Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18748 del 19/08/2010

Cassazione civile sez. II, 19/08/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 19/08/2010), n.18748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. ATRIPALDI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 3, presso lo studio dell’avvocato

TAMBURRO LUCIANO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.P.V., D.P.M.V.R., C.

A.M., D.P.E.V., D.P.A.;

– intimati –

Sul ricorso n. 353/2006 proposto da:

D.P.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIOLITTI 202, presso lo studio dell’avvocato CIAVARELLA

PIETRO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato

TAMBURRO LUCIANO, che o rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

sul ricorso n. 471/2006 proposto da:

D.P.V. in prorio e quale procuratore di D.P.

M.V.R. (OMISSIS), D.P.E.

V., C.A.M. (OMISSIS), D.P.

A. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GTOLITTI 202, presso lo studio dell’avvocato CIAVARELLA PIETRO, che

li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

B.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato

TAMBURRO LUCIANO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1057/2004 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 24/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito l’Avvocato TAMBURRO Luciano, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti;

udito l’Avvocato CIAVARELLA Pietro, difensore del resistente che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale; rigetto del ricorso incidentale di D.P.V.;

inammissibilità ricorso incidentale (RG. 471/06) nei confronti di

D.P.V.; rigetto dei confronti degli altri proponenti.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 26.4.83 i coniugi D.P.C. e C.A.M. citarono al giudizio del Tribunale di Foggia l’imprenditore edile B.M., chiedendo la risoluzione oltre al risarcimento dei danni, per inadempimento del convenuto, del contratto d’appalto stipulato l'(OMISSIS) ad oggetto della realizzazione di due palazzine in San Severo. Esponevano gli attori che il D.P. aveva pretestuosamente sospeso i lavori pretendendo acconti, e che al riguardo un precedente giudizio dal medesimo proposto si era concluso con il rigetto della sua domanda la dichiarazione di il legittimità della sospensione e la conseguente condanna generica al risarcimento dei danni in favore dei committenti; per di più il suddetto, all’esito di altro giudizio, era stato condannato al rilascio di altri suoli degli istanti, oltre a quelli relativi alla due palazzine, di cui si era illegittimamente appropriato, subendo anche in questo caso condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede. Costituitosi il convenuto, contestava la fondatezza delle avverse richieste e chiedeva, in via riconvenzionale, l’adempimento del contratto d’appalto, dichiarandosi disposto a completare le opere. Con sentenza del 1.4.03 il G.O.A della sezione stralcio del tribunale adito, dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale, pronunziava la risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto e lo condannava, in parziale accoglimento delle richieste attrici, al risarcimento dei danni in misura di complessivi Euro 23.518,53, oltre agli interessi ed alle spese. Proponevano appello gli attori (per il D.P., deceduto nelle more, il figlio ed erede V., in proprio e quale procuratore speciale della madre C., nonchè degli altri eredi in epigrafe indicati).

Si costituiva e resisteva il B., proponendo appello incidentale la Corte di Bari, con sentenza del 5/24.11.04, in parziale accoglimento del gravame principale, disatteso quello incidentale, elevava ad Euro 186.820,00, con gli interessi legarla somma dovuta titolo di risarcimento dei danni, condannando l’appellato al rimborso alle controparti dei due terzi delle spese dei due gradi del giudizio,compensandole per il resto.

Disattesa la richiesta degli appellanti principali di rinnovazione della consulenza tecnica, sul rilievo che ne erano state espletate già tre, una delle quali, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, offriva sufficienti clementi per la definizione della controversia, e rilevata la contraddittorietà della decisione impugnata (laddove, pur ritenendo che gli attori non avessero fornito la prova dei danni subiti aveva poi provveduto a liquidarli equitativamente), la corte barese osservava anzitutto che i giudicati esterni invocati dagli attori, costituiti da una sentenza del Pretore di San Severo e da altra del Tribunale di Foggia, erano limitati all’affermazione della responsabilità del B., ma non anche, attesa la genericità dell’una e dell’altra condanna, alla sussistenza ed entità dei rispettivi danni, in ordine ai quali restava impregiudicato l’accertamento, da provarsi nelle varie componenti.

