Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18748 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/07/2017, (ud. 29/11/2016, dep.28/07/2017),  n. 18748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16577-2012 proposto da:

V.R., V.P., domiciliati ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato PIETRO GIORGIANNI giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

R.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 225/2011 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 29/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Nel giudizio promosso da R. e V.P. nei confronti di R.S. – pendente presso questa sezione con il numero 16577/2012 di R.G. -, per la Cassazione della sentenza della Corte di appello di Messina n. 225/2011, il difensore dei ricorrenti ha fatto pervenire istanza di rinuncia agli atti del giudizio per intervenuta conciliazione tra le parti, senza alcuna statuizione sulle spese.

Questa Corte, provvedendo in conformità, dichiara estinto il procedimento per rinuncia agli atti del giudizio.

PQM

 

La Corte dichiara estinto il procedimento per rinuncia agli atti del giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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