Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18746 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. II, 10/09/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 10/09/2020), n.18746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21550/2019 proposto da:

H.Z., rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO GOTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cron. 4860/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA,

depositato il 10/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

H.Z. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona, che aveva rigettato le sue istanza di ottenimento della protezione in relazione a tutti gli istituti disciplinati dalla relativa normativa.

Il Tribunale di Venezia adito ebbe a rigettare il ricorso poichè effettivamente le ragioni dell’abbandono del suo Paese d’origine addotte dal richiedente asilo non credibili e non sussistenti le condizioni prescritte dalla normativa per il riconoscimento di alcuno degli istituti correlati alla protezione internazionale.

Lo Z. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Collegio lagunare articolando due ragioni di censura.

Il Ministero degli Interni ha depositato nota d’intervento ex art. 370 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da H.Z. s’appalesa siccome inammissibile.

Il ricorrente con il primo mezzo d’impugnazione lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonchè omesso esame di fatto decisivo in relazione alla situazione socio-politica esistente in Pakistan ed inoltre il Collegio lagunare aveva omesso di azionare il suo potere officioso di attivarsi per assumere informazioni utili alla decisione.

Con la seconda ragione di doglianza H.Z. deduce la violazione delle norme D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 19 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, per omessa motivazione circa la sussistenza dei presupposti fattuali lumeggianti il diritto al riconoscimento della protezione umanitaria.

In limine deve la Corte rilevare come la procura ad litem in calce al ricorso risulta priva della data di suo rilascio ed un tanto in contrasto con il puntuale disposto D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, comma 13, quinto periodo omissione che risulta sanzionata dall’inammissibilità del ricorso.

Difatti la citata norma, innovando con riguardo alle caratteristiche proprie della procura al difensore per il giudizio di legittimità, ha introdotto lo specifico requisito della certificazione, da parte del difensore, oltre che della firma del cliente – vera di firma – anche e specificatamente della data di rilascio della procura stessa.

Data che deve esser successiva alla comunicazione del provvedimento che s’impugna con il ricorso per cassazione.

Quindi la norma, non già, interviene in punto specialità della procura – assicurata dalla sua incorporazione con l’atto d’impugnazione ex Cass. sez. 1 n. 5722/02 Cass. sez. 1 n. 24670/19 -, bensì prescrive nuovo e speciale requisito correlato alla natura della controversia in materia di immigrazione – Cass. sez. 1 n. 2342/20 -.

Difatti il Legislatore ha stabilito la specifica attestazione del difensore circa la data di rilascio della procura, per giunta in momento successivo alla comunicazione del provvedimento impugnato, per evitare che la procura al difensore sia rilasciata in momento anteriore alla conoscenza della decisione da impugnare, ossia sia manifestazione di una programmata litigiosità, che prescinde dalle motivazioni esposte dal Giudice a sostegno della sua decisione. L’assenza della data in calce alla procura portata sull’atto d’impugnazione di causa importa anche che non sia intervenuta la prescritta apposita certificazione del difensore circa la data di sua rilascio con il conseguente vizio comportante positivamente l’inammissibilità del ricorso – Cass. sez. 1 n. 1047/20 -.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna alla rifusone delle spese di questo giudizio di legittimità stante la mancata rituale resistenza dell’Amministrazione.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

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