Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1875 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. un., 27/01/2011, (ud. 18/01/2011, dep. 27/01/2011), n.1875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di Sezione –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in Roma, circonvallazione

Clodia 19, presso lo studio dell’avv. LUISE MICHELINO, che lo

rappresenta e difende per procura in atti unitamente all’avv.

Flaviano Tina;

– ricorrente –

contro

Gestione Stralicio della soppressa USL (OMISSIS) “Udinese” e

Azienda

Ospedaliero – Universitaria (OMISSIS),

elettivamente domiciliate in Roma, via di Porta Pinciana 6, presso lo

studio dell’avv. CARAVITA BENIAMINO di Toritto, che le rappresenta e

difende per procura in atti unitamente agli avv. Marco Marpillero e

Susanna Errera Marpillero;

– controricorrenti –

per la cassazione della decisione n. 2713/2009, depositata dal

Consiglio di Stato il 29/4/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/1/2011 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Sentiti, gli avv. Luise e Collevecchio per delega;

Udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona

dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, il quale ha concluso

per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in data (OMISSIS) A.G., alle dipendenze dell’USL come impiegato presso l’azienda ospedaliera (OMISSIS), è caduto in terra riportando la frattura del femore mentre usciva dall’ascensore al secondo piano interrato dell’ospedale;

che in considerazione di quanto sopra ed asserendo che l’infortunio era dipeso dal malfunzionamento dell’ascensore, che si era arrestato ad un livello inferiore di quello del pavimento, l’ A. si è rivolto al TAR del Friuli Venezia Giulia per ottenere il risarcimento dell’intero danno patito;

che il giudice adito ha, però, declinato la giurisdizione “avuto riguardo al petitum sostanziale ed alla situazione soggettiva dedotta”;

che il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, sottolineando in proposito che il rapporto lavorativo aveva rappresentato una “mera occasione dell’evento dannoso”, perchè quest’ultimo si era verificato per “violazione di obblighi che non gravavano sull’Amministrazione ospedaliere come datore di lavoro”, in quanto concernevano “piuttosto la salvaguardia delle condizioni di funzionamento degli ascensori in vista del loro uso da parte della generalità degli utenti, ossia di un numero indefinito di persone” che frequentavano l’ospedale a prescindere dall’esistenza o meno di un rapporto d’impiego;

che l’ A. ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, in definitiva, che il giudice amministrativo avrebbe dovuto ritenere la propria giurisdizione perchè, da parte sua, aveva espressamente qualificato l’azione come contrattuale, richiedendo la condanne della controparte al risarcimento del danno biologico e morale per violazione del’art. 2087 c.c., e di altre specifiche norme antinfortunistiche;

che la Gestione Stralcio della USL n. (OMISSIS) “Udinese” e l’Azienda Ospedaliere – Universitaria (OMISSIS) hanno depositato controricorso, con il quale hanno contestato la fondatezza dell’avversa tesi;

che così riassunte le rispettive posizioni del le parti, osserva il Collegio che queste Sezioni Unite hanno già da tempo stabilito che ai fini della individuazione del giudice destinato a conoscere le cause di risarcimento danni da lesioni patite dal pubblico dipendente prima del 30/6/1998, occorre verificare se il fatto illecito ascritto all’Amministrazione costituisca espressione di responsabilità contrattuale od extracontrattuale, ovverosia se sia (in tesi) dipeso dalla violazione degli obblighi propri del datore lavoro oppure dalla violazione del generale divieto dei neminem leadere;

che a tal fine è irrilevante la qualificazione data dal danneggiato all’azione, perchè quello che conta sono “i tratti propri dell’elemento materiale dell’illecito”, nel senso che deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario qualora sia stata addebitata all’Amministrazione una condotta la cui capacità lesiva possa indifferentemente esplicarsi sia nei confronti dei dipendenti che degli estranei, mentre deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso in sia stata denunciata una condotta tale da escluderne qualsiasi rilevanza nei confronti dei soggetti non legati all’Amministrazione da un rapporto di pubblico impiego (C. Cass. 2008/18623, 2009/5468 e 2009/15849);

che in applicazione dei predetti principi, che il Collegio condivide e ribadisce, va nel caso di specie dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario perchè come già evidenziato dal Consiglio di Stato, trattasi di controversia diretta a far valere una responsabilità da comportamento capace d’incidere sulla generalità delle persone che accedevano all’ospedale;

che il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna dei l’ A. al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 2.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, rigetta il ricorso e condanna A.G. al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 2.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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