Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18749 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. III, 12/07/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 12/07/2019), n.18749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22267-2017 proposto da:

P.A., in proprio, STAR GARAGE SAS DI P.A.

& C. in persona dell’amministratore unico e socio accomandatario

P.A. elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VITTORIO

VENETO 7, presso lo studio dell’avvocato ADRIANA BOSCAGLI (ST.

BRUNO), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VINCENZO FLORIO;

– ricorrente-

contro

P.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

CONDOTTI, 91, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DI TRAGLIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI CAMILLO SIMONETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 777/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 15/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2019 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO, che ha concluso per l’estinzione del giudizio;

udito l’Avvocato GIANLUCA MIGNACCA per delega orale;

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società STAR GARAGE S.a.s., in persona dell’amministratore unico e socio accomandatario P.A., e P.A., in proprio, ricorrono per la cassazione della sentenza n. 777/2017 della Corte d’Appello di Bologna, depositata il 12 giugno 2017, affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso P.F..

Z.G. stipulava nel dicembre 2010 un contratto preliminare di vendita della nuda proprietà di un’autorimessa che veniva concessa in locazione alla Star Garage, di cui P.A. era accomandatario ed amministratore unico.

Il 17/04/2015, P.F., divenuta, alla morte di Z.G., proprietaria per 2/3 dell’autorimessa, intimava dinanzi al Tribunale di Bologna sfratto per morosità alla società Star Garage, assumendo che fosse morosa dall’aprile del 2012 per un importo complessivo di Euro 92.500,00.

P.A., proprietario per 1/3, si opponeva all’intimazione, sostenendo quanto eccepito dalla società conduttrice, cioè l’inammissibilità dell’azione di sfratto per difetto del consenso del comproprietario e l’abuso del processo per non essersi la locatrice attivata prima del 2015, nonostante l’ingente importo dei canoni non pagati ed evidenziava la sussistenza dei gravi motivi per impedire la pronuncia ex art. 665 c.p.c.

Con ordinanza il Tribunale di Bologna respingeva la convalida e disponeva il mutamento del rito.

Con sentenza n. 20496/2016, il Tribunale di Bologna condannava Star Garage a corrispondere a P.F. Euro 20.000,00, equivalenti ai 2/3 dei canoni maturati nel periodo maggio 2015-aprile 2016, con esclusione dei canoni relativi al periodo precedente alla notifica dello sfratto per morosità, quando il canone era stato versato nelle mani di P.A. con la tolleranza della comproprietaria.

La sentenza veniva impugnata con appello principale da P.F., per far valere l’irrilevanza della propria inerzia nell’esercizio di un diritto ancora non prescritto, e, con appello incidentale, da P.A. e dalla Star Garage per vedere riconosciuta la ricorrenza di un pactum de non petendo.

La Corte territoriale accoglieva l’appello principale e condannava la società Star Garage al pagamento di Euro 61.666,66, pari ai 2/3 dei canoni di locazione a far data dall’aprile 2012, oltre agli interessi legali ed alle spese di lite.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In vista della pubblica udienza del 7 giugno 2019 è pervenuta, in data 20 maggio 2019, la rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti accettata dalla controricorrente.

2. Va di conseguenza dichiarato estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c.

3. Le spese vanno compensate, come, peraltro, richiesto dalle parti.

4. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. 30/09/2015, n. 19560).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza civile della Corte di Cassazione, il 7 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

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