Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18744 del 13/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 18744 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: MAROTTA CATERINA

SENTENZA

sul ricorso 13816-2015 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettìvamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2018
984

contro

MAZZEGA ANTONIETTA, domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

Data pubblicazione: 13/07/2018

MARZIA GRAFFI, FLAVIANO DE TINA, giusta delega in
atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 435/2014 della CORTE D’APPELLO
di TRIESTE, depositata il 24/11/2014; r.g.n. 71/14;

udienza del 07/03/2018 dal Consigliere Dott. CATERINA
MAROTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega verbale
Avvocato PAOLO TOSI;
udito l’Avvocato MARZIA GRAFFI.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R. Gen. N. 13816/2015

FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 24/11/2014,
confermava la decisione del Tribunale di Udine che aveva accolto la
domanda avanzata da Antonietta Mazzéga – dipendente di Poste
Italiane S.p.A. con mansioni di addetta alla corrispondenza presso il
CPD di Latisana – intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità del

A fondamento del licenziamento la società aveva posto -la
circostanza che la Mazzega aveva usufruito di n. 6 giorni di permesso
ai sensi della legge n. 104/92 nei giorni 23, 24, 27, 29, 30 e 31
dicembre del 2008 per assistere la madre e la zia, entrambe portatrici
di handicap, mentre in realtà, in data 30 dicembre del 2008, si era
trovata a Playa de Amadores – Gran Canaria da dove aveva spedito
una cartolina indirizzata al responsabile del proprio ufficio ed ai
colleghi.
Rilevava la Corte territoriale, convenendo sul punto con la
ricostruzione fattuale del giudice di primo grado, che: – la Mazzega
aveva chiesto di usufruire di un periodo di ferie (dal 23 al 31
dicembre 2008) e solo a ridosso del già prenotato viaggio tali ferie
non le erano state concesse; – aveva inutilmente provato a disdire il
viaggio presso l’agenzia e quindi aveva chiesto di beneficiare dei
permessi ai sensi della I. n. 104/1992; – aveva inviato al suo stesso
superiore e ad altri colleghi varie cartoline dalla Spagna; – la vicenda
del viaggio alle Canarie era emersa perché con una busta anonima
era stata recapitata al responsabile regionale della struttura di
recapito una di tali cartoline.
Riteneva, quanto all’assunto della lavoratrice secondo cui il
comportamento posto in essere le era stato suggerito dal suo
direttore (cui la medesima si era rivolta per rappresentare che non
era possibile disdire il viaggio e per insistere nella richiesta di
concessione delle ferie, come del resto avvenuto con altre colleghe),

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licenziamento in tronco intimatole in data 22/1/2009.

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che detto direttore, escusso in qualità di testimone, a distanza di poco
tempo dall’accadimento dei fatti, si fosse significativamente trincerato
dietro frasi del tipo ‘non ricordo’ o ‘non sono in grado di ricordare’.
Riteneva che i fatti fossero connotati da un profilo soggettivo che
mal si adattava ad una ‘dolosa adibizione a ferie di un periodo di
permesso’; in ogni caso evidenziava che il c.c.n.l. prevedeva il

assenza arbitraria e quello senza preavviso per un’assenza superio a
sessanta giorni e che nella specie vi era stata sicuramente un’assenza
arbitraria ma di soli sei giorni.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la società
sulla base di due motivi.
3. Antonietta Mazzega resiste con controricorso.
4. Attivato il procedimento camerale ai sensi dell’art. 380 bis, co.
1, cod. proc. civ., introdotto, a decorrere dal 30 ottobre 2016,
dall’art. 1 bis, co. 1, lett. f), d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito,
con modificazioni, dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197 (applicabile al
ricorso in oggetto ai sensi dell’art. 1

bis, co. 2, del medesimo d.l. n.

168/2016), la causa è stata, quindi, rimessa in pubblica udienza.
5. La società ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la società denuncia omesso esame circa
un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.).
Censura la sentenza impugnata che non avrebbe affrontato la
circostanza che in realtà non vi era stata alcuna richiesta di ferie poi
negata avendo la Mazzega chiesto sin dall’inizio, verso la fine di
novembre del 2008, ed in concomitanza con la prenotazione del
viaggio, direttamente sei giorni di permesso ai sensi della I. n.
104/1992. Evidenzia che nemmeno nelle giustificazioni in risposta alle
contestazioni la dipendente aveva fatto cenno alla richiesta di ferie.

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licenziamento con preavviso nell’ipotesi di 10 giorni consecutivi di

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1.2. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque
infondato.
Va ricordato che, ai sensi dell’art. 54, co. 2, d.l. n. 83/2012, conv.
in I. n. 134/12, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme in facto
(fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a
base della decisione impugnata) di cui all’art. 348 ter, co. 4 e 5, cod.

depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal
trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge
di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introdotti
dal giorno 11 settembre 2012). Ai sensi dell’art. 54, co. 3, del
medesimo d.l. la riformulazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., si
applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a
quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (id
est, alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012).
Questa Corte ha già affermato il principio, che questo collegio
condivide, secondo il quale, nell’ipotesi di ‘doppia conforme’ prevista
dall’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per
evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod.
proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della
decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di
rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass.
10 marzo 2014, n. 5528; Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774).
Tale adempimento, nella specie, non è stato svolto avendo anzi il
ricorrente rimarcato che la Corte di appello sarebbe incorsa nel
medesimo errore di valutazione del compendio probatorio commesso
dal giudice di primo grado.
In ogni caso il motivo, nonostante il formale richiamo al vizio di
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto
di discussione tra le parti, si risolve nella critica della sufficienza del
ragionamento logico posto dal giudice di appello a base

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proc. civ., si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso

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dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in
sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi
integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla
modifica dell’art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. apportata dall’art. 54
d.l. n. 83/2012, conv. in I. n. 134/2012.
Con l’arresto espresso da Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053,

da parte del giudice di legittimità, ha evidenziato che l’omesso esame
deve riguardare un fatto (inteso nella sua accezione storicofenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o
primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del
diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria).
Ma il riferimento al fatto secondario non implica che possa
denunciarsi ex art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. anche l’omesso
esame di determinati elementi probatori: basta che il fatto sia stato
esaminato, ancorché – in astratta ipotesi – in modo errato o poco
convincente, senza che sia necessario che il giudice abbia dato conto
di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come
astrattamente rilevanti.
A sua volta deve trattarsi di un fatto (processualmente) esistente,
per esso intendendosi non un fatto storicamente accertato, ma un
fatto che in sede di merito sia stato allegato dalle parti: tale
allegazione può risultare già soltanto dal testo della sentenza
impugnata (e allora si parlerà di rilevanza del dato testuale) o dagli
atti processuali (rilevanza del dato extra-testuale).
Sempre le S.U. hanno precisato gli oneri di allegazione e
produzione a carico del ricorrente ai sensi degli artt. 366, co. 1, n. 6 e
369, co. 2, n. 4 cod. proc. civ.: il ricorso deve indicare chiaramente
non solo il fatto storico del cui mancato esame ci si duole, ma anche il
dato testuale (emergente dalla sentenza) o extra-testuale
(emergente dagli atti processuali) da cui risulti la sua esistenza,

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questa Corte, dopo aver chiarito i limiti del controllo sulla motivazione

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nonché il ‘come’ e il ‘quando’ tale fatto sia stato oggetto di
discussione tra le parti e spiegarne, infine, la decisività.
L’omesso esame del fatto decisivo si pone, dunque, nell’ottica
della sentenza n. 8053/14, come il ‘tassello mancante’ (così si
esprimono le S.U.) alla plausibilità delle conclusioni cui è pervenuta la
sentenza rispetto a premesse date nel quadro del sillogismo

Invece, il mezzo in oggetto non risponde ai requisiti prescritti
dalla citata sentenza delle S.U., perché in sostanza cerca di
avvalorare come omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione
fra le parti la difforme loro valutazione ad opera della sentenza
impugnata, che – contrariamente a quanto sostenuto in ricorso – ha
espressamente esaminato tutte le circostanze concrete della vicenda
per cui è causa, sia pur pervenendo ad un esito non condiviso
dall’odierno ricorrente.
Né può dirsi che l’impugnata sentenza abbia omesso di esaminare
i fatti decisivi come sopra intesi, avendo – anzi – correttamente
ricostruito l’intera vicenda per cui è processo.
Va al riguardo precisato che nella decisione impugnata non si fa
riferimento ad alcuna richiesta formale di ferie e ad un altrettanto
formale diniego ma ad una ‘convinzione’ della dipendente di poter
usufruire delle ferie e di un inaspettata non inclusione della medesima
tra coloro che avrebbero potuto usufruire delle ferie nel periodo
natalizio del 2008.
Quanto alla richiesta dei giorni di permesso ex legge n. 104/1992
che si assume avvenuta in data 26/11/2008 e la dedotta anteriorità
della stessa rispetto ai contatti della dipendente con l’agenzia di
viaggio per la prenotazione del viaggio, la circostanza non è neppure
così rilevante come la ricorrente pretenderebbe atteso che è la stessa
società a riferire (pagg. 4, 8 e 9 del ricorso) che la lavoratrice aveva
ammesso di aver presentato tale richiesta quando ancora non aveva

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giudiziario.

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certezze circa la sua sostituzione da parte di altri familiari nei compiti
di assistenza alla madre ed alla zia e circa la possibilità di partire per
un periodo di vacanza.
La sequenza temporale degli accadimenti come ritenuta in
sentenza risulta, del resto, confermata da quanto riportato dalla
stessa ricorrente (pag. 11) circa il contenuto delle dichiarazioni

prenotazione (con scadenza) del viaggio a novembre seguita da una
successiva agli inizi di dicembre per l’emissione dei biglietti (alla
scadenza della prenotazione) ed una ancora successiva richiesta di
cancellazione della prenotazione verso il 18-20 dicembre oltre che da
quanto riportato dalla controricorrente a pag. 9 con riferimento alle
dichiarazioni rese dal direttore Segatti (“confermo di aver ricevuto
dalla sig.ra Mazzega…..delle richieste informali di ferie relative al
periodo natalizio del 2008….la programmazione delle ferie è stata
effettuata qualche giorno prima di Natale, in effetti la sig.ra Mazzega
non rientrava in questa programmazione…”) e a pag. 10 con
riferimento alle dichiarazioni rese dalla teste Morsanutto (“….era in
attesa di avere la conferma delle ferie…..venne in agenzia a
comunicare che non c’erano problemi, perché il direttore le avrebbe
concesso le ferie…..intorno al 18-20 dicembre, la sig.ra Mazzega
venne a chiedermi se si potevano cancellare i biglietti o modificarne
l’intestazione cosa che però non era possibile….”).
Ciò, evidentemente, rende del tutto plausibili le conclusioni cui i
giudici di appello sono pervenuti e la circostanza di cui al rilievo priva
di quella valenza di ‘tassello mancante’ di cui sopra si è detto.
2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e
falsa applicazione degli artt. 2104, 2105, 2106, 2119 cod. civ. in
combinato disposto con l’art. 56, punto VI, lett.

c), k) del c.c.n.l.

Poste del luglio 2007 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.). Assume che la
Corte territoriale, sulla base dell’erroneo presupposto della richiesta

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dell’agente di viaggio Morsanutto in merito ad una prima richiesta di

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di ferie (negate) in realtà mai avvenuta, abbia concluso per
l’insussistenza di una dolosa adibizione a ferie di un periodo di
permesso. Rileva che i giudici di appello, qualificando la condotta
della Mazzega quale semplice ‘assenza sicuramente arbitraria per
motivi non autorizzati’, avrebbero frainteso la reale portata di una
condotta posta in essere con il preciso fine di raggirare il datore di

disciplina invoca dalla lavoratrice che aveva beneficiato dei permessi

ex I. n. 104/1992 per scopi estranei alle precise finalità assistenziali
cui gli stessi sono preordinati.
2.2. Il motivo è infondato.
Oltre a richiamarsi quanto evidenziato con riguardo al primo
motivo di ricorso, va osservato che la società non ha addotto alcuna
ragione per superare la previsione specifica di cui al c.c.n.l. che
prevede la massima sanzione espulsiva solo per le assenze non
giustificate di una certa entità (art. 56, punto V, del c.c.n.l. dell’il.
luglio 2007 lett. f) ‘assenza arbitraria dal servizio superiore ai dieci
giorni lavorativi consecutivi’ e art. 56, punto VI, I) ‘assenza arbitraria
dal servizio superiore ai sessanta giorni lavorativi consecutivi, salvo
casi di comprovata forza maggiore’).
Non risulta, del resto, che fossa stata contestata la commissione
di reati o un comportamento fraudolento e preordinato posto in
essere con particolari raggiri o ