giudizio da lui promosso davanti al Tribunale di Nola, con ricorso del 13 giugno 2001, per conseguire l’adeguamento dell’indennità di mobilità in base agli indici Istat ed ancora pendente.

A fondamento della decisione, la Corte di merito affermava che il modesto valore economico della domanda induceva ad escludere che, nella specie, il protrarsi del processo avesse procurato un apprezzabile turbamento psichico nel ricorrente.

Per la cassazione di tale decreto l’ A. ricorre sulla base di tre motivi. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente censura il decreto impugnato deducendo che:

1.1. la Corte di appello ha erroneamente escluso che la violazione del termine ragionevole di durata del processo comporti “ex se” il diritto all’equo indennizzo (primo motivo);

1.2. il modesto valore della controversia non esclude la sussistenza di un apprezzabile danno morale, potendo semmai incidere sull’ammontare dell’indennizzo, riducendone l’importo; detto danno deve comunque ritenersi sussistente in conseguenza della violazione del termine ragionevole di durata del processo, ogni qual volta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che esso si sia verificato (secondo motivo);

1.3. le norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo non sono state applicate secondo i principi ermeneutici espressi dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (terzo motivo).

2. E’ manifestamente fondato il secondo motivo di ricorso. Infatti, in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, senza che l’entità della posta in gioco nel processo in cui si è verificato il mancato rispetto del termine ragionevole assuma rilevanza al fine di escludere il riconoscimento del danno, poichè l’ansia e il patema d’animo conseguenti alla pendenza del processo si verificano normalmente anche nei giudizi in cui sia esigua la posta in gioco, potendo tale aspetto rilevare solo nella determinazione del “quantum” del risarcimento spettante. Di conseguenza il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata L. n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta l’altra parte non dimostri l’esistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (Cass. S.U. 2004/1338; 2004/1339; Cass. 2005/7088;

2005/23271; 2006/6999).

2.1. La Corte di appello di Roma – affermando che, sebbene il termine ragionevole di durata del processo fosse stato superato, nella specie non era ravvisabile alcun pregiudizio per il ricorrente, non potendosi presumere che questi, tenuto conto del modesto valore economico della controversia e della scarsa rilevanza della posta in gioco, avesse subito disagio psicologico o pregiudizio morale in conseguenza del protrarsi oltre il ragionevole del giudizio – non si è uniformata al principio sopraenunciato e il decreto impugnato deve essere conseguentemente sul punto annullato.

2.2. In conseguenza dell’accoglimento del secondo motivo restano assorbite le altre censure, concernenti questioni non più rilevanti ai fini della decisione.

3. Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1. Osserva al riguardo il collegio che, ai fini dell’accertamento della violazione del termine ragionevole, si deve far riferimento ai criteri cronologici elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, le cui sentenze in ordine all’interpretazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo costituiscono per il giudice italiano la prima e più importante guida ermeneutica, consentendo la corretta applicazione di un criterio, quale quello della ragionevolezza, che ha insiti in sè indubbi margini di elasticità (Cass. 2005/1094).

Considerato quanto precede e rilevato che, nel caso di specie, la ragionevole durata del processo deve essere determinata in tre anni alla stregua dei parametri cronologici elaborati dalla Corte europea (cfr. Cass. 2004/3143; 2004/4207; 2005/8600) e che, in base a quanto emerge dagli atti, il giudizio presupposto, introdotto con ricorso del 13 giugno 2001 e con udienza fissata al 21 settembre 2005, era ancora pendente a tale ultima data, per una durata di circa 4 anni e tre mesi, deve concludersi che il giudizio ha avuto una durata non ragionevole di un anno e tre mesi, cagionando al ricorrente un danno non patrimoniale costituito dalla sofferenza psichica e morale conseguente al patema d’animo ed allo stato di ansia insorti a causa dell’eccessivo protrarsi del processo.

3.1. Individuato nella somma di Euro 750,00 ad anno il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel processo presupposto, in applicazione dello standard minimo CEDU (Euro 1.000,00 per ciascun anno di ritardo), ragionevolmente ridotto in ragione dell’accertata esiguità della posta in gioco, si deve riconoscere al ricorrente l’indennizzo di Euro 937,50 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento in favore dell’ A. il Ministero della giustizia deve essere conseguentemente condannato.

4. Le spese del giudizio di merito e di quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352), con distrazione delle spese di entrambi i giudizi in favore del procuratore del ricorrente, avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di A. S. della somma di Euro 937,50 oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda, e delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 905,00 di cui Euro 385,00 per competenze ed Euro 100,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 800,00, di cui Euro 700,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione, per le spese di entrambi i giudizi, in favore del procuratore del ricorrente, avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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