Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18744 del 19/08/2010

Cassazione civile sez. I, 19/08/2010, (ud. 13/07/2010, dep. 19/08/2010), n.18744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

A MOTIVAZIONE SUCCINTA

sul ricorso proposto da:

M.M. elettivamente domiciliato in ROMA, via Livorno 58

presso l’avv. Bason Luciano dal quale e’ rappresentato e difeso

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefetto UTG di Roma;

– intimato –

avverso il decreto n. 200 cron. del Giudice di Pace di Ravenna

depositato il 3.6.2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13.7.2010 dal Cons. Dott. Luigi MACIOCE;

sentito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Gambardella

Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice di Pace di Roma, esaminando l’opposizione proposta dal cittadino extracomunitario M.M. avverso l’espulsione 22.12.2008 adottata dal Prefetto di Roma D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 2, lett. B, a carico di soggetto privo di alcun titolo di soggiorno, con decreto 3.6.2009 ha rigettato il ricorso. In motivazione il giudice ha negato l’esistenza di alcun titolo che legittimasse la permanenza in Italia dello straniero ed ha escluso che fosse configurabile l’eccepito divieto di espulsione D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 19, comma 2, lett. C per la pretesa ed indimostrata convivenza con cugina cittadina italiana.

Per la cassazione di tale decreto l’interessato ha proposto ricorso il 16.09.2009 – al quale l’intimato non ha opposto difese – lamentando in unico motivo la assoluta incomprensibilita’ della motivazione afferente il diniego del diritto alla permanenza ex art. 19 citato. Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione in forma succinta, stante la presenza di precedenti in termini.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza del requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c., contenente disposizione non piu’ applicabile, per abrogazione, ai soli ricorsi proposti avverso decisioni pubblicate dal 4.7.2009 (Cass. n. 7117 del 2010).

Nella specie il requisito in discorso era imposto dalla denunzia, al di la’ della irrilevante rubrica e nell’unico motivo, di violazioni di legge sostanziale: nell’unico complesso motivo ci si duole, esclusivamente, della mancata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. C, norma che la rappresentata e non considerata condizione di fatto (convivenza con la cugina, cittadina italiana) avrebbe imposto di applicare.

La carenza del quesito di diritto riveste carattere assorbente di ogni altro rilievo (Cass. n. 5447 del 2010).

La cogenza della disposizione sul requisito in parola esclude, come sempre affermato da questa Corte, la sua desumibilita’ dal testo del motivo (S.U. 19444 e 3965 del 2009; Cass. n. 8463 del 2009). Non e’ luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2010

 

 

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