Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18749 del 23/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 23/09/2016, (ud. 06/05/2016, dep. 23/09/2016), n.18749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20566-2013 proposto da:

COMUNE MONTE DI PROCIDA, (OMISSIS), in persona del Sindaco p.t. Dott.

I.F.P. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO GRAMSCI 36, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DE

TILLA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

E.D.C.A., E.T.B., domiciliati ex

lege in Roma, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO BUONANNO giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1260/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato ROBERTO BUONANNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità ricorso, in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Pronunciando sulla domanda proposta dal Comune di Monte di Procida e su quella -contrapposta- di E.d.C.A. e E.T.B., in relazione al mancato rilascio dell’isolotto di (OMISSIS) dopo la cessazione del contratto di locazione avvenuta nell’anno (OMISSIS), il Tribunale di Napoli affermò che, non avendo percepito l’indennità per la perdita dell’avviamento prevista dalla L. n. 392 del 1978, art. 69, gli E. avevano legittimamente conservato la detenzione del bene e che risultava pertanto infondata la pretesa del Comune al risarcimento dei danni per ritardato rilascio.

La Corte di Appello di Napoli, rigettate alcune doglianze in rito e confermata la qualificazione del rapporto in termini di locazione anzichè di concessione demaniale, ha ribadito che il diritto del Comune al rilascio del bene non era esigibile, in quanto l’indennità per la perdita

dell’avviamento non era stata determinata, nè comunque- versata; ha aggiunto che l’offerta formulata dal Comune non era idonea, in quanto fondata sull’erroneo presupposto che i conduttori avessero percepito un acconto di oltre 132 milioni di lire (che andava invece imputato all’estinzione di altra posizione debitoria) e che, per di più, mancava la prova che il Comune avesse subito “un pregiudizio concreto ed effettivo”.

Ricorre per cassazione il Comune di Monte di Procida, affidandosi a sei motivi illustrati da memoria; resistono gli E. a mezzo di controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente formula sei articolati motivi che, oltre a proporre censure ex art. 360 c.p.c., n. 3 e/o 4, deducono -tutti- il vizio di omessa o insufficiente, contraddittoria o illogica motivazione.

Tale censura, formulata evidentemente in riferimento al vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5), è inammissibile in relazione alla sentenza impugnata (pubblicata il 6.5.2013), cui è applicabile – ratione temporis – il nuovo testo della disposizione.

Tanto premesso in relazione a tutti i motivi, si osserva quanto segue.

2. Col primo motivo (“violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 36, 132, 161 e 429 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c.”, oltre a vizio motivazionale), il ricorrente si duole che la Corte abbia rigettato il primo motivo di appello con cui era stata dedotta la nullità assoluta della sentenza di primo grado per mancata esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione.

Premesso che la Corte ha escluso la ricorrenza della nullità (evidenziando -a riprova- che il Comune aveva potuto svolgere censure di merito), deve ritenersi che il motivo sia inammissibile per difetto di autosufficienza, dal momento che il ricorso non trascrive in alcuna misura il testo della sentenza di primo grado, non consentendo pertanto a questa Corte di apprezzare -alla sola lettura del ricorso- la fondatezza delle originarie doglianze e la pertinenza delle odierne censure (cfr. Cass. S.U. n. 8077/2012, secondo cui ” il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4)”.

3. Col secondo motivo (“violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 161, 437 e 447 bis c.p.c. in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4”, oltre a vizio motivazionale), il Comune si duole che la Corte abbia “erroneamente rigettato il secondo motivo di impugnazione con il quale è stata dedotta la nullità della sentenza di primo grado stante la mancata lettura del dispositivo in udienza”.

Premesso che la Corte di Appello ha rigettato la doglianza rilevando che il verbale dell’udienza di discussione attestava l’avvenuta lettura del dispositivo, il motivo risulta inammissibile, sia perchè il ricorrente non ha ottemperato all’onere di trascrivere il verbale del cui contenuto si tratta, sia perchè – postulando l’errore di lettura di un atto processuale da parte della Corte – prospetta un vizio percettivo che avrebbe dovuto essere fatto valere in sede revocatoria.

4. Il terzo motivo (che deduce, oltre al vizio motivazionale, la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., artt. 29 e 49 del Codice della Navigazione e 34 del relativo Regolamento, artt. 1591 e 1571 e ss. c.c., nonchè del D.P.R. n. 296 del 2005, art. 2, del D.P.R. n. 328 del 1952, art. 16, del D.L. n. 1501 del 1961, art. 15 e, altresì, di una delibera del Comune Monte di Procida e di circolari dell’UTE) censura la sentenza per avere esaminato la vicenda in termini di mero risarcimento dei danni conseguenti al ritardato rilascio di un immobile locato, alla luce della normativa in tema di locazioni urbane, senza considerare che la domanda risarcitoria riguardava un bene demaniale per il quale, essendo scaduto il contratto di locazione, dovevano trovare applicazione le “regole che disciplinano l’uso di un bene pubblico”, con la conseguenza che il risarcimento del danno doveva intendersi “sottratto alla normativa della locazione” e doveva essere liquidato secondo “la valutazione data dall’UTE” e non già sulla base del canone precedente.

Il motivo è inammissibile.

