Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18746 del 19/08/2010
Cassazione civile sez. II, 19/08/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 19/08/2010), n.18746
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –
Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
N.P. (OMISSIS), N.G.
(OMISSIS), NA.GE. (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio
dell’avvocato VINTI STEFANO, rappresentati e difesi dall’avvocato
DIACO CORRADO;
– ricorrenti –
contro
TANGENZIALE NAPOLI SPA P.IVA (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore Ing. Z.R., elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEL BABUINO 107, presso lo studio
dell’avvocato SCHIANO ANGELO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3740/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 29/12/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/05/2010 dal Consigliere Dott. ENNIO MALZONE;
udito l’Avvocato DIACO Corrado, difensore dei ricorrenti che ha
chiesto accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato SCHIANO Angelo, difensore del resistente che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FEDELI Massimo, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 21 maggio 1997 la Tangenziale di Napoli spa, concessionaria dell’autostrada tangenziale est – ovest alla citta’ di Napoli, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, N.C., per sentirlo condannare alla rimozione di due fabbricati realizzati alla distanza non regolamentare dalla recinzione autostradale e al risarcimento dei danni.
Il convenuto, costituitosi, eccepiva il difetto di legittimazione attiva della domanda,osservando che le norme sulle distanze autostradali, essendo poste nell’esclusivo interesse della P.A., investendo il potere di autotutela della P. A. precludevano alla stessa di rivolgersi al giudice ordinario; inoltre, nel caso in esame, trovavano applicazione le nuove norme sulle distanze introdotte dal codice della strada e nessuna norma specifica risultava violata, perche’ le sue fabbriche si trovavano posizionate ad oltre 100 metri dal ciglio della carreggiata stradale.
L’adito Tribunale con sentenza depositata il 31 ottobre 2002 accoglieva la domanda e condannava il convenuto alla demolizione dei due fabbricati, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.
Con atto notificato il 7 marzo 2003 N.C. proponeva appello avverso la sentenza del primo giudice e la Tangenziale di Napoli spa resisteva all’appello, chiedendone il rigetto.
La Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 3740/04, depositata il 29 dicembre 2004 e notificata in data 20.1.2005, ha rigettato l’appello proposto da N.C., confermando la sentenza impugnata con condanna dell’appellante alle ulteriori spese del grado.
Per la cassazione della decisione ricorrono, con atto notificato il 21.3.2005, N.P., G. e Ge., quali eredi di N.C., deceduto in data (OMISSIS), allegando al ricorso il certificato di morte di N.C., il certificato anagrafico della Famiglia del de cuius, e documentazione varia.
Il collegio all’udienza del 9.2.2006 ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei rimanenti eredi di N. C. che veniva eseguita nel termine all’uopo fissato.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Acquista valore pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione, quella relativa all’inammissibilita’ del ricorso per cassazione spiegato dagli eredi di N.C., sollevata in via preliminare dalla difesa della resistente Tangenziale di Napoli spa, per la ragione che l’appello risulta proposto a seguito della pubblicazione della sentenza di primo grado dal difensore della parte deceduta, anziche’ degli eredi legittimati. Vale, infatti, considerare che e’ pacifico in giurisprudenza di legittimita’ che il difensore della parte costituita, che sia deceduta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado,sebbene munito di procura rilasciatagli anche per il secondo grado, non e’ legittimato a proporre l’appello in rappresentanza della parte defunta, potendo la c.d. ultrattivita’ della procurarne ha carattere eccezionale,essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui la morte della parte si sia verificata prima della chiusura della discussione. Nel caso in esame la sentenza di primo grado risulta pubblicata il 31 ottobre 2002 e l’appello proposto dall’originario difensore di N.C. con citazione notificata in data il 7 marzo 2003, mentre dal certificato di morte rilasciato dal Comune di Pozzuoli N. C. risulta deceduto in data (OMISSIS). Per altro, la mancata impugnazione della sentenza di primo grado da parte degli eredi della parte defunta riverbera i suoi effetti negativi ai fini del giudizio per cassazione,perche’ gli stessi, non essendo stati parte nel giudizio di appello, mancano della relativa legittimazione processuale ad impugnare la sentenza di secondo grado.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e i ricorrenti sopportano le spese del giudizio di cassazione in forza del prevalente principio della soccombenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed oneri accessori come per legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 12 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2010