Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18749 del 13/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/09/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 13/09/2011), n.18749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

S.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Rossi Massimo per procura in atti;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI TERNI, in persona del Prefetto pro tempore;

– intimata –

avverso il decreto del Giudice di pace di Terni in data 22 gennaio

2010, nel procedimento n. 4336/2009;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. RUSSO Rosario Giovanni, che nulla ha

osservato; udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 31 marzo 2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò.

Fatto

LA CORTE

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore del ricorrente:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

Ritenuto che:

1. S.M., nato in (OMISSIS), ha proposto nei confronti della Prefettura di Terni ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso il decreto del Giudice di Pace di Terni in data 22 gennaio 2010, con il quale è stato rigettato il ricorso dal medesimo proposto avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dalla Prefettura di Terni il 2 novembre 2009;

1.1. l’Ufficio intimato non ha svolto difese;

Osserva:

2. con il primo motivo il ricorrente, denunciando contraddittorietà della motivazione e violazione di norme di diritto in ordine ai presupposti del decreto di espulsione, deduce che il giudice di prime cure ha ritenuto che vi fosse l’attualità della sua pericolosità solo sulla base degli atti della P.A. senza prendere in considerazione le sue doglianze, limitandosi a valutare soltanto la legittimità del provvedimento senza esaminare i fatti e fondando il giudizio prognostico di responsabilità e la persistenza della stessa esclusivamente sulla gravità del reato per il quale egli è stato condannato; il ricorrente, con lo stesso motivo censura le motivazioni poste alla base del decreto di espulsione;

– con il secondo motivo, il ricorrente, denunciando violazione di norme di diritto e mancanza di motivazione, censura la carente motivazione del decreto di espulsione, deducendo che l’espulsione è incompatibile con il patteggiamento e con la sospensione condizionale della pena, che si fondano su di un motivato giudizio di prognosi favorevole all’imputato, escludendo la sussistenza in concreto del pericolo di reiterazione e la pericolo sita sociale dell’imputato;

soggiunge che nel caso di specie la sua pericolosità sociale è stata desunta dal semplice sospetto di una propensione generica al reato, sganciata da una valutazione concreta ed attuale circa una effettiva pericolosità; il ricorrente si duole anche della carenza di motivazione del decreto del Giudice di pace, che non avrebbe neppure tenuto conto dell’attività lavorativa da lui svolta, risultante da documentazione in possesso della Prefettura e della Questura di Terni;

3. il ricorso appare inammissibile, in quanto:

a) non contiene l’esposizione sommaria dei fatti di causa (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), nè la specifica indicazione dei documenti sui quali il ricorso si fonda (art. 366, comma 1, n. 5), nè infine l’indicazione delle norme di diritto su cui si basano i motivi di censura (art. 366, comma 1, n. 4);

b) i motivi di ricorso devono essere riferibili, a pena d’inammissibilità, alla decisione impugnata; appaiono pertanto inammissibili le censure mosse direttamente al decreto di espulsione (Cass. 2004/3612; 2007/17125) le doglianze mosse al decreto del giudice di pace appaiono a loro volta inammissibili, in quanto si risolvono in generiche deduzioni di mancanza di motivazione e di omessa valutazione delle doglianze del ricorrente e dei fatti di causa, non specificamente indicati e precisati all’intendo dei motivi;

4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il giudizio possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti;

ritenuto che pertanto, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che nulla deve disporsi in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione, non avendo la Prefettura intimata svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2011

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