Ed a tal riguardo i giudici di appello, sulla scorta delle risultanze peritali, consideravano:

1) che per l’illegittima occupazione, durata dal gennaio 1980 al febbraio 1982, dei lotti di terreno edificatorio diversi da quelli relativi alle due palazzine, nessun danno poteva ritenersi provato, poichè alla data del conseguito rilascio i suoli, in assenza di alcuna concessione edilizia, non erano suscettibili di diversa utilizzazione;

2) che neppure per gli assunti maggiori costi, necessari al completamento delle opere di costruzione, potesse riconoscersi alcun danno, non avendo gli attori fornito prova della effettiva esecuzione delle opere stesse e delle relative spese, essendosi il c.t.u.

limitato a riferire che l’incarico era stato affidato ad altro appaltatore e che successivamente tutti i lotti erano stati alienati a terzi, i quali avevano provveduto a completare il programma edilizio;

3) che, per quanto riguardava i danni da mancata disponibilità nel termine essenziale previsto per 30.1.81, delle palazzine, dei cui cantieri gli attori erano rientrati in possesso solo nel settembre 1983, il danno andava limitato al periodo 30.1.81 – 30.6.84, tenuto conto che il tempo stimato dal c.t.u. per il completamento delle opere era di nove mesi e che, pertanto, ai sensi dell’art. 1223 c.c. il convenuto non avrebbe potuto rispondere per l’ulteriore protrazione dei lavori che gli attori, usando l’ordinaria diligenza, avrebbero potuto portare a termine entro tale adeguato lasso di tempo;

4) quanto all’ammontare del mancato lucro di cui sopra, tenuto conto dei presumibili canoni di locazione degli immobili durante il periodo di riferimento, calcolati dal c.t.u. secondo i parametri di cui alla L. n. 392 del 1978, degli interessi compensativi sulle somme annualmente ricavabili, al netto degli oneri fiscali e di gestione, della rivalutazione monetaria e degli interessi sulla somme annualmente rivalutatelo stesso ammontava, all’attualità, alla complessiva somma di Euro 186.820,00.

Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione sia il B., con atto notificato l’11.11.05 contenente tre motivi, sia i D.P. – C., con atto notificato il 19.12.05 ed affidato a quattro motivi, cui hanno resistito, con rispettivi controricorsi, D.P.V., proponendo anche ricorso incidentale, ed il B.. Per quest’ultimo è stata infine depositata una memoria difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi, dei quali quello proposto dal B., in quanto anteriormente notificato, va qualificato principale, mentre quello comune dei D.P. – C. va considerato incidentale;

va dichiarato invece inammissibile quello contenuto nel controricorso di D.P.U., pure notificato il 19.12.05 e del tutto conforme e ripetitivo rispetto a quello in pari data proposto unitamente ai litisconsorti, avendo tale parte già consumato il proprio diritto d’impugnazione.

Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l’eccezione, proposta nel controricorso di D.P.V., con la quale si deduce l’inammissibilità del ricorso principale (del B.) nei confronti della C. e degli altri intimati eredi di D.P. C. per essere stata l’impugnazione ai medesimi notificata direttamente in proprio e non nella persona del deducente D.P. V., che si era costituito nel giudizio di appello in proprio e quale procuratore speciale dei predetti litisconsorti. Pur rilevandosi che, effettivamente, le notificazioni del ricorso B. risultano indirizzate ed eseguite alle suddette parti presso il comune procuratore domiciliatario del giudizio di secondo grado, avv.to Pietro Ciavarella, omettendosi di indicare (come anche nell’epigrafe del ricorso) che le stesse erano rappresentate, ex art. 77 c.p.c., da D.P.V., questa Corte non ritiene che l’omissione abbia integrato alcuna ipotesi di nullità nell’instaurazione del rapporto processuale nei confronti delle medesime. Dal contenuto del ricorso risulta chiara, infatti, l’intenzione del B. di impugnare la sentenza nei confronti di ciascuna delle controparti sostanziali, già presenti (poco o punto rileva se direttamente o per il tramite di rappresentante) nel giudizio a a quo, tutte indistintamente rappresentate e difese da un unico patrono domicilatario, così consentendosi a D.P. V. di poter compiere ogni conseguente attività difensiva non solo nel proprio interesse, ma anche in quello dei litisconsorti da lui rappresentati (in senso sostanzialmente conforme, v. la recente Cass. 9265/10, circa la sufficienza della notifica dell’atto di impugnazione, anche in unica copia, alla parte che sta in giudizio in proprio e quale procuratore,sul piano sostanziale, di altre persone).