L’erronea interpretazione della domanda -che è sottesa all’intero motivo- non risulta censurata (come avrebbe dovuto) sotto il profilo del vizio motivazionale, da dedurre (per quanto evidenziato al punto 1) in riferimento al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e con l’individuazione dei fatti decisivi che non sarebbero stati esaminati dalla Corte.

Egualmente inammissibile -prima ancora che palesemente infondata per le condivisibili considerazioni svolte dalla Corte territoriale- è la dedotta erroneità della valutazione della vicenda alla stregua di un’ordinaria locazione ad uso diverso e sulla base della relativa normativa, giacchè la deduzione di (plurime) violazioni di norme di diritto risulta compiuta in modo generico, contravvenendo al criterio della specificità, che comporta la necessità della “specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza o dalla dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione” (Cass. n. 22499/2006).

5. Col quarto motivo (che deduce la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1571 c.c. e ss., L. n. 392 del 1978, artt. 34 e 69, artt. 392 e 393 c.p.c., L. 21 febbraio 1986, n. 61, artt. 2909 c.c. e ss.” oltre a vizi motivazionali), il ricorrente si duole che la Corte abbia escluso la sussistenza della mora dei conduttori nella riconsegna dell’immobile (facendone conseguire “la mancanza di un titolo in capo al Comune per richiedere danni e/o la revisione del canone locativo”).

Il Comune contesta l’affermazione che non fosse stata giudizialmente determinata l’indennità di avviamento e sostiene che la sentenza n. 8728/94 del Tribunale di Napoli -che l’aveva quantificata in 336 milioni di lire- era passata in giudicato in ordine all’importo capitale (come ritenuto dalla successiva sentenza n. 311/2004 emessa dallo stesso Tribunale), a prescindere dalla circostanza che la causa fosse risultata estinta per mancata riassunzione del giudizio di rinvio dopo la cassazione (disposta esclusivamente in punto di interessi e rivalutazione monetaria), alla luce del principio della formazione progressiva del giudicato.

Sotto altro profilo, il ricorrente assume che “non corrisponde al reale accadimento dei fatti la ulteriore circostanza addotta dalla Corte di merito secondo cui il Comune di Monte di Procida non avrebbe, comunque, corrisposto l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale ad essi E.”: assume che, al contrario, le somme giudizialmente determinate erano state ritualmente offerte ai resistenti e che, dunque, risultava “palese l’omesso esame di tutta la documentazione depositata ai fini dell’accoglimento della domanda”.

In relazione al secondo profilo (concernente l’avvenuta offerta dell’intera indennità), il motivo è palesemente inammissibile in quanto non attinge la ratio della sentenza, che è fondata sul rilievo che l’acconto di 132 milioni di lire (che l’ente pretendeva di imputare ad acconto sull’indennità) era stato versato per soddisfare un diverso credito (portato dal decreto ingiuntivo n. 363/92).

Con ciò risulta definitiva l’affermazione della non integralità dell’offerta e viene meno l’interesse a valutare la fondatezza del primo profilo (relativo all’avvenuta determinazione dell’indennità), in quanto -a prescindere dalla quantificazione dell’indennità- l’insufficienza della somma offerta era da sola idonea ad escludere (ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 69) che il Comune potesse conseguire il rilascio dell’immobile e che agli E. potesse essere imputato il ritardo nel rilascio.

6. Il quinto motivo censura la sentenza (per violazione della L. n. 392 del 1978, artt. 34 e 69, artt. 1292 c.c. e ss.., artt. 99, 100 e 110 c.p.c., oltre che per vizio motivazionale) per avere “ritenuto che l’ente avrebbe errato nella corresponsione degli importi dovuti” agli E. “non avendo specificato le quote spettanti a ciascuno”.

La censura (che comporta l’individuazione del credito spettante a ciascuno degli odierni resistenti, in relazione all’esistenza di un conflitto di giudicati circa la posizione di E.d.C.A., il quale risulterebbe interessato all’indennità quale mero erede di Antimo E. -al pari di E.T.B. e nella misura del 50%- o, alternativamente, anche come originario conduttore -unitamente a E.A.- e quindi per una quota superiore a quella spettante a E.T.B.) è priva di interesse, in quanto attiene ad una ratio ulteriore della sentenza impugnata che merita conferma già per effetto della riscontrata inammissibilità del quarto motivo (atteso che la circostanza che l’indennità non sia stata offerta nella sua integralità assorbe la questione della non avvenuta distinzione delle posizioni dei due creditori).

7. Col sesto motivo (che deduce, oltre al vizio di motivazione, la violazione degli artt. 1206 c.c. e ss. e art. 1591 c.c. e ss.), il Comune censura la sentenza per avere escluso che fossero risultati provati i danni di cui era stato richiesto il risarcimento: assume che la prova del danno era “in re ipsa” e che, “a seguito della riforma dell’impugnata sentenza, dovrà necessariamente trovare ingresso la domanda accessoria di danni”.

Il motivo è, al pari del precedente, inammissibile per carenza di interesse, in difetto del preventivo -necessario- accertamento della illegittimità della mancata riconsegna dell’immobile da parte degli E..

7. Le spese di lite seguono la soccombenza.

8. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese di lite, liquidate in Euro 7.800,00 (di cui Euro 200,00 pe esborsi), oltre rimborso delle spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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