Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18749 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/07/2017, (ud. 29/11/2016, dep.28/07/2017),  n. 18749

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28435-2014 proposto da:

B.E., A.M., B.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ILDEBRANDO GOIRAN, 23, presso lo studio

dell’avvocato UGO SARDO, rappresentati e difesi dall’avvocato

ASSUNTA BUCCIARELLI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.M., M.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BONARRIGO,

rappresentati e difesi dagli avvocati GABRIELE ROMANO, PIETRO

PALOMBELLI giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

R.P., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 2784/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato ASSUNTA BUCCIARELLI;

udito l’Avvocato GABRIELE ROMANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

All’esito del giudizio instaurato dagli eredi di M.A. nei confronti, tra gli altri, degli odierni ricorrenti, il Tribunale di Latina ne accolse la domanda di risoluzione del contratto di colonia migliorativa in uso nel basso Lazio e la conseguente opposizione proposta avverso l’ordinanza di affrancazione emessa in favore dei convenuti, che condannava al rilascio dei fondi.

La corte di appello di Roma, investita dell’impugnazione proposta da questi ultimi, la rigettò.

Avverso la sentenza della Corte capitolina A.M., M. ed B.E. hanno proposto ricorso sulla base di 2 motivi di censura.

L. e M.M. resistono con controricorso.

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. 11 giugno 1925 e della L. n. 327 del 1963, artt. 1 e 2; violazione dell’art. 24 Cost. e art. 11 Cost., comma 2.

Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

I motivi possono essere congiuntamente esaminati, attesane la intrinseca connessione.

Entrambi risultano privi di pregio.

Come correttamente e condivisibilmente affermato dalla Corte territoriale, i ricorrenti non hanno mai nè provato di essere possessori del fondo oggetto di causa, nè di avervi apportato le necessarie migliorie – presupposto indefettibile per l’esercizio del diritto di affrancazione, non potendosi considerare sufficiente a tal fine (Cass. 25420/2013, ex aliis) la realizzazione di generiche attività, pur astrattamente migliorative, essendo di converso necessario che il coltivatore abbia impiantato colture arboree o arbustive su un fondo concesso incolto e nudo, provvedendovi direttamente a proprie spese ovvero pagfandone il valore al precedente coltivatore al quale sia subentrato -, avendo il CTU all’uopo nominato evidenziato, tra l’altro, l’assenza di coltivazione del fondo, ed avendone la Corte territoriale conseguentemente dedotto l’insussistenza dei presupposti richiesti per la domanda di affrancazione quantomeno per la mancanza di migliorie.

Nessuna violazione delle norme costituzionali indicate in ricorso appare, pertanto, legittimamente predicabile, nella specie, quanto alla mancata ammissione delle prove richieste dagli odierni ricorrenti, correttamente e condivisibilmente escluse in sede di giudizio di merito per la loro genericità.

La Corte territoriale, in attuazione del generale principio di diritto processuale che impone, nella motivazione, il rispetto di criteri logici di giustificazione razionale del raggiunto convincimento e dell’adottata decisione, offre chiara e puntuale valutazione, condivisibilmente argomentata, della valenza e dell’efficacia probatoria attribuita agli elementi acquisiti al processo, ritenendo la ricostruzione del fatto, così come operata in sede di motivazione, dotata di un più elevato grado di conferma logica e di credibilità razionale rispetto ad altre, possibili e pur prospettate ipotesi fattuali alternative.

I motivi di censura sono, pertanto, irrimediabilmente destinati ad infrangersi sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello dianzi descritto, dacchè essi, nel loro complesso, pur formalmente abbigliati in veste di denuncia di una (peraltro del tutto generica) violazione di legge decisivo difetto di motivazione, si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito.

I ricorrenti, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c. mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale, si volgono piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto irricevibili, volta che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere in alcun modo tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale, ovvero vincolato a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 codice di rito non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile).

Per altro verso, parte ricorrente, nella specie, pur denunciando, formalmente, un insanabile deficit motivazionale della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata – quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza.

Liquidazione come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 7.800, di cui 200 per spese.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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