Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18744 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/07/2017, (ud. 10/11/2016, dep.28/07/2017),  n. 18744

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17118-2015 proposto da:

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante rag. C.E.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO DEL MAZZARINO 14/16,

presso lo studio dell’avvocato PAOLA DESIDERI ZANARDELLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANNI SCAGLIARINI

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.F.R., B.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

BONACCORSI DI PATTI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARSILIO FERRATA giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

BO.EN., P.G., BO.NA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2218/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 22/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato GIANNI SCAGLIARINI;

udito l’Avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

F. e B.R. convennero dinanzi al Tribunale di Bologna i coniugi G. ed Bo.En., insieme con la figlia Na. e con la Banca popolare dell’Emilia, chiedendo (sulla premessa di esserne creditori per la somma di Euro 1.110.382) che venisse dichiarata la simulazione assoluta – ovvero in subordine, l’inefficacia ex art. 2901 c.c. – del contratto di apertura di credito stipulato tra le parti convenute, e garantito da ipoteca iscritta per la somma di Euro 1.110.000 sugli unici immobili liberi da vincoli, di proprietà di Bo.En.. L’atto impugnato, e la conseguente concessione di garanzia reale, a detta degli attori, dovevano ritenersi privi di ogni effetto rispetto ad essi, essendo stati stipulati al fine, soltanto apparente, di estinguere un mutuo precedentemente acceso dall’istituto di credito in favore dei coniugi per ripristinarne la liquidità, mentre l’intento perseguito dalle parti era quello di costituire una fittizia garanzia ipotecaria in danno dei creditori, quorum ipsi.

I germani B. chiesero ancora la revoca, ex art. 2901 c.c., dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale avente ad oggetto gli stessi beni immobili assoggettati ad ipoteca.

Il giudice di primo grado, ritenendo che il potere di agire in revocatoria ordinaria non potesse attribuirsi anche alla parte che allegava l’esistenza di una ragione creditoria contestata ed ancora sub iudice, respinse la domanda.

La corte di appello di Bologna, investita dell’impugnazione proposta dai B., la accolse, ritenendo la decisione impugnata del tutto contrastante con la consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi in subiecta materia, e per l’effetto revocando l’atto di costituzione tanto dell’ipoteca, quanto del fondo patrimoniale, avente ad oggetto i medesimi immobili oggetto della garanzia reale.

Avverso la sentenza della Corte felsinea la Banca Popolare dell’Emilia Romagna ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 3 motivi di censura.

F. e B.R. resistono con controricorso.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2901 c.c., comma 2 nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’ipoteca iscritta in data 18.1.2005 non sia contestuale al sorgere dell’obbligazione garantita.

Il motivo è privo di pregio.

Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto, in conformità con l’insegnamento di questa Corte regolatrice, che l’ipoteca iscritta dalla banca in sede di apertura di credito concessa ad un cliente già debitore per il saldo passivo di altro contratto regolato in conto corrente – qualificabile come garanzia di tale preesistente obbligazione – non possa considerarsi contestuale al sorgere del credito, rientrando ipso facto nel novero delle disposizioni patrimoniali a titolo oneroso (tra le molte conformi, Cass. 1187/2006; 8089/2000; 12740/1998).

Non coglie, pertanto, nel segno la censura illustrata con il motivo in esame – a mente della quale la Corte territoriale avrebbe sovrapposto, confondendoli, i motivi del contratto di apertura di credito con la sua causa – volta che la causa concreta (Cass. 10490/2006) di quel contratto va identificata nella messa a disposizione del cliente della necessaria liquidità, e non nello scopo di estinguere pregresse esposizioni debitorie, e che il requisito della contestualità del credito risulta del tutto eterogeneo rispetto a quello (del tutto impropriamente evocato) della par condicio creditorum.

Altrettanto fuori fuoco risulta la doglianza affermativa della tesi della irrevocabilità della concessione dell’ipoteca, in ambito di una esecuzione individuale, per debiti pregressi – predicabile nel solo e diverso caso in cui il debitore, a seguito di atti di disposizione nei confronti di terzi, ne abbia destinato i proventi alla soddisfazione preferenziale di alcuni creditori (volta che, in tale ipotesi, l’irrevocabilità dell’atto di disposizione risulta funzionale al pagamento effettivo di uno di essi): nel caso di specie, viceversa, l’atto dispositivo di concessione dell’ipoteca risulta stipulato direttamente con uno dei creditori, di tal che il momento satisfattivo del debito pregresso risulta fittizio e irrilevante, non realizzandosi alcun reale adempimento dell’obbligazione pregressa, alla quale correttamente la Corte di appello ha inteso riferire la garanzia ipotecaria.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1230 c.c. nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto insussistente una novazione oggettiva nella stipulazione dell’apertura di credito del 18.1.2005.

Il motivo risulta, prima ancora che infondato nel merito (volta che la modificazione quantitativa della precedente obbligazione e il differimento della relativa scadenza non costituisce novazione oggettiva e non comporta l’estinzione dell’obbligazione originaria: Cass. 2530/2015, 15980/2010, 1218/2008), inammissibile in rito.

Sotto le spoglie apparenti della denunciata violazione di legge, difatti, parte ricorrente sottopone alla Corte una questione di interpretazione della convenzione negoziale intervenuta tra le parti, così invocando un apprezzamento di merito sottratto ex lege al giudice di legittimità.

E’ principio di diritto del tutto consolidato presso questa Corte regolatrice quello secondo il quale, in tema di ermeneutica contrattuale, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma esclusivamente il rispetto dei canoni normativi di interpretazione (sì come dettati dal legislatore agli artt. 1362 c.c. e ss.) e la coerenza e logicità della motivazione addotta (così, tra le tante, funditus, Cass. n.2074/2002): l’indagine ermeneutica, è, in fatto, riservata esclusivamente al giudice di merito, e può essere censurata in sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle relative regole di interpretazione (vizi entrambi impredicabili, con riguardo alla sentenza oggi impugnata, la cui motivazione appare scevra da vizi logico-giuridici, e meritevole di integrale condivisione), con la conseguenza che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella sola prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto da quegli esaminati.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2901 c.c., comma 1 nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente il requisito dell’eventus damni.

Il motivo è, a sua volta, prima ancora che infondato nel merito (avendo ad oggetto l’ipoteca costituita il 18.1.2005 beni ulteriori per importi creditori diversi rispetto a quella risalente al 21.12.1998, ed essendo onere del creditore garantito dedurre e provare l’inesistenza del rischio per gli altri creditori, attesa la capienza del residuo patrimonio debitorio), inammissibile in rito.

La questione relativa alla prova di uno dei requisiti strutturali dell’esperita azione revocatoria non risulta, ad una pur attenta lettura della sentenza impugnata, mai dibattuta o espressamente contestata nel corso del giudizio di merito (a differenza di quella avente ad oggetto la scientia fraudis, espressamente trattata in sentenza al folio 10), senza che parte ricorrente, in spregio al (residuo) principio di autosufficienza del ricorso, indichi alla Corte in quale atto del giudizio tale questione sia stata tempestivamente sollevata ed illegittimamente pretermessa.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 18.200, di cui 200 per spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del predetto art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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