Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18747 del 13/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/09/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 13/09/2011), n.18747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.C., elettivamente domiciliata in Roma, via P. Leonardi

Cattolica 3, presso l’avv. Alessandro Ferrara, rappresentata e difesa

dall’avv. Ferrara Silvio per procura in atti;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI NAPOLI, in persona del Prefetto pro tempore;

– intimata –

avverso il decreto del Giudice di pace di Napoli in data 8 gennaio

2010, nel procedimento n. 369/2009;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. RUSSO Rosario Giovanni, che nulla ha

osservato; udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 31 marzo 2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò.

Fatto

LA CORTE

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore della ricorrente:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

Ritenuto che:

1. D.C., nata in (OMISSIS), ha proposto nei confronti della Prefettura di Napoli ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, avverso il decreto del Giudice di Pace di Napoli in data 8 gennaio 2010, con il quale è stato rigettato il ricorso dalla medesima proposto avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dalla Prefettura di Napoli il 23 ottobre 2009;

1.1. l’Ufficio intimato non ha svolto difese;

Osserva:

2. con il primo e il secondo motivo la ricorrente si duole che il Giudice di pace, con violazione di legge e vizio di motivazione, non abbia considerato che il decreto di espulsione era stato sottoscritto dal Capo di gabinetto della Prefettura di Napoli, senza l’indicazione di un’eventuale delega, in una situazione di carenza di potere per vizio di incompetenza assoluta;

– la doglianza appare manifestamente infondata, in quanto il Giudice di pace ha dato espressamente atto che il dirigente sottoscrittore era stato specificamente delegato in forza di decreto prefettizio del 18 luglio 2008; la ricorrente, nell’affermare che il Giudice di pace “ha dato per scontato l’esistenza di questa delega, la quale, diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, non è assolutamente invocata nell’impugnato decreto di espulsione, nè è stata esibita o prodotta, neanche in fotocopia” e che la decisione impugnata è sul punto basata su di un elemento di fatto non veritiero, non verificato in concreto, sembra dedurre un errore di fatto da parte del giudice nell’apprezzamento delle risultanze documentali di causa, che avrebbe potuto semmai essere fatto valere come vizio revocatorio del decreto impugnato;

3. con il terzo e quarto motivo la ricorrente, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, censura il decreto impugnato, per non avere il Giudice di pace attribuito rilievo alla sua mancata audizione in ordine alla richiesta di asilo politico, sul presupposto che il procedimento relativo si era concluso nel 2004 senza opposizione; al riguardo deduce la illegittimità del decreto di espulsione, erroneamente esclusa dal Giudice di pace, per violazione delle sue prerogative costituzionali ai sensi dell’art. 10 Cost., avendo ella presentato due nuove domande di protezione internazionale – fornendone prova documentale e chiedendo ammissione di prova testimoniale – ed essendo in attesa di essere convocata dalla Questura di Caserta (cd. “calendarizzazione” da parte della Questura) per la formalizzazione della domanda ai sensi di legge, tenuto conto che i ritardi della P.A. non possono ricadere sul cittadino extracomunitario in violazione di un diritto soggettivo di rilevanza costituzionale;

– la complessiva censura appare manifestamente fondata; infatti, in tema di espulsione dello straniero, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 comma 4 nell’escludere la legittimità del provvedimento di espulsione per i soggetti che versino nelle condizioni “previste dalle disposizioni vigenti in tema di asilo politico, di status di rifugiato, di misure di protezione temporanee per motivi umanitari”, postula che lo straniero, nell’impugnare l’eventuale decreto di espulsione, fornisca la prova documentale della proposizione dell’istanza di riconoscimento di una delle condizioni predette (nella specie, dello “status” di rifugiato), non potendo, per converso, il giudice di merito annullare il provvedimento “de quo” sulla sola base dell’asserzione dello straniero stesso (Cass. 2002/8067); nella specie il Giudice di pace, nell’affermare che il procedimento di richiesta di asilo politico si era concluso nel 2004 senza opposizioni e nell’omettere di prendere in considerazione le prove documentali e testimoniali offerte dal ricorrente per dimostrare la pendenza della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, ostativa, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10, comma 4, all’espulsione dello straniero, non si è uniformato all’orientamento in precedenza menzionato;

4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il giudizio possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti, ritenuto che pertanto, in base alle considerazioni che precedono, devono essere rigettati i primi due motivi, mentre meritano accoglimento il terzo e il quarto motivo, e che il decreto impugnato deve essere annullato in ordine alla censura accolta;

considerato che, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere rinviata ad altro giudice, che si individua nel Giudice di Pace di Napoli, in persona di diverso giudicante, che esaminerà il ricorso tenendo conto di quanto rilevato al punto 3 della relazione che precede e regolerà anche le spese della presente fase di cassazione.

PQM

La Corte rigetta i primi due motivi e accoglie il terzo e il quarto.

Cassa il decreto impugnato in ordine alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Napoli in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2011

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