Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18748 del 13/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/09/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 13/09/2011), n.18748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.J.J., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza

Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione,

rappresentato e difeso dagli avvocati Orlando Sergio, del Foro di

Teramo, e Ciro Centore, del Foro di Casetta, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ASCOLI PICENO, in

persona del Prefetto pro tempore, domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi 12, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello

Stato per legge;

– controricorrente –

QUESTURA DI ASCOLI PICENO, in persona del Questore pro tempore;

– intimata –

avverso il decreto del Giudice di pace di Ascoli Piceno in data 26

gennaio 2010, nel procedimento n. 2237/2009;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. RUSSO Rosario Giovanni, che nulla ha

osservato;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31 marzo 2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò.

Fatto

LA CORTE

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

Ritenuto che:

1. D.J.J., nato in (OMISSIS), ha proposto nei confronti della Prefettura di Ascoli Piceno ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, avverso il decreto del Giudice di Pace di Ascoli Piceno in data 26 gennaio 2010, con il quale è stato rigettato il ricorso dal medesimo proposto avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dalla Prefettura di Ascoli Piceno il 5 ottobre 2009;

1.1. l’Ufficio intimato ha resistito con controricorso;

Osserva:

2. con il primo motivo il ricorrente si duole che, non essendo stati gli atti del procedimento di espulsione tradotti nella lingua del suo Stato di origine, unica lingua da lui conosciuta, il Giudice di pace, con vizio di motivazione, ha affermato che egli stesso aveva dichiarato al personale dell’Ufficio immigrazione del Commissariato P.S. di Fermo di conoscere l’italiano e che pertanto non era necessaria la traduzione del provvedimento di espulsione e degli atti collegati nella lingua madre, così attribuendo rilevanza alla sottoscrizione da lui apposta ad un modulo in lingua italiana che non gli era stato tradotto;

– con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione e si duole che il Giudice di pace non abbia valutato che il personale di polizia non lo aveva informato dei diritti e degli obblighi relativi al soggiorno;

– con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto e lamenta che non gli è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo;

– con il quarto motivo si deduce errore di diritto e difetto di motivazione per omessa valutazione di documento decisivo e si censura il provvedimento impugnato, in quanto il Giudice di pace non ha tenuto conto che, prima dell’emissione del provvedimento di espulsione, egli aveva presentato domanda di asilo politico, ostativa, durante la pendenza del relativo procedimento amministrativo, all’espulsione dello straniero, così assumendo una decisione erronea per non aver valutato un documento decisivo ai fini dell’accoglimento del ricorso; il ricorrente lamenta inoltre la mancata valutazione ricorso proposto avverso l’ordine intimatogli dal Questore di Ascoli Piceno di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni;

3. appare manifestamente fondata la doglianza relativa al quarto motivo nei termini qui di seguito precisati; in tema di espulsione dello straniero, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 comma 4 nell’escludere la legittimità del provvedimento di espulsione per i soggetti che versino nelle condizioni “previste dalle disposizioni vigenti in tema di asilo politico, di status di rifugiato, di misure di protezione temporanee per motivi umanitari”, postula che lo straniero, nell’impugnare l’eventuale decreto di espulsione, fornisca la prova documentale della proposizione dell’istanza di riconoscimento di una delle condizioni predette (nella specie, dello “status” di rifugiato), non potendo, per converso, il giudice di merito annullare il provvedimento “de quo” sulla sola base dell’asserzione dello straniero stesso (Cass. 2002/8067); nella specie il Giudice di pace, nell’affermare che il D., prima di essere rintracciato dagli agenti di P.S.) non si era mai avvalso della facoltà di chiedere asilo politico ed inoltre che “il (OMISSIS) non appare proprio un paese che perseguita le differenze sessuali dei propri cittadini” e che comunque l’eventuale accoglimento della domanda di protezione internazionale renderebbe inefficace il decreto di espulsione, non si è uniformato all’orientamento in precedenza menzionato, sulla base di inidonea e illogica motivazione e omettendo di valutare un documento decisivo per l’accoglimento del ricorso; restano assorbite le altre censure;

4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il giudizio possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti, ritenuto che pertanto, in base alle considerazioni che precedono, merita accoglimento il quarto motivo di ricorso, con assorbimento degli altri motivi, e che il decreto impugnato deve essere annullato in ordine alla censura accolta;

considerato che, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere rinviata ad altro giudice, che si individua nel Giudice di Pace di Ascoli Piceno, in persona di diverso giudicante, che esaminerà il ricorso tenendo conto di quanto rilevato al punto 3. della relazione che precede e regolerà anche le spese della presente fase di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa il decreto impugnato in ordine alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Ascoli Piceno in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2011

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