Con il primo motivo del ricorso principale viene dedotta “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 99 c.p.c. sulla richiesta del profilo di danno risarcibile”. Si denuncia l’ultrapetizione, in cui i giudici di appello, nel riformare in misura più favorevole agli attori la liquidazione equitativa di primo grado (emessa sul presupposto della carenza di prove a sostegno delle pretese),sarebbero incorsi nell’attribuire agli appellanti principali il risarcimento dei danni in relazione a profili non dedotti nell’atto di citazione di primo grado,nel quali i pregiudizi patrimoniali subiti sarebbero stati limitati al maggior costo dei materiali, della manodopera e delle spese per la modifica del progetto, nonchè al mancato guadagno per i capitali impiegati ed inutilizzati. La limitazione delle pretese risarcitorie a tali causali di danno sarebbe stata confermata nell’atto d’appello, nel quale peraltro vi sarebbe stata solo una generica contestazione della liquidazione equitativa di primo grado, mancando una precisa identificazione dei profili del danno asseritamente subito e non essendo sufficiente al riguardo il mero ed astratto richiamo alle categorie del danno emergente e del lucro cessante. In particolare sarebbe mancato, sia in primo, sia in secondo grado, alcun richiamo a pregiudizi subiti in conseguenza della mancata locazione degli immobili, per cui i giudici di merito non avrebbero potuto far luogo alla liquidazione risarcitoria sulla base dei virtuali canoni.

Il motivo non merita accoglimento considerato che dall’esame degli atti introduttivi, di primo e di secondo grado (consentito a questa Corte in considerazione della natura processuale della censura), e comunque dalle stesse ammissioni contenute in ricorsoci rileva che la parte attrice, poi appellante principale, dedusse tra le causali del danno da inadempimento, “il mancato guadagno per i capitali impiegati ed inutilizzati”. Tale riferimento non poteva che riguardare i suoli edificatori, vale a dire quel “capitale” che, avendo costituito oggetto dell’investimento speculativo cui era funzionale l’appalto stipulato con l’impresa B. ed essendo destinato a produrre un reddito a partire dalla prevista data di consegna delle palazzine, era invece rimato improduttivo, la cagione della stasi subita dall’esecuzione del contratto, protrattasi anche dopo tale scadenza.

Correttamente, pertanto, senza incorrere in alcuna eccedenza rispetto ai limiti della domanda, diretta alla quantificazione del risarcimento cui il B. era stato peraltro in precedenza condannato in via generica, la corte di merito ha compreso nell’operata liquidazione, a titolo di lucro cessante, il pregiudizio patrimoniale costituito dalla mancata percezione del reddito che sarebbe stato prodotto dagli immobili, beni nei quali l’originario capitale investito, nell’affare concluso con il B., si sarebbe dovuto convenire nei termini contrattuali e sulla cui produttività il committente aveva fatto ragionevole affidamento.

Con il secondo motivo il B. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in rel. all’art. 2697 c.c. e all’art. 2729, comma 1 e connesse carenza e contraddittorietà di motivazione, censurando l’utilizzazione da parte dei giudici di merito, in violazione del principio dispositivo e dell’onere probatorio, di assunti fatti notori e presunzioni ai fini della determinazione dei danni per la mancata locazione delle palazzine.

Tale determinazione sarebbe stata compiuta sulla base di dati relativi alla situazione del mercato immobiliare locale all’epoca della prevista consegna dei fabbricati, non rientranti nel bagaglio della comune esperienza, tenuto conto delle cognizioni tecniche richieste per le relative acquisizioni e valutazioni; fallace, pertanto, per l’opinabilità della premessa, sarebbe stata la presunzione, in quanto basata su unico e non su una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, secondo la quale gli immobili sarebbero stati locati immediatamente e senza difficoltà; per di più i “parametri di riferimento economico” sarebbero stati desunti da una consulenza tecnica “espunta e superata dal Tribunale per manifesta inadeguatezza ed, in effetti del tutto superata la preferenza per la quale sarebbe stata motivata dai suddetti inidonei elementi di prova. Neppure tale motivo merita accoglimento.

