Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18746 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/07/2017, (ud. 29/11/2016, dep.28/07/2017),  n. 18746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13749-2012 proposto da:

G.F., (OMISSIS), domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 2 studio

dell’avvocato EZIO BONANNI, che e difende giusta procura speciale

ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SRL IN STATO DI FALLIMENTO, COOPERATIVA EDILIZIA DIPENDENTI

ACI, P.A., C.G., V.G.;

– intimati –

Nonchè da:

COOPERATIVA EDILIZIA DIPENDENTI ACI in L.C.A. in persona del

Liquidatore Dott. A.C., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA F. CORRIDONI 4, presso lo studio dell’avvocato LORENZO SPANGARO,

che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente incidentale –

contro

G.F. (OMISSIS), (OMISSIS) SRL IN STATO DI FALLIMENTO,

P.A., C.G., V.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2537/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2016 dal Consigliere Dott. TRAVAGLINO GIACOMO;

udito l’Avvocato EZIO BONANNI;

udito l’Avvocato LORENZO SPANGARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e

l’inammissibilità anche della eccezione sollevata.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Viene impugnata dinanzi a questa Corte la sentenza della Corte di appello di Roma con la quale è stato rigettato il gravame proposto dall’odierno ricorrente avverso una pronuncia del Tribunale capitolino.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Tanto è a dirsi per patente violazione del principio posto dall’art. 366 c.p.c., comma 3, in tema di esposizione dei fatti di causa.

Tale principio, per costante giurisprudenza di questa Corte, non può dirsi rispettato nell’ipotesi (quale quella di specie) di cd. assemblaggio totale di tutti gli atti del procedimento, esposti in defatigante sequenza, meramente cronologica, senza che a tale, ormai non più necessaria esposizione, segua poi una originale parte narrativa volta alla necessaria sintesi del fatto sostanziale e processuale (Cass. 12803/2012, 1905/2012, nonchè, funditus, Cass. ss. uu. 19255/2010), così onerandosi inammissibilmente la Corte di una lettura di tali atti, non potendo ritenersi legittimamente assolta dall’indicazione di una congerie di elementi estranei al ricorso la funzione riassuntiva sottesa alla previsione della sommarietà dell’esposizione del fatto.

Del pari inammissibile risulta il ricorso incidentale, la rappresentazione delle cui doglianze si infrange sul corretto decisum del giudice di appello che, rilevata la mancata proposizione dell’appello incidentale avverso la pronuncia di primo grado, ha ritenuto precluso l’esame del merito delle domande avanzate in primo grado all’esito del rigetto dell’appello principale.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile i ricorsi e compensa le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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