Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18745 del 23/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 23/09/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 23/09/2016), n.18745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9452/2013 proposto da:

ITALEASE GESTIONE BENI SPA, (OMISSIS), in persona del procuratore

speciale alle liti BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 17, presso

lo studio dell’avvocato ROBERTO SANTUCCI, rappresentata e difesa

dall’avvocato SALVATORE SANZO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MOZZANICA IMMOBILIARE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore

legale rappresentante pro tempore Dott. S.D., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO AURICCHIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALEXIA ARMAROLI giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1097/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 03/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Italease Gestione Beni s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di Mozzanica Immobiliare s.r.l. in liquidazione, per la cassazione della sentenza n. 1097/2012 depositata dalla Corte d’Appello di Brescia in data 3 ottobre 2012.

La Mozzanica si è costituita depositando controricorso.

Sono superflue l’illustrazione e la disamina dei singoli motivi di ricorso e delle contestazioni ad essi mosse dalla controricorrente, in quanto la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al giudizio di legittimità, in cui dichiara la propria volontà di rinunciare al ricorso con compensazione integrale delle spese.

Nel medesimo atto è riportata l’adesione della Mozzanica e la sottoscrizione dei legali rappresentanti delle due società nonchè la sottoscrizione, anche per autentica della firma, dei riapertivi procuratori.

Il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto, come da conforme richiesta del procuratore generale in udienza, ed a tanto occorre provvedere con ordinanza, essendo intervenuta la rinuncia dopo la comunicazione della fissazione della trattazione in pubblica udienza (in questo senso v. Cass. ord. 27.1.2011 n. 1878).

Su conforme richiesta delle parti costituite, si dispone la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio i Cassazione. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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