Va premesso che l’affermazione circa la sussistenza di un fatto notorio, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., comma 2, vale a dire rientrante nel bagaglio delle normali cognizioni di un individuo medio in determinate condizioni di tempo e luogo, non può essere censurata in sede di legittimità negandosi la notorietà del fatto assunto, ma solo prospettando l’inesatta deduzione dei requisiti del “notorio” ovvero elementi specifici e significativi atti ad escludere l’utilizzabilità in concreto della nozione stessa e ad infirmare sul piano motivazionale la relativa argomentazione (in particolare v.

Cass. 20965/08, 13056/07), restando fuori di tali casi insindacabile, in quanto costituente esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito (v. Cass. 13073/04, 5493/043, 12212/03), il ricorsi) da parte di quest’ultimo alle ordinarie conoscenze, che rientrino nella cultura di un uomo medio, sia pure in particolari zone e settori di attività. Sulla scorta dei suesposti principi deve rilevarsi che la motivazione adottata dalla corte barese risulta indenne da censure, non avendo i giudici fallo affidamento su nozioni complesse eccedenti la comune cultura, o su particolari cognizioni rientranti nella loro scienza privataci cui utilizzo, anche nei casi in cui le stesse derivino dalla pratica giudiziaria, la giurisprudenza di questa Corte (v. in particolare Cass. n. 11946/02), non ritiene ammissibile ai sensi della citata disposizione. “Nel particolare contesto di specie, caratterizzato, sul piano ambientale, dall’ubicazione delle palazzine, oggetto dell’inadempiuta obbligazione, in (OMISSIS), uno dei più popolosi centri abitati della provincia di (OMISSIS), e sotto il profilo temporale (inizio anni ’80), dalla recente entrata in vigore della L. n. 392 del 1978, introducente il c.d. “equo canone, testo normativo che seppur non reiterando le precedenti periodiche e drastiche disposizioni vincolistiche, era comunque e nel suo complesso ancora ispirato a criteri di favore per i conduttori, considerate le parti economicamente più deboli, oltre che dalla vigenza delle disposizioni contenute nella L. n. 10 del 1977, che introducendo maggiori controlli ed il regime concessorio per le trasformazioni dei suoli, aveva reso più onerosa rispetto al passato l’attività edificatoria, non occorrevano particolari cognizioni tecniche o approfondite conoscenze del locale mercato delle locazioni immobiliari, per pervenire all’affermazione che la domanda di alloggi ad “equo canone” superasse l’offerta. Al riguardo va considerato che tutti i suesposti elementi, comportanti una siffatta elementare deduzione, ben avrebbero potutola una persona di ordinarie livello intellettivo e culturale vivente in quel contesto storico ed ambientale, essere tratti dalle correnti informazioni frequentemente diffuse da organi di stampa o radiotelevisivi, al la cui opera informativa e divulgativa va ormai riconosciuto, agli effetti dell’art. 115 c.p.c., comma 2, l’innalzamento della soglia del c.d.

“notorio”, costituente l’ordinario patrimonio di conoscenza dell’uomo medio, rispetto a precedenti epoche, caratterizzate da un più basso livello socio – culturale generale della popolazione e da minore capacità diffusiva dei mezzi d’informazione di massa. Non conferenti, pertanto, risultano i richiami giurisprudenziali, attinenti a vicende nelle quali le cognizioni richieste ed utilizzate dai giudici di merito ex art. 115 c.p.c., comma 2 o erano dovute a conoscenze specifiche del giudicante oppure correlate a valutazioni richiedenti particolari cognizioni tecniche e comportanti procedimenti, analitici o deduttivi, di non elementare immediatezza (così come nell’ipotesi, considerata dalla citata Cass. 19601/04, in cui il giudice aveva posto a fondamento della propria scelta, tra le contrastanti valutazioni di beni immobili, elementi desunti da “riviste specializzate” del settore, che come tali non potevano rientrare nel novero delle comuni conoscenze). Acclarata, dunque, quale fatto certo, la premessa costituita dal dato notorio, secondo cui la domanda di alloggi da locare ad all'”equo canone” superava, all’epoca e nella zona di riferimento, la domanda, del tutto coerente ed incensurabile ne risulta, non essendosi in cospetto di una praesumptio de praesumpto, la conseguente deduzione (da intendersi, agli effetti civilistici di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c. in termini di ragionevole probabilità di verificazione secondo l’id quod plerumque accdidit, e non di assoluta di assoluta e matematica certezza: v., tra le altre, Cass. 17615/07, 10285/09), secondo cui gli alloggi compresi nelle palazzine, ove consegnati per tempo, sarebbero stati agevolmente e prontamente locati, sol che i proprietari fossero stati a tanto disposti. Conseguentemente corretta ed insindacabile ne risulta la valutazione della voce di danno, da lucro cessante, determinata con riferimento ai virtuali corrispettivi ad “equo canone” ricavabili dalle locazioni degli immobili, che peraltro non è stata fatta oggetto di specifiche censure.

Con il terzo motivo del ricorso principale si deduce, infine, “violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – nullità della pronuncia – omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia sotto un duplice profilo: motivazione apparente; mancata indicazione dei motivi correlati alla scelta del C.T.U. N. in luogo di quelle successive”,per non essere stati indicati gli elementi dai quali i giudici avessero tratto il loro convincimento al riguardo,nè il criterio logico o la ratio decidendi determinanti tale scelta, del tutto apoditticamente motivata.

Il motivo deve essere disatteso, risolvendosi in una generica censura di merito, avverso una valutazione discrezionale, la cui implicita motivazione è chiaramente desumibile dal riferimento ai ragionevoli criteri (quelli correlati ai parametri normativi di cui alla L. n. 392 del 1978) seguiti dall’ausiliare N., ai fini della determinazione della principale voce di danno. Tale scelta viene criticata senza l’enunciazione di alcun alternativo criterio, cui l’operata liquidazione avrebbe dovuto essere improntata, nè precisandosi per quali ragioni, eventualmente prospettate ai giudici di merito, sarebbero state preferibili l’una o l’altra delle rimanenti consulenze espletate; sicchè il mezzo d’impugnazione risulta palesemente carente sul piano della specificità ed autosufficienza.

Con il primo motivo del ricorso incidentale i D.P. – C. deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 1665 c.c. e dell’art. 2056 c.c. e segg. in relazione agli artt. 112, 115, 116 e 196 c.p.c. “extra ed ultra petitum – stridente difetto di motivazione”.

Le doglianze attengono al mancato integrale riconoscimento dei danni risarcibili, disattendendo immotivatamente la prima consulenza tecnica, nonchè in parte anche quella del c.t.u. N., appello, con specifico riferimento ai maggiori costi dell’opera, stimati in L. 213.039.734 ed all’occupazione abusiva dei lotti limitrofi a quelli interessati dall’appalto, per cui il pregiudizio sarebbe stato in re ipsa, per la sola mancata disponibilità di tali beni, ed il risarcimento ben avrebbe potuto essere determinato dalla Corte d’Appello. Il motivo non merita accoglimento.

Quanto al primo profilo, quello relativo ai maggiori costi che sarebbero stati affrontati per il completamento delle palazzine, deve rilevarsi che il mezzo d’impugnazione si limita ad una mera doglianza, non correlata ad alcuna specifica censura avverso l’argomentazione, essenzialmente in fatto (riportata sub 2 in narrativa), con la quale la corte di merito ha ritenuto non adeguatamente provata la relativa pretesa risarcitoria.

