Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18747 del 13/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 18747 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DE FELICE ALFONSINA

ORDINANZA

sul ricorso 20575-2013 proposto da:
STANCHI

ROSARIA

STNRSR58D66F839M,

elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso
lo studio dell’avvocato MARCO ORLANDO, rappresentata
e difesa dall’avvocato NICOLA PIGNATIELLO, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro
2018
1224

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA C.F. 80185250588, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in
ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12 (Atto di

Data pubblicazione: 13/07/2018

costituzione del 17/01/2014);
– resistente con mandato
contro

I.T.C.G. ARCHIMEDE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER
LA CAMPANIA;

avverso la sentenza n. 3380/2013 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/05/2013 R.G.N.
10470/2007.

– intimati –

R.G.20575/2013

RILEVATO CHE:

la Corte d’Appello di Napoli, confermando la pronuncia del Tribunale, ha
rigettato il ricorso di Rosaria Stanchi, dipendente della Provincia di Napoli
transitata nei ruoli scolastici dell’I.T.C.G. Archimede con la qualifica di

inquadrata nel profilo di assistente amministrativo di Area B del personale del
comparto della scuola. La domanda della dipendente era rivolta ad ottenere il
riconoscimento del proprio diritto all’inquadramento nel superiore profilo
professionale di “responsabile amministrativo” del c.c.n.l. della scuola, e alla
corresponsione delle differenze retributive maturate per lo svolgimento delle
mansioni di segreteria afferenti all’Area D;
il Giudice dell’Appello ha fondato il suo convincimento sul principio di diritto
secondo cui, in caso di transito dai ruoli della Provincia a quelli dello Stato, ciò
che rileva ai fini dell’inquadramento è la qualifica formalmente posseduta presso
l’amministrazione di provenienza e non già quella corrispondente alle mansioni
superiori eventualmente svolte nell’ente di destinazione;
per la cassazione della sentenza ricorre Rosaria Stanchi con una censura,
mentre il Miur si costituisce al solo fine di partecipare all’Udienza.

CONSIDERATO CHE:

con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3 cod.
proc. civ., la ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, legge
124/1999, art. 3, comma 2, d.M. n.184 del 23/7/1999, artt. 30, 31 e 32 del
c.c.n.l. del comparto scuola relativo al quadriennio normativo 1998/2001 e art.
1, 9, comma 5 del decreto interministeriale n.162 del 5/4/2001 (in G.U.
14/7/2001)”. La ricorrente deduce che il suo inquadramento nell’Area B era
intervenuto in seguito all’annullamento in sede di autotutela del decreto
n.193/2002 col quale l’amministrazione scolastica l’aveva inquadrata nell’Area
C, in ottemperanza alla pronuncia resa nel giudizio ex art. 700 cod. proc. civ.,
e che, pertanto, col suddetto decreto si sarebbe determinato un
1

istruttore, area C del c.c.n.l. per il personale degli enti locali, e successivamente

demansionamento ai suoi danni; la stessa rileva inoltre di avere dimostrato, nel
corso del giudizio di merito, lo svolgimento di fatto di mansioni di segretaria
scolastica, e, pertanto, rivendicava il diritto alla corresponsione delle
retribuzioni per lo svolgimento delle superiori mansioni di Area D;
la Corte d’Appello avrebbe, dunque, escluso che la Stanchi dovesse essere
inquadrata nella categoria C1 quale responsabile amministrativo presso i ruoli
della Scuola, ritenendo erroneamente che detta attribuzione avrebbe richiesto

direttivo amministrativo” del c.c.n.l. enti locali;
la circostanza, secondo parte ricorrente, verrebbe contraddetta dalla
stessa sequenza contrattuale prevista dagli accordi sindacali sottoscritti con
l’Aran dalle organizzazioni sindacali del comparto scuola, così come recepiti nel
d.M. n.184/1999, col quale venivano fissati i criteri di inquadramento del
personale del comparto scuola transitato nei ruoli dello Stato; inoltre, non
avendo neanche optato per l’inquadramento nell’Area B, ella avrebbe avuto
diritto ad essere inquadrata nell’Area C;
la censura è infondata;
la Corte d’Appello ha correttamente applicato il principio secondo cui nel
passaggio da un’amministrazione locale a un’amministrazione centrale,
l’inquadramento presso l’ente di destinazione deve rispecchiare il profilo
professionale posseduto nell’ente di provenienza;
ha quindi accertato che nell’elenco contenuto nel decreto con cui il
Provveditorato agli Studi di Napoli aveva disposto il trasferimento del personale
ATA dall’Amministrazione provinciale allo Stato, Rosaria Stanchi compariva con
il profilo originario di “istruttore amministrativo” assegnata al profilo di
“assistente amministrativo” del comparto scuola, mentre l’attribuzione del
profilo di “responsabile amministrativo” rivendicato avrebbe richiesto
l’inquadramento originario nel profilo di “istruttore direttivo amministrativo” del
c.c.n.l. enti locali, del che nel giudizio di merito era stata, semmai, raggiunta la
prova contraria, come risulta in motivazione (p.3 sent.);
statuito, quindi, il corretto inquadramento della ricorrente in Area

Bl, (e

ritenendo quale correzione di un errore di inquadramento iniziale la revoca del
provvedimento n.193/2002), la Corte territoriale è passata ad esaminare la
pretese dell’appellante con riferimento alle superiori mansioni di segretario

2

r

la sua provenienza dal profilo, alla stessa mai riconosciuto, di “istruttore

scolastico svolte presso l’ “ITCG “Archimede” una volta transitata dai ruoli della
Provincia con l’implicito assenso della Dirigente d’Istituto;
il Giudice del merito, con motivazione esente da vizi, ha rilevato, tuttavia,
come la predetta assegnazione non fosse mai stata formalizzata
dall’Amministrazione scolastica, e altresì come, essendo risultato non provato
lo svolgimento delle superiori mansioni, la ricorrente, all’atto del passaggio dalla
Provincia ai ruoli scolastici fosse stata correttamente classificata di profilo B1

il profilo professionale di istruttore amministrativo, con cui la dipendente
trasferita risultava inserita nel ruolo organico dell’amministrazione provinciale,
corrispondente al profilo di assistente amministrativo del contratto collettivo
per il personale scolastico, è stato correttamente ritenuto dalla Corte territoriale
il solo parametro di riferimento utilizzabile dall’Ente di destinazione, a nulla
rilevando le mansioni superiori eventualmente espletate e non provate nel
giudizio di merito;
la censura, non merita pertanto accoglimento, poiché non si confronta con
la ratio decidendi sopra richiamata, in particolare omettendo qualsivoglia
riferimento alla posizione professionale rivestita da Rosaria Stanchi
anteriormente al trasferimento presso l’amministrazione provinciale di Napoli.

In definitiva, essendo la censura infondata, il ricorso va rigettato, senza
provvedere sulle spese in mancanza di difesa da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso all’Adunanza Camerale del 21/03/2018
!L CAN V
C
E RE
Prna Pi
cola

con riferimento alla qualifica d’inquadramento presso l’Ente di provenienza;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA