Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18748 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/09/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 10/09/2020), n.18748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biag – Presidente –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. D’AQUINO Filip – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Pao – Consigliere –

Dott. MELE Frances – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14831-2016 proposto da:

UMBRIA OLII INTERNATIONAL SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA GIOVINE ITALIA

7, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO CARNEVALI, rappresentata

e difesa dagli avvocati FABIO DI GIACOMO, LORENZO TIZI, giusta

procura in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 667/2015 della COMM. TRIB. REG. dell’UMBRIA,

depositata il 18/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/09/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STEFANO VISONA’ che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato CARNEVALI per delega dell’Avvocato

DI GIACOMO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato CHERUBINI che si riporta al

controricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I fatti di causa sono riassunti nella sentenza impugnata resa nel giudizio vertente tra Umbria Olii International srl (società che opera nel settore della lavorazione e commercializzazione degli oli di oliva ad uso alimentare che importa da paesi terzi per poi lavorarli ed esportarli al di fuori dell’unione Europea) e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; fatti che di seguito si trascrivono.

– La società predetta aveva importato olio di oliva extravergine di origine tunisina, classificato al livello doganale secondo il codice di nomenclatura combinata (C.N.C.) 15091090 corrispondente ad “olio di oliva e sue frazioni vergini – altri”, olio scortato da documenti commerciali e certificatori che ne attestavano la corrispondenza alla categoria di “olio di oliva extravergine” secondo le norme COI (consiglio oleicolo internazionale al quale aderisce anche l’unione Europea).

– La fattura dell’olio e il certificato di analisi dell’autorità tunisina recavano l’attestazione “extravergine di oliva” e la bolletta doganale d’importazione era vincolata al regime di perfezionamento attivo con sospensione dei diritti doganali fino alla successiva riesportazione dell’olio con compensazione per identità.

Disposto il controllo della merce mediante invio dei campioni appositamente prelevati al laboratorio delle dogane di (OMISSIS), questo comunicava – all’esito – che il prodotto non era risultato conforme al dichiarato ed era da classificare come “olio di oliva lampante”, in quanto, pur rientrando nella voce “olio di oliva e sue frazioni vergini-altri” e pur presentando parametri chimici conformi, era declassato da extravergine a lampante in quanto “dalla valutazione organolettica prevista nel Reg. CE n. 2568 del 1991, allegato XII, sarebbe infatti risultata una mediana del difetto ‘0 e ‘3,5 e una mediana del fruttato =0”.

– A seguito di istanza per la ripresa del contraddittorio doganale TULDn. 43 del 1973, ex artt. 61 e 65, e di richiesta di controanalisi, avanzate dalla società, venivano effettuate due controanalisi: la prima (laboratorio CRA di (OMISSIS)) confermava il giudizio di non conformità del prodotto al panel test con declassamento alla categoria di olio vergine di oliva, rilevando però un difetto della merce del tutto diverso da quello riscontrato dal laboratorio delle dogane di (OMISSIS); la seconda (lo stesso laboratorio che aveva effettuato le analisi di prima istanza) confermava la non conformità del prodotto al panel test, ma con giudizio diverso rispetto alla prima controanalisi, confermando il giudizio di prima istanza che aveva declassato l’olio a olio lampante.

– Avverso i conseguenti provvedimenti qualificanti l’olio non conforme al dichiarato e contenenti l’invito al pagamento del dovuto a titolo di diritti doganali e interessi, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Perugia, deducendo: a) erroneità della classificazione della merce per erroneità e inattendibilità delle analisi effettuate; b) infondatezza dell’invito al pagamento per difetto dei presupposti di cui al Reg. CE n. 2913 del 1992, art. 204; c) infondatezza dell’invito al pagamento per buona fede dell’istante.

– Costituitasi in giudizio l’Agenzia delle Dogane, la quale, dopo avere in via pregiudiziale eccepito l’incompetenza territoriale dell’adita CTP, contestava l’assunto della contribuente chiedendo rigettarsi i ricorsi, la CTP, disattesa la eccezione di incompetenza, rigettava i ricorsi sull’assunto che le analisi organolettiche risultavano eseguite nel rispetto delle regole e che il responso degli assaggiatori era stato unanime.

– Proposto appello dalla contribuente con la sostanziale riproposizione dei motivi dedotti in prime cure, la CTR dell’Umbria lo rigettava con la sentenza, oggetto del presente ricorso.

– Avverso tale sentenza, la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi, ulteriormente illustrato da memoria.

– Resiste con controricorso l’amministrazione finanziaria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso recano:

1) “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Nullità della sentenza per apparenza della motivazione e sua irriducibile contraddittorietà ex art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. In particolare: omesso esame del certificato al panel test dell’autorità di controllo del paese esportatore prodotto nel corso del giudizio di appello”;

2) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 116 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, nonchè del Reg. CEE n. 2568 del 1991, art. 2, paragrafo 2, e S.M.I. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”;

3) “Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. In particolare: omesso esame della CTU richiesta in sede di giudizio di appello”;

4) “Violazione e/o falsa applicazione del Reg. CEE n. 2568 del 1991, art. 2, paragrafo 2, e S.M.I. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Ulteriori errori nel procedimento analitico.”;

5) “Violazione e/o falsa applicazione del Reg. CEE n. 2568 del 1991, art. 2, paragrafo 3, e S.M.I. e delle norme richiamate EN ISO 661 E 5555, Reg. CEE n. 2568 del 1991, allegato I bis, nonchè del D.P.R. n. 327 del 1980, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Rilievi in merito alla scorretta conservazione del campione di analisi ed in merito alla scorretta formazione del campione di laboratorio.”;

6) “Violazione e/o falsa applicazione del Reg. CEE n. 2913 del 1992, art. 204, e S.M.I. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”;

7) “Violazione e/o falsa applicazione del Reg. CEE n. 2913 del 1992, art. 220, paragrafo 2, lett. B, nonchè dell’art. 239, e S.M.I. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta che la CTR ha omesso l’esame di un fondamentale documento depositato nel giudizio di appello: si tratta di certificato al panel test effettuato dall’Autorità di controllo e doganale della Tunisia e promanante “dall’ONH (Office National de l’Huile) ovvero il Laboratorio ufficiale accreditato dal C.O.I. per la Tunisia” e attestante che l’olio importato “era rispondente alla categoria di extra vergine e ciò non solo per le analisi chimiche ma anche per quelle organolettiche”.

Ciò posto, va premesso che presupposto essenziale per il regime agevolativo del perfezionamento attivo – nella presente fattispecie – è l’esatta corrispondenza della qualità del prodotto importato con quello riesportato, corrispondenza certificata da esami di laboratorio e da valutazioni organolettiche per come stabilito dalla normativa comunitaria (Reg. Cee n. 2568 del 1991), la quale richiede che il prodotto soddisfi tutti i requisiti chimici ed organolettici per essere classificato in una categoria di olio piuttosto che un’altra. Sia le analisi chimiche che quelle organolettiche rispondono a rigidi e precisi parametri, analisi che nella specie a quei parametri si sono rapportate.

La prima analisi e le successive controanalisi hanno confermato che l’olio non era conforme al dichiarato e che era da classificare come lampante e non come extra vergine e ciò in forza della valutazione organolettica; quanto ai parametri chimici era affermata la conformità.

Il certificato del cui omesso esame si duole la ricorrente sembra essere stato considerato dalla CTR laddove si legge (ultima parte punto 5) “Prova che il collegio non rinviene nella documentazione in atti e negli scritti difensivi….”; in ogni caso la esatta corrispondenza della qualità del prodotto importato e di quello riesportato può essere certificati-in forza della normativa comunitaria- solo da laboratori siti negli stati membri, mentre nella specie il certificato de quo proviene dalla Tunisia ed è idoneo esclusivamente ad accompagnare l’olio al momento della esportazione (dalla Tunisia), fermo restando che solo gli stati membri possono certificare la indispensabile corrispondenza dei due prodotti (importato e riesportato).

Il motivo è quindi infondato.

Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza della CTR in punto declassamento della merce per effetto delle analisi organolettiche; secondo la società “le analisi al panel test…erano certamente erronee,…intrinsecamente contraddittorie nei risultati ottenuti e in assoluto contrasto con alcuni elementi fattuali obiettivi” e il giudice di appello non avrebbe “correttamente ripartito l’onere della prova” e, ancor peggio, avrebbe “ritenuto che all’accertamento proposto dall’amministrazione finanziaria non sia opponibile alcuna prova da parte del contribuente”, così introducendo “una sorta di inesistente presunzione di legittimità dell’atto impositivo, ritenuta insuperabile per il contribuente, dandosi così vita ad una presunzione iuris et de iure, in realtà, non prevista dal legislatore”, per poi concludere con il rilievo della violazione di legge (normativa comunitaria: reg Cee 2568/91) in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nel ritenere che “un declassamento degli oli vergini di oliva possa esserci anche nel caso in cui i difetti all’assaggio rilevati al panel test, ovvero la mancanza di pregi dell’olio, non coincidano tra i diversi gruppi di assaggiatori che hanno esperito le prove”, intendendosi così riferire alle due controanalisi.

Il motivo non è fondato.

Con riguardo proprio all’ultimo dei rilievi in cui si articola il mezzo, si osserva che la diversa difettosità dell’olio nelle due controanalisi (il cui risultato è stato posto in discussione dalla ricorrente con considerazioni meramente astratte), piuttosto che ostare al declassamento del prodotto, va riguardata alla luce del reg Cee 2568/91 che pone un principio affatto diverso stabilendo che “Le caratteristiche in questione sono considerate conformi a quelle dichiarate se le due controanalisi ne confermano la classificazione”, il che nella specie non è avvenuto.

L’amministrazione inoltre ha fondato le proprie determinazioni su precisi e rigidi parametri di riferimento, ai quali il legislatore comunitario ha ancorato le valutazioni organolettiche, basate su analisi sensoriale del prodotto. Tali valutazioni sono state effettuate secondo le modalità riportate nel Reg. n. 640 del 2008, All. XII, in contraddittorio con il consulente di parte, dopo avere reso anonimo il campione e – quanto alle controanalisi effettuate dal Laboratorio Chimico della Dogana – avendo cura di demandare il relativo compito ad un panel diverso rispetto a quello che aveva effettuato le prime analisi.

Per concludere sul punto, si osserva che la CTR non ha fatto assurgere le analisi effettuate al panel test a prova legale (e quindi incontestabile), come dedotto dalla ricorrente, ma ha valutato liberamente le risultanze anche alla luce delle controanalisi effettuate, sicchè neppure può configurarsi la dedotta violazione della normativa nazionale e comunitaria.

Con il terzo motivo la ricorrente si duole che la CTR abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta di CTU.

Il motivo non è fondato: a parte infatti che la richiesta in parola non è definibile come fatto decisivo, il cui omesso esame sia idoneo ad integrare la ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, va detto che la valutazione in merito ad una siffatta richiesta rientra nel potere discrezionale del giudice, il quale, nella specie – va segnalato – disponeva di ben quattro analisi (tre italiane e una tunisina).

Con il quarto motivo, la ricorrente assume che il Reg. Cee n. 2568 del 1991, non avrebbe potuto essere applicato a merce estranea alla UE e non destinata al mercato UE.

Anche tale motivo non è fondato atteso che la normativa Europea contempla espressamente anche gli oli commercializzati “negli scambi intracomunitari e con i paesi terzi”: il Reg. Cee n. 2568 del 1991, richiama, nei considerando, il Reg. Cee n. 136 del 1966, poi modificato e confluito nei Reg. n. 865 del 2004, e Reg. n. 1234 del 2007, rispettivamente.

Infine che il menzionato Reg., si applichi nella specie è confermato dalla ricorrente medesima che ha invocato la normativa in esso contenuta al fine di ottenere la effettuazione delle controanalisi.

Con il quinto motivo la ricorrente lamenta ulteriori infrazioni all’interno della procedura da individuarsi nella scorretta conservazione del campione di analisi ed alla scorretta formazione del campione di laboratorio (fuoriuscita di olio da parte di un campione).

Il motivo è inammissibile perchè censura una valutazione in fatto operata dalla CTR che si è occupata delle eccezioni sollevate dalla contribuente per rigettarle in quanto “tali mancanze non hanno impedito l’identificazione del campione e la correttezza dell’analisi”.

Con il sesto motivo la ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sorta l’obbligazione doganale, così incorrendo nella violazione dell’art. 204 CDC, il quale invece contempla solo i casi di illegittima immissione in consumo di beni nel territorio comunitario.

Anche tale motivo non è fondato: l’Agenzia delle Dogane invero non ha contestato una immissione in consumo illecita nè ha evidenziato irregolarità nel regime di perfezionamento attivo, ma ha, piuttosto, contestato che non poteva essere importato in Traffico di Perfezionamento Attivo (TPA) olio di oliva lampante dal momento che il TPA era autorizzato esclusivamente per l’olio extra vergine. E’ avvenuto che difettavano le condizioni perchè la importazione avvenisse in regime di TPA e conseguentemente l’operazione avrebbe dovuto considerarsi – come poi è in concreto avvenuto – a posteriori come una importazione vera e propria.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non si ravvisa nella specie nessuna delle esimenti (art. 2109 D.A.C. -Disp. di attuazione del Codice Comunitario – Reg. Cee n. 2454 del 1993), di cui possa la contribuente giovarsi nel sostenere che il proprio comportamento non abbia avuto conseguenze di sorta per il regime considerato.

Con l’ultimo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata laddove è detto che “non sussistono pertanto i presupposti per l’applicazione del Reg. Cee n. 2913 del 1992, art. 220, n. 2, lett. B),”, articolo che dispone “…non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando:…..b) l’importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell’autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana”. Deduce la ricorrente che l’esimente della buona fede, secondo tale normativa, è ravvisabile laddove il rilascio di un certificato da parte delle autorità straniere si riveli inesatto e possa integrare “un errore che non poteva essere ragionevolmente scoperto”, con la precisazione – pure ricavabile dalla norma in commento – che detto rilascio “non costituisce tuttavia un errore in tal senso se il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta riferita dall’esportatore, salvo se, in particolare, è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato erano informate o avrebbero dovuto ragionevolmente essere informate”.

Nella specie – argomenta la società – essa odierna ricorrente, dopo avere preso atto dei documenti commerciali del fornitore che dichiaravano l’appartenenza dell’olio alla categoria dell’extra vergine, ha anche corredato l’operazione con i documenti con i quali l’Autorità Doganale della Tunisia, attestava, dopo proprie analisi, la natura di olio extra vergine secondo le norme C.O.I. sia per le analisi chimiche che al panel test (organolettiche). La sentenza impugnata ha erroneamente considerato che “…nella fattispecie non si ravvisa alcun errore proveniente dall’autorità doganale della Tunisia; infatti il ministero dell’Agricoltura tunisino ha reso un certificato relativo alle analisi chimiche del prodotto (e non anche alle analisi organolettiche), che debbono ritenersi veritiere in quanto confermate dalle successive analisi chimiche del prodotto in uscita. Peraltro nessun dubbio sulla regolarità e veridicità di dette analisi è stato mai sollevato dall’appellante, che anzi fonda tutto il suo ricorso proprio sul presupposto che si trattasse effettivamente, sia in entrata che in uscita, di olio extra vergine”; essa, così statuendo, ha trascurato che l’Autorità doganale della Tunisia aveva garantito trattarsi di olio extra vergine sotto tutti gli aspetti, ivi compreso quello organolettico e non alla stregua delle sole analisi chimiche come affermato dalla CTR.

Il motivo non è fondato.

Invero del tutto correttamente la CTR ha escluso l’esistenza dei presupposti dell’esimente di cui al Reg. Cee n. 2913 del 1992, art. 220, par. 2, lett. b..

Infatti, posto che la invocazione della esimente in parola da parte della contribuente sottintende l’allegazione di un errore da parte dell’autorità doganale tunisina, le risultanze escludono tuttavia con certezza che alcun errore sia stato posto in essere da detta autorità: l’olio extravergine dichiarato in entrata era effettivamente tale.

In conseguenza di quanto esposto, va escluso ogni spazio al richiamo della buona fede da parte della società ricorrente, il cui presupposto – escluso nella fattispecie – è costituito da un errore dell’autorità doganale tunisina da cui abbia tratto origine l’affidamento incolpevole dell’importatore.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 6.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2000, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA