Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1875 del 25/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 1875 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: ORILIA LORENZO

ORDINANZA

sul ricorso 10102-2013 proposto da:
BRUSCO LUIGI, BRUSCO GIOVANNI, BRUSCO ADRIANO, BRUSCO
PASQUALE, BRUSCO SALVATORE, DI NUNZIO ANGELA,
elettivamente domiciliati in NAPOLI, VIA MARTUCCI 56
rappresentati e difesi dall’avvocato ALDO WASCHIMPS,
ROBERTA WASCHIMPS;
– ricorrenti

:

contro
2017
2932

BRUSCO

GIOVANNI,

BRUSCO

LUIGI,

elettivamente

domiciliati in ROMA, CORSO TRIESTE 148 presso
l’avvocato ROBERTO BUONANNO che li rappresenta e
difende;

controricorrenti

Data pubblicazione: 25/01/2018

avverso la sentenza n. 204/2013 della CORTE D’APPELLO

4
,

di NAPOLI, depositata il 28/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 14/11/2017 dal Consigliere LORENZO

ORILIA.

RITENUTO IN FATTO
1 Con unico motivo Luigi Brusco (classe 1930), Giovanni Brusco
(classe 1933) e Adriano, Pasquale, Salvatore Brusco e Angela Di Nunzio
(gli ultimi quattro quali eredi di Giuseppe Brusco) ricorrono per
cassazione contro la sentenza 28.1.2013 emessa dalla Corte d’Appello di
Napoli all’esito di un giudizio in materia di regolamento di confini,

unitamente a Giuseppe Brusco contro Giovanni Brusco (classe 1930) e
Luigi Brusco (classe 1928).
Resistono con controricorso Giovanni Brusco (classe 1930) e Luigi
Brusco (classe 1928).
I ricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo, accompagnato da quesito di diritto, si deduce
l’inesistenza (e solo in estremo subordine nullità) della pretesa
ordinanza collegiale 11-26.11.2009 con cui la Corte napoletana, avendo
emesso una sentenza non definitiva sulla questione servitù, aveva
disposto il prosieguo dell’istruttoria in relazione alla domanda di
revindica e regolamento di confini. Si denunzia in particolare
l’inosservanza dell’art. 134 cpc 161 comma 2 cpc rilevandosi che
l’ordinanza collegiale era priva della sottoscrizione del presidente e che
pertanto, trattandosi di inesistenza o nullità non sanabile, ne è derivata
la nullità di tutti gli atti successivi e anche della sentenza definitiva.
i
Ritengonarctre- i principi sulla nullità delle sentenze (art. 161 cpc)
debbano applicarsi anche alle ordinanze collegiali.
Il ricorso, peraltro accompagnato da inutile quesito di diritto
(stante l’intervenuta abrogazione dell’art. 366 bis cpc), è infondato
perché i ricorrenti:
a) fanno discendere l’inesistenza dell’ordinanza collegiale in
materia istruttoria in assenza di una norma che la preveda, ed anzi non
considerano che lo stesso legislatore, per le sentenze, prevede la nullità
e non già l’inesistenza (v. art. 161 comma 2 cpc);

revindica e servitù di passaggio promosso nel 1995 dai primi due

b) non considerano che l’ordinanza collegiale esisteva in quanto
deliberata contemporaneamente dalla Corte d’Appello nella camera di
consiglio dell’11.11.2009 al momento della decisione della lite (come dà
espressamente atto la stessa sentenza non definitiva n. 3480/2009 sia
in motivazione a pag. 21 che in dispositivo a pag. 23), e
successivamente materialmente depositata (v. timbro del cancelliere

c) con l’eccezione subordinata di nullità, estendono anche alle
ordinanze istruttorie la portata dell’art. 161 cpc (norma riguardante
invece unicamente la nullità delle sentenze), mostrando in tal modo di
non considerare il principio generale di tassatività delle nullità di cui
all’art. 156 comma 1 cpc;
d) sempre attraverso l’eccezione subordinata di nullità, trascurano
di considerare l’altro principio generale, quello del raggiungimento dello
scopo dell’atto, di cui all’art. 156 comma 3 cpc – nel caso di specie
senz’altro applicabile – posto che all’ordinanza collegiale depositata il
26.11.2009 priva di sottoscrizione, era stata comunque data regolare
esecuzione ed il giudizio di gravame è proseguito altrettanto
regolarmente fino alla sentenza che lo ha concluso senza eccezioni di
sorta (non rilevandosi dal ricorso alcun elemento che induca a ritenere il
contrario).
In definitiva, l’effetto devastante per il giudizio di appello
auspicato dai ricorrenti non si ravvisa e il ricorso va pertanto respinto
con addebito di spese alla parte soccombente e obbligo di versamento, a
carico della stessa, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, trattandosi di ricorso
proposto successivamente al 30 gennaio 2013 (art. 1, comma 17, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013, che ha
aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R.
n. 115 del 2002).

che l’ha ricevuta in deposito dal redattore);

P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento
delle spese del giudizio che liquida in C. 2.700,00 di cui C. 200,00 per
esborsi oltre spese generali nella misura del 15%.,

\

151
,
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115 del

,

la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Roma, 14.11. 2017.

2002, inserito dall’art.1,comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA