Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18748 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 18748 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 3877-2013 proposto da:
GATTI BATTISTA C.F. GTTBTS47M03A786G, domiciliato in
ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA

DI

CASSAZIONE,

rappresentato

e

difeso

dall’avvocato GIUSEPPE TRISCHITTA, giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

2018
1401

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587,

in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Data pubblicazione: 13/07/2018

Avvocati EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MAURO
RICCI, giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO

– intimati –

avverso la sentenza n. 82/2012 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 24/01/2012 R.G.N. 1052/2011.

DEGLI INTERNI;

R.G.3877/2013
RILEVATO CHE
1. con sentenza depositata il 24 gennaio 2012, la Corte d’appello di
Messina ha confermato, per quanto in questa sede rileva, la pronuncia
di prime cure che ha respinto la domanda di Gatti Battista al

sentenza gravata, ha esonerato la ricorrente dall’onere delle spese
processuali e ha compensato le spese del grado;
2. contro tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Gatti Battista
articolando due motivi di censura al quale l’Inps ha opposto difese con
controricorso;
CONSIDERATO CHE
3. con i motivi di censura la parte ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 2 e 12 della legge n. 118 del 1971, del d.m.
Ministero della Sanità 5.2.1992, per avere la Corte di merito errato nel
non riconoscere il diritto all’assegno a decorrere dalla domanda
amministrativa prestando adesione alla consulenza tecnica d’ufficio che
aveva accertato e valutato la sindrome ansioso-depressiva della quale
era affetto, come da certificato sanitario prodotto contestualmente al
deposito del ricorso (primo motivo) e del pari errato nel disconoscere il
diritto alla

pensione di inabilità dalla data della domanda

amministrativa senza considerare l’incidenza complessiva delle
patologie accertate, e mai contestate, sulla capacità lavorativa
(secondo motivo);
4. ritiene il Collegio si debba dichiarare inammissibile il ricorso;
5. questa Corte ha affermato, in tema di prestazioni previdenziali, che le
conclusioni rassegnate dall’ausiliario officiato in giudizio, sulle quali si
fonda la sentenza gravata, sono sindacabili in sede di legittimità solo in
caso di palese deviazione dalle nozioni correnti della scienza medica, la
cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali
dai quali, secondo le predette nozioni, non si può prescindere per la
formulazione di una corretta diagnosi, in quanto al di fuori di tale

1

riconoscimento dell’assegno di invalidità civile e, in riforma della

ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non
attinente a vizi del processo logico- formale, che si traduce, quindi, in
una inammissibile critica del convincimento del giudice ( v., tra le altre,
Cass.
13 dicembre 2012, n. 4570);
6. le critiche mosse alla consulenza ed alla sentenza, che ne ha

tecnica), devono possedere un grado di specificità tale da consentire
alla Corte di legittimità di apprezzarne la decisività direttamente in
base al ricorso;
7. la sentenza impugnata, premettendo

trattarsi di domanda alla

pensione di inabilità o, in subordine,

all’assegno di invalidità ha

dichiarato di aderire alla consulenza

tecnica di secondo grado

genericamente evocando le patologie riscontrate e confermando la
valutazione complessiva in difetto di elementi dai quali trarre un
eventuale aggravamento;
8.

la parte ricorrente non ha dedotto, al riguardo, alcun vizio
motivazionale ma si è limitata a contrastare l’accertamento di appello
mediante richiamo a documenti in atti senza illustrarne la decisività e
la dedotta erronea applicazione del sistema tabellare, per non avere
conferito autonoma percentuale invalidante alla sindrome ansiosodepressiva notturna si fonda, invero, su un certificato soltanto
genericamente richiamato in questa sede di legittimità e in riferimento
ad una sindrome neanche evocata nell’illustrazione del ricorso;

9.

il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;

10 le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza,
non sussistendo le condizioni previste dall’art. 152 disp. att. c.p.c., nel
testo applicabile ratione temporis in difetto di allegazione, nel ricorso
per cassazione, secondo il principio di autosufficienza, di aver diritto ex art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo risultante dalla modifica
apportata dal decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, art. 42,
comma 11, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326) all’esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi

2

confermato le conclusioni (ritenendo non necessaria nuova indagine

per prestazioni previdenziali e, quindi, di aver assolto all’onere
autocertificativo, imposto al ricorrente con il ricorso introduttivo del
giudizio di primo grado, in adempimento di quanto previsto dal citato
art. 152 secondo cui: «L’interessato che, con riferimento all’anno
precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle
condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione

impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le
variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno
precedente»;
11. come questa Corte ha già avuto modo di affermare (fra le altre, v.
Cass. n. 5363 del 2012), la dichiarazione sostitutiva di certificazione
delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell’atto
introduttivo ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., sostituito dall’art. 42,
comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del
2003, deve ritenersi inefficace se non sottoscritta dalla parte, posto
che a tale dichiarazione la norma annette un’assunzione di
responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che l’interessato
si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le
variazioni rilevanti dei limiti di reddito;
12. in mancanza di tale allegazione – la quale solo consente alla Corte di
Cassazione l’esercizio, altrimenti inibito, del potere del diretto esame
degli atti del giudizio di merito – deve ritenersi non adempiuto l’onere
autocertificativo per beneficiare dell’esonero ai sensi del novellato art.
152, disp. att. cod.proc.civ.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali liquidate in euro 200,00 per
esborsi, euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per
cento spese generali e altri accessori di legge.
Così deciso nella Adunanza camerale del 29 marzo 2018

sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo e si

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