Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18749 del 13/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 18749 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DE FELICE ALFONSINA

SENTENZA

sul ricorso 24493-2013 proposto da:
GRACI SALVATORE C.F. GRCSVT55P28E573B, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA AURELIANA 53, presso lo
studio

dell’avvocato

rappresenta

e

ANTONINO

difende

STRANO,

unitamente

che

lo

all’avvocato

ALESSANDRO FINAZZO giusta delega in atti;
– ricorrente –

2018
1455

cowtro

A.S.P. AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO,
già AZIENDA USL/1 AGRIGENTO, domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di

Data pubblicazione: 13/07/2018

Cassazione,

rappresentata e difesa dallAvvocato

GIOVANNI IACONO MANNO giusta delega in atti;
– controricorrente-

avverso la sentenza n. 1611/2013 della CORTE
D’APPELLO di PALERMO, depositata il 11/09/2013 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/04/2018 dal Consigliere Dott.
ALFONSINA DE FELICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per inammissibilità in subordine rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato STRANO ANTONINO per delega Avvocato
FINAZZO ALESSANDRO.

1757/2011;

R.G.24493/2013

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado,
ha accolto la domanda dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Agrigento
negando a Salvatore Graci l’indennità di coordinamento e la connessa

decorrere dall’1/9/2003. Tanto ha ritenuto la Corte territoriale, avendo
accertato che l’asserito coordinamento in realtà si riduceva a una mera
attività di collegamento fra uffici e che la direzione del gruppo di lavoro
“software e banche dati” era stata affidata all’appellato per un periodo
temporale circoscritto, e che, inoltre, la stessa rivestiva natura settoriale e
specialistica e non ampiezza di competenze e di responsabilità, come richiesto
dall’art. 10, del c.c.n.l. per i dipendenti della sanità (quadriennio 2002/2005 biennio economico 2000/2001).
Per la cassazione di tale decisione ricorre l’ASP di Agrigento con una
censura, mentre Salvatore Graci resiste con tempestivo controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unica censura, formulata ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 5 e n. 3,
parte ricorrente lamenta “Insufficienza e contraddittorietà della motivazione
resa in merito al fatto controverso decisivo ai fini del giudizio; Violazione e
falsa applicazione dell’art. 10 del c.c.n.l. del comparto sanità, stipulato per il
H biennio economico 2000-2001; violazione e falsa applicazione dell’art. 19,

comma primo, lett.B) del c.c.n.l. stipulato per il quadriennio 2002/2005 biennio economico 2002/2003”. Le prove documentali e testimoniali, di cui la
parte ricorrente lamenta l’erronea lettura da parte della Corte territoriale,
avrebbero provato la reale ed effettiva attività di coordinamento del Graci
svolta presso il Nucleo di Vigilanza dell’Azienda USL n.1 di Agrigento.
Troverebbe, pertanto applicazione nei suoi confronti l’art. 10 del c.c.n.l. per il
personale del comparto sanità, valido per il biennio 2000/2001, il quale aveva
previsto una speciale indennità per i dipendenti cui fosse stata affidata la
funzione di coordinamento delle attività dci servizi di assegnazione, con

responsabilità del servizio con il relativo passaggio al livello economico DS a

relativo passaggio al livello economico DS e mantenimento del coordinamento
e della relativa indennità (art. 19, co.1, lett. b) c.c.n.l.).
La censura non merita accoglimento.
Essa non sì confronta con la ratio decidendi dell’impugnata sentenza,
limitandosi a contestare genericamente al Giudice dell’Appello l’erronea lettura
delle evidenze istruttorie, e, dunque, a censurare il convincimento dello stesso
solo perché difforme da quello auspicato, mirando, così, a un riesame del

Nel denunciare un vizio di motivazione, infine, il ricorrente invoca ancora
il controllo di legittimità sulla motivazione, mentre, in seguito alla modifica
dell’art. 360, co.1, n.5 cod. proc. civ., apportata dall’art. 54 d.l. n. 83/2012,
convertito con modificazioni nella I. n.134/2012, e ratione temporis applicabile
alla fattispecie (la sentenza della Corte d’Appello data 11/9/2013), è
denunciabile in Cassazione soltanto l’omesso esame di un fatto decisivo per il
giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti (Sez. Un.
n.8053/2014). La censura, sotto il profilo richiamato, si pone, dunque, fuori
dai confini delineati dal “nuovo” art. 360, co.1, n.5 del codice di rito.
In definitiva, non meritando la censura accoglimento, il rìcorso è
dichiarato inammissibile. Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.

0/m4, i
La Corte \ri[get
—t-5-71— ricorso e condanna il ricorrente al pagamento nei
confronti della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in Euro 4000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie
nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 e agli accessori
di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma dell’art. 1 bis dello stesso art.13.

2

merito, inibito in sede di legittimità (ex plurimis, Cass. n.25332/2014).

Così deciso all’Udienza Pubblica del 4 aprile 2018

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