Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18747 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. II, 10/09/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 10/09/2020), n.18747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21057/2019 proposto da:

B.M., rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO POZZAN;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI TREVISO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2311/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 04/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.M. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Venezia avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona che aveva rigettato la sua istanza di protezione in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essere dovuto fuggire dal suo Paese poichè, dapprima, il padre era morto a seguito delle ferite infertegli da agenti del Governo venuti per un controllo nel loro laboratorio di sarti e, quindi, – presunti – agenti di Polizia avrebbero prelevato anche lo zio, presso il cui laboratorio s’era recato a lavorare, sicchè per sfuggire al clima repressivo del regime esistente in Gambia era fuggito nel 2011.

Avverso l’ordinanza del Tribunale veneto il B. ebbe a proporre gravame e la Corte d’Appello di Venezia ha rigettato l’impugnazione ritenendo non credibile il racconto fatto dal richiedente protezione e reputato, anche, che non concorrevano le condizioni,per poter riconoscere la protezione sussidiaria ovvero quella umanitaria, poichè all’uopo nemmeno dedotta una specifica condizione di vulnerabilità.

Il B. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte lagunare articolato su tre motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, s’è costituto a resistere con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dal B. s’appalesa siccome inammissibile.

Con il primo articolato mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce nullità della sentenza e del procedimento, violazione delle norme ex art. 112 c.p.c., ed omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, poichè il Collegio lagunare non ebbe a pronunciare su tutti i motivi di gravame addotti con l’atto d’appello e centrati sui tre fraintendimenti relativi alle sue dichiarazioni, ritenute non credibili, che indussero a detta conclusione il Giudice di prime cure. In effetti già la confusa prospettazione contemporanea di tre vizi di legittimità, anche tra loro antitetici, importa l’inammissibilità per genericità della ragione d’impugnazione spiegata, ma anche a seguito del loro partito esame la soluzione non muta.

Difatti la dedotta nullità si correla alla violazione del disposto ex art. 112 c.p.c. e postula la mancata risposta alla deduzioni difensive portate in alcune delle ragioni di gravame relative alla contestazione della conclusione circa la non credibilità del richiedente asilo in ordine al racconto relativo alla sua decisione d’espatriare.

L’argomento critico sviluppato in ricorso si compendia nella mera ritrascrizione della ragioni di gravame mosse al riguardo e della motivazione esposta dal Tribunale per apoditticamente concludere che la Corte lagunare sul punto nulla ebbe a motivare.

Viceversa a ben leggere la ritrascritta argomentazione del gravame, riguardo la questione oggi agitata, palese appare che consisteva nella esposizione di un mero apprezzamento del narrato reso dal ricorrente – fondato sul fraintendimento delle sue parole da parte del Tribunale -.

Il Collegio veneziano ha puntualmente esaminato le dichiarazioni rese dal B. a giustificazione della sua decisione di espatriare e concluso, conformemente al primo Giudice, che le stesse non apparivano credibili stante le specifiche incongruenze e contraddittorietà segnalate nella sentenza impugnata. Dunque all’evidenza esiste puntuale motivazione in risposta alla questione proposta con il gravame,il che non implica la necessità di dar risposta ad ogni singola argomentazione difensiva posta, ed alcun fatto decisivo appare omesso ed,invero, nemmeno il ricorrente è stato in grado di indicarlo in modo specifico.

Con la seconda ragione di doglianza il B. lamenta i medesimi vizi di legittimità già elencati in relazione alla prima censura, poichè la Corte veneta ebbe a valutare la sua domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria unicamente sotto il profilo, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), mentre in effetti il ricorrente aveva prospettato – ed fondato i suoi motivi d’appello – su elementi fattuali afferenti alle altre ipotesi normate dalla norma richiamata – pericolo di finire come il padre e lo zio ad iniziativa della Polizia – al suo rientro in Patria, profilo del gravame circa il quale la Corte veneziana alcuna motivazione ebbe ad esporre.

In effetti la Corte territoriale ha puntualmente esaminato detta questione,per altro strettamente connessa alla credibilità del racconto fatto dal richiedente asilo quanto ai suoi presupposti fattuali – l’uccisione del padre da parte di finanzieri e la sparizione dello zio ad opera di presunti poliziotti in borghese, sottolineando come in atti non risultava versato elemento fattuale alcuno che facesse,anche solo presumere, la fondatezza del pericolo paventato dal ricorrente.

A fronte di detta specifica motivazione il B. si limita ad apodittica contestazione di detta conclusione, richiamando – senza altrimenti specificarle – “fonti probanti” circa l’uso di trattamenti inumani da parte degli Agenti governativi, senza per altro nemmeno indicare il momento storico cui dette “fonti” si riferiscono.

Dunque anche detta censura appare inammissibile poichè non si confronta con la motivazione illustrata dalla Corte, compendiandosi in generica ed apodittica contestazione della statuizione adottata dai Giudici territoriali.

Con il terzo mezzo d’impugnazione il ricorrente indica la violazione, per omessa applicazione, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ed omesso esame di fatto decisivo poichè il Collegio lagunare non ha considerato, al riguardo della richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria, il suo richiamo all’uso sistematico della tortura in Gambia ed al fatto di esser ricercato dalla Polizia nigeriana per ragioni connesse alla morte del padre a seguito delle torture subite, supportato con elementi fattuali lumeggianti il pericolo che anche egli possa subire la stessa sorte rientrando in Patria.

La censura, oltre che affetta da un certo grado di confusione – non si comprende il cenno alla Polizia nigeriana se i fatti sono accaduti in Gambia, appare generica eppertanto inammissibile.

Difatti la Corte distrettuale ha puntualmente messo in evidenza come la situazione socio-politica del Gambia, caratterizzata effettivamente da violenza e da casi di violazione dei diritti umani, sia radicalmente mutata dal 2016 siccome desumibile dalle informazioni tratte da rapporti estesi da Organismi internazionali puntualmente indicati in sentenza,nonchè ha puntualizzato come il ricorrente non ebbe a fornire nemmeno adeguata allegazione della concorrenza di sua specifica situazione di vulnerabilità, una volta esclusa quella da lui, bensì, prospettata ma fondata esclusivamente sulle sue dichiarazioni ritenute motivatamente non credibili.

A fronte di detta motivazione il ricorrente si limita ad apodittica contestazione nuovamente riproponendo le argomentazioni già esposte a sostegno del primo motivo di impugnazione senza confrontarsi in modo specifico con l’argomentazione illustrata dalla Corte veneziana.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore della costituita Amministrazione, liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA