Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18744 del 23/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 23/09/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 23/09/2016), n.18744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5905/2014 proposto da:

PROMETAS SOC COOP ARL, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore C.V., domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato VITTORIO FARAONE giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE’

CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato ALDO FONTANELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ADELAIDE GAGLIARDI giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 1/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, nel

proced. RG 449/12, depositata il 7/1/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato ALDO FONTANELLI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. La Prometeas soc. coop. a r.l. ha proposto ricorso per cassazione contro S.B. avverso l’ordinanza del 7 gennaio 2014, con cui la Corte d’Appello di Potenza ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., il suo appello avverso la sentenza resa in primo grado il 29 ottobre 2012 dal Tribunale di Matera, nonchè avverso questa stessa sentenza.

p.2. Al ricorso ha resistito con controricorso il B..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Il Collegio rileva che non è necessario riferire dei tre motivi con cui si articola il ricorso, in quanto esso, per come eccepito anche dal resistente, non presenta un’esposizione sommaria idonea allo scopo di cui al requisito di ammissibilità dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

La struttura del ricorso, nella parte che precede l’esposizione dei motivi e che dovrebbe adempiere al rispetto di quel requisito, si presenta come segue:

a) dalle ultime tre righe della prima pagina sino all’undicesimo rigo della pagina 3 viene riprodotto l’atto introduttivo della lite, rappresentato da un ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla ricorrente e, di seguito, il contenuto dell’atto di opposizione al decreto sino al quartultimo rigo della pagina 7;

b) quindi, dopo l’enunciazione che la qui ricorrente depositava comparsa di risposta, si dice che veniva depositata comparsa conclusionale e la si riproduce sino alla metà della pagina 12 ed ancora sino alla metà della pagina 15 si riproduce la memoria di replica;

c) di seguito si riproduce la sentenza di primo grado sino alla pagina 18 e, quindi, sebbene senza dirlo, il contenuto dell’atto di appello sino al nono rigo della pagina 31, dopo di che inizia l’esposizione dei tre motivi.

p.1.1. Ora è consolidata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui simili forme di adempimento dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, sono da considerare del tutto inidonee allo scopo.

Si veda Cass. sez. un. n. 5698 del 2012, secondo la quale “In tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso”.

In base a tale principio di diritto, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (si vedano, da ultimo: Cass. (ord.) n. 10244 del 2013; (ord.) n. 17002 del 2013; (ord. n. 593 del 2013; (ord.) n. 594 del 2013; (ord.) n. 595 del 2013; Cass. n. 22039 del 2012; n. 19474 del 2012; n. 17447 del 2012; (ord.) n. 26277 del 2013) e peraltro risalente a ben prima della sentenza della SS.UU. sopra citata (si vedano, infatti, già Cass. sez. un. n. 16628 del 2009 e Cass. (ord.) n. 20393 del 2009), il ricorso è inammissibile.

D’altro canto, anche di recente, è stato ribadito che “Il ricorso per cassazione redatto per assemblaggio, attraverso la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto degli atti processuali, è carente del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3), che non può, a fronte dell’utilizzo di tale tecnica, neppure essere desunto, per estrapolazione, dall’illustrazione del o dei motivi.” (Cass. (ord.) n. 3385 del 2016).

Le ragioni ampiamente argomentate in tale decisione ed in altra da essa richiamata non sono, si badi, in contraddizione con Cass. n. 18363 del 2015, elle ha scrutinato un caso in cui l’esposizione del fatto risultava affidata ad un’attività argomentativa ben riconoscibile cd individuabile e ad essa era stata cumulata la riproduzione di una congerie di documenti (si veda, infatti, la motivazione della decisione che si esprime in questi termini: “l’esposizione sommaria dei fatti della causa (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3) è contenuta soltanto nelle pagine 2, 3 e da 272 a 279 (riguardanti “Il precedente processo tra le medesime parti”), nonchè nelle pagine da 279 a 282 (riguardanti “Il presente processo”), per un totale di 13 pagine”.

p.2. Peraltro, se si procedesse alla lettura dei motivi, per verificare se in qualche modo da essi sia possibile evincere il fatto sostanziale e processuale, si evidenzierebbe in ogni caso non solo la perdurante impossibilità, anche all’esito di essa, di percepirlo in modo da rendere comprensibili i motivi e scrutinarli, ma, inoltre, che essi sono articolati in modo del tutto inidoneo ad integrare motivi di impugnazione.

Infatti:

aa) nel primo motivo – rubricato “violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziali e processuali. Cattiva lettura degli atti processuali. Erronea individuazione di una diversa causa petendi. Errata affermazione di una domanda nuova. Fondamento della domanda in quanto fondata. Omessa valutazione delle questioni sottoposte alla attenzione del Tribunale. Travisamento dei fatti” – in disparte l’assoluta mancanza di indicazione delle norme di diritto e del paradigma dell’art. 360 c.p.c., che viene invocato, nonchè la stessa evocazione del concetto di travisamento, del tutto estraneo al ricorso di legittimità si procede all’enunciazione di una serie di massime di giurisprudenza relative alle posizioni delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ma ci si astiene dall’individuare, facendo riferimento concreto alla domanda proposta nel ricorso monitorio, al contenuto dell’opposizione ed alla sentenza di primo grado, cui il motivo si dovrebbe riferire, come e perchè detta giurisprudenza dovrebbe rilevare; sicchè – ferma la conferma dell’oscurità del fatto sostanziale (individuato genericamente nella domanda di restituzione di attrezzature oggetto di comodato) e processuale – manca la struttura minima del motivo di ricorso per cassazione, essendo l’illustrazione del tutto astratta (Cass. n. 4741 del 2005) e mancando di correlazione alla sentenza impugnata (Cass. n. 359 del 2005);

bb) nel secondo motivo – rubricato “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto. Errato rigetto della domanda” – si riporta il contratto di comodato, senza indicare dove esso sarebbe esaminabile in questo giudizio di legittimità e, quindi, non rispettando l’art. 366 c.p.c., n. 6; comunque, il motivo presenta le stesse caratteristiche e, quindi, le stesse ragioni di inammissibilità, del primo motivo;

cc) il terzo motivo – rubricato “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto. Infondatezza delle motivazioni della opposizione al decreto ingiuntivo – pretende di discutere appunto delle ragioni dell’opposizione senza riferirle e sulla base di riferimenti ad atti non indicati specificamente in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (nell’esegesi della consolidata giurisprudenza della Corte, che vi ravvisa il precipitato normativo del c.d. principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso e cassazione: ex multis, Cass. n. 7455 del 2013);

dd) il quarto motivo è un non motivo, perchè auspicata la restituzione delle somme pagate a seguito della sentenza appellata;

ee) il quinto ed ultimo motivo è relativo all’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., ed è non solo del tutto generico e si lamenta comunque della valutazione ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., ragione che non rientra in alcun modo fra quelle limitatissime per cui l’ordinanza ai sensi di detta norma può essere impugnata (Cass. sez. un. n. 1914 del 2016).

Il ricorso è dichiarato, conclusivamente, inammissibile.

p.3. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro tremilaquattrocento, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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