Quanto al secondo, trattasi di una censura generica, che limitandosi ad una mera affermazione di principio, non indica alcun alternativo criterio al quale il giudice di merito, una volta esclusa la possibilità in concreto di quell’unico utilizzo, cui i suoli sarebbero stati astrattamente suscettibili nel periodo in considerazione, avrebbe potuto basare la propria valutazione equitativa. A questa, infatti, il giudice può sì procedere ex art. 1226 c.c. quando il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, ma a tale fine è pur sempre necessaria la certezza che il pregiudizio patrimoniale lamentalo sia stato comunque e concretamente subito e specificamente dedotto,ancorchè non agevolmente provabile nel suo ammontare. Nella specie la parte attrice avrebbe dovuto, dunque, quanto meno dedurre, al fine di poter invocare la determinazione equitativa del danno da lucro cessante per a mancata temporanea disponibilità di quei suoli, l’ipotetico, alternativo e lecito impiego redditizio cui i suoli de quibus, non ancora oggetto di titoli edificatori, sarebbero stati suscettibili. In assenza di tale deduzione, che avrebbe dovuto conferire concretezza alla specifica pretesa di quantificazione di una delle componenti della liquidazione dei danni, per i quali era intervenuta la precedente generica condanna, fornire una base di partenza al giudice per la conseguente liquidazione ex art. 1226 c.c. correttamente la richiesta è stata disattesa, poichè l’applicazione del principio giurisprudenziale, secondo cui è in re ipsa il danno per la privazione del godimento o la mancata disponibilità di un bene, può essere sufficiente alla decisione limitatamente all’an debeatur, non esimendo tuttavia il danneggiatoci fini del quantum, dall’onere probatorio o quanto meno specificamente deduttivo, di fornire elementi al giudice per la liquidazione relativa (v. Cass. 15814/08).

Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali censurano, per violazione, e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 1218, 1223, 2043 e 2050 c.c. e connessi vizi di motivazione, il mancato integrale riconoscimento della rivalutazione monetaria del risarcimento dei danni e dei relativi interessi dalla data di maturazione fino a quella del soddisfo,al riguardo lamentandone la limitazione temporale fino alla data di pubblicazione della sentenza, con esclusione del periodo successivo. La censura è manifestamente infondata, poichè la liquidazione operata dal giudice ha determinato la conversione dell’originario credito risarcitorio, c.d. “di valore”, in un credito che, ormai certo e liquido in tutte le sue componenti (capitale, rivalutazione ed interessi sul capitale gradualmente rivalutatogli corretta osservanza dei correnti criteri giurisprudenziali) e, dunque, complessivamente e definitivamente monetizzato all’epoca della decisione, è divenuto a partire dalla data di quest’ultima “di valuta”, come tale produttivo soltanto degli interessi legali ai sensi dell’art. 1224 c.c., salva l’eventuale prova, a carico del creditore, e per l’ipotesi di ritardo nel pagamento, del maggior danno.

Con il terzo motivo del ricorso incidentale si lamenta violazione dell’art. 91 c.p.c., per essere state “incomprensibilmente” ridimensionate le spese e competenze liquidate per il primo grado, ingiustamente compensate per un terzo quelle di appello, pur in assenza di effettiva soccombenza reciproca e, comunque, liquidate quelle di ambo i gradi “molto riduttivamente, in relazione al valore della lite”.

Il motivo va disatteso per manifesta infondatezza del primo profilo di doglianza e genericità del secondo, considerato, rispettivamente:

a) che il mancato accoglimento, ed in misura anche rilevante, di parte delle pretese attrici, integrante un’ipotesi di parziale soccombenza, ben consentiva, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2.

La parziale compensazione delle spese, con statuizione discrezionale che, adeguatamente motivata, risulta incensurabile nella presente sede;

b) quanto alla “riduttività” delle liquidazioni, rispettivamente confermata ed operata dalla corte di merito, la censura difetta di specificità, non precisando quali spettanze, in concreto disconosciute o voci tariffarie disattese, avrebbero al riguardo comportato l’attribuzione di un maggior rimborso.

Non miglior sorte merita, infine, il quarto motivo, non il quale si lamenta, ai sensi “dell’art. 360 c.p.c., nn 3 e 5 in relazione all’art. 196 c.p.c.”, il mancato rinnovo della consulenza tecnica, pur essendo stata l’ultima “fortemente criticata per le sue macroscopiche incoerenze” e la seconda, quella considerata dalla corte di merito, oggetto di censure per “le determinazioni economiche piuttosto basse”.

Le censure, così come proposte sono inammissibili, per difetto di autosufficienza del primo profilo, a corredo del quale non vengono trascritte, nè comunque precisatele critiche che al riguardo si assumono essere state proposte in sede di merito, e palese genericità del secondo, limitato ad una mera doglianza in cui non si precisano le ragioni per cui le “determinazioni economiche” avrebbero dovute essere più alte.

I reciproci ricorsi vanno, conclusivamente, respinti, con conseguente compensazione delle spese del presente giudizio, per la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile quello incidentale proposto da D.P.V. nel controricorso, rigetta i reciproci rimanenti e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il in Roma il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA