Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18745 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 18745 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: CINQUE GUGLIELMO

ORDINANZA

sul ricorso 833-2017 proposto da:
LAMACCHIA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA ANICIA 6, presso lo studio dell’avvocato SIMONA
BASTONI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO
BENEGIAMO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

CITYCAR S.R.L., in persona del legale rappresentante
2018
1196

pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PREMUDA 18, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO
CHIARELLO, rappresentata e difesa dagli avvocati
FRANCESCO AMENDOLITO, MARIA DI BIASE giusta delega in
atti;

Data pubblicazione: 13/07/2018

- controricorrente

avverso la sentenza n. 1370/2016 della CORTE D’APPELLO

di BARI, depositata il 28/06/2016 R.G.N. 2065/2015.

RG. 833/2017

RILEVATO
che, con la sentenza n. 1370/2013, la Corte di appello di Bari, in
riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città, ha
rigettato la domanda, proposta da Francesco Lamacchia nei confronti
della Citycar srl, volta ad ottenere, tra l’altro, la declaratoria della
illegittimità del licenziamento, intimatogli il 10.1.2011, per giusta
causa: in particolare, per avere disatteso ai compiti affidatigli relativi

Two tg. DJ 335 CK, omettendo di eseguire la prescritta sostituzione del
filtro dell’olio, nonché il cambio dell’olio, pur avendo attestato il
regolare svolgimento delle predette attività e pur essendo venuto in
possesso dei materiali di ricambio occorrenti, peraltro mai più rinvenuti
in azienda;
che avverso la decisione di II grado Francesco Lamacchia ha proposto
per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati con memoria;
che la Citycar srl ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
che, con il ricorso per cassazione, in sintesi, si censura: 1) l’omesso ed
incompleto esame di fatti storici decisivi per il giudizio, per avere
erroneamente la Corte territoriale soffermato la propria attenzione solo
su parte degli elementi emersi, tralasciando di valutare quasi
integralmente gli elementi fattuali dedotti del lavoratore, puntualmente
confermati dalle deposizioni testimoniali ed idonei a spiegare efficacia
decisiva sulla valutazione dei fatti di causa; 2) la violazione e falsa
applicazione dell’art. 2967 cc, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per
avere la Corte di merito falsamente applicato quanto disposto dal
codice civile in merito all’onere della prova del fatto, posto a
fondamento della sanzione comminata al dipendente e gravante sulla
Citycar srl; 3) la violazione e falsa applicazione delle norme del
contratto collettivo nazionale di lavoro per lavoratori addetti alla
piccola e media industria metalmeccanici (art. 24 lett. c) in relazione
alla qualificazione del comportamento del dipendente, ai sensi dell’art.
360 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale erroneamente censurato la
valutazione dei fatti di causa, come operata dal giudice di prime cure,

I

all’esecuzione della manutenzione ordinaria sull’autovettura Smart For

secondo la quale il comportamento imputato dalla datrice di lavoro al
Lamacchia, avrebbe trovato specifica collocazione nell’ambito dei
comportamenti soggetti alla sanzione disciplinare di cui al’art. 69 lett. c
punto 4 e non, invece, come ritenuto in secondo grado con riferimento
all’art. 69 lettera e comportanti il licenziamento; 4) la violazione e falsa
applicazione dell’art. 2119 cc, in relazione alla proporzionalità tra
l’evento e la sanzione comminata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, per
avere i giudici di secondo grado, nell’affermare la idoneità del

di lavoro così grandemente da comportare la comminazione della
massima sanzione disciplinare, applicato impropriamente ed
erroneamente il dettato dell’art. 2119 cc in tema di gravità
dell’infrazione e di giusta causa del recesso, con riguardo alla natura e
qualità del rapporto, al grado di affidabilità richiesto dalle mansioni
nonché alla portata soggettiva del fatto, ai motivi e all’intensità
dell’elemento intenzionale o di quello colposo;

che il primo motivo è infondato: invero, i fatti di cui si eccepisce
l’omesso esame (il mancato reperimento dei ricambi forniti al
dipendente e l’assenza di un preventivo per i presunti danni posteriori
del veicolo Smart) non rivestono il carattere della decisività, e cioè che
se fossero stati esaminati avrebbero determinato un esito diverso della
controversia, perché ciò che è stato ritenuto rilevante dai giudici di
seconde cure, ai fini della gravità della condotta posta in essere, è la
circostanza secondo cui, pur non avendo provveduto alla effettuazione
del “tagliando”, come da ordine di servizio, al contrario il dipendente
ne aveva attestato l’avvenuto adempimento;

che anche il secondo motivo non è fondato: la violazione di cui al
precetto dell’art. 2697 cc è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il
giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da
quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella
norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione
delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la
parte onerata non abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è
soltanto un erroneo apprezzamento della prova, sindacabile in sede di
legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 n. 5 cpc (per tutte Cass.

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comportamento addebitato al Lamacchia a ledere la fiducia del datore

5.9.2006 n. 19064); ne consegue che le doglianze, ai sensi di dette
disposizioni, fondate sull’esistenza di deposizioni testimoniali non
concordanti né attendibili e su rilievi fotografici non utilizzabili come
mezzi di prova, oltre a non essere conferenti con la norma di cui si
denunzia la violazione o la falsa applicazione, concernono
l’accertamento circa la sussistenza e l’idoneità di una prova offerta a
rendere verosimile il fatto allegato che costituisce un apprezzamento di
merito insindacabile in sede di legittimità se congruamente e

dove la Corte territoriale ha analizzato le dichiarazioni rese, escludendo
l’inattendibilità dei testi e rilevando la precisione e concordanza delle
stesse in ordine alla circostanza ritenuta decisiva riguardante la
mancata effettuazione del “tagliando”;
che

il terzo e quarto motivo, che possono essere trattati

congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono parimenti
infondati: giova premettere che l’art. 2119 cc (che disciplina il recesso
per giusta causa), come tutte le disposizioni che, contenendo una
“clausola generale”, delegano la integrazione del limitato proprio
contenuto (cd. modulo generico), richiede una specificazione ad un
fattore esterno, la coscienza generale, mediato dall’interpretazione (in
termini Cass. 2.3.2011 n. 5095 in motivazione) che ha la funzione di
adeguare il modulo normativo alle modificazioni indotte dal tempo. In
relazione al concetto di giusta causa, quale “fatto che non consenta la
prosecuzione anche provvisoria del rapporto”, quale specificazione del
generico contenuto del parametro normativo, sono stati affermati
alcuni principi dalla giurisprudenza di legittimità. La fiducia è un fattore
che, per l’oggetto della prestazione del rapporto di lavoro e per la
protrazione di quest’ultimo nel tempo, condiziona, con la propria
esistenza, l’affermazione del rapporto stesso e, con la propria
cessazione, la negazione (cfr. Cass. 23.6.1998 n. 6216). E’, pertanto, il
fondamentale strumento di definizione di ciò che non consente la
prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto e può avere una
intensità differenziata, rispetto alla funzione della natura e della qualità
del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell’oggetto delle
mansioni, del grado di affidamento che queste esigono, nonché può

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logicamente motivato (Cass. n. 10484/2001), come nel caso di specie

essere modulata in funzione del fatto concreto (cfr. Cass. 2.2.1998 n.
1016), con riguardo alla sua portata oggettiva e soggettiva, alle
circostanze, ai motivi, alla natura e alla intensità dell’elemento
psicologico. Assume, poi, determinante rilievo la potenzialità, che ha il
fatto addebitato, di porre in dubbio la futura correttezza
dell’adempimento (cfr. Cass. 27.11.1999 n. 13299). Le suddette
specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la
relativa disapplicazione resta deducibile in sede di legittimità (cfr.

degli elementi che integrano il parametro stesso (e le relative
specificazioni) nel fatto in controversia e della loro concreta attitudíne
a costituire giusta causa di licenziamento, è, invece, demandato al
giudice di merito (in termini Cass. 26.4.2012 n. 6498) la cui
valutazione resta incensurabile in cassazione ove sia priva di errori
logici o giuridici (tra le altre Cass. 28.9.1996 n. 8571);

che, nel caso in esame, le censure del ricorrente sono articolate senza
che siano stati adeguatamente isolati e specificati gli

standards

conformi ai valori dell’ordinamento esistenti nella realtà sociale
asseritamente violati e consistono piuttosto in considerazioni
meramente contrappositive, che sollecitano una rivisitazione critica
della ricognizione e della valutazione probatoria, di competenza
esclusiva del giudice di merito, cui esso ha provveduto con
argomentata ed esauriente motivazione, esente da vizi logici e
giuridici;

che, inoltre, giustamente la Corte di merito, accertata la sussistenza
del fatto in concreto e la sussumibilità sotto la specie della giusta
causa, ha poi apprezzato in concreto la gravità dell’accaduto, rilevando
il venir meno dell’elemento fiduciario a causa della volontarietà della
condotta consistita nell’essere stato attestato, dal lavoratore,
l’adempimento di un intervento non effettuato. In modo corretto,
pertanto, dalla Corte di merito il comportamento non è stato ritenuto
rientrante nel concetto di mera irregolarità di servizio, come previsto
dalla disposizione del CCNL di categoria che prevede al riguardo una
sanzione conservativa, ma come fatto grave che, determinando la

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Cass. 13.4.1999 n. 3645). L’accertamento della concreta ricorrenza

lesione del vincolo fiduciario, non consentiva la ulteriore prosecuzione
del rapporto;

che alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato;
che,

al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si
liquidano come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,
del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228,
deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in
favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che
liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli
accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.
Così deciso nella Adunanza camerale del 21 marzo 2018.

P.Q.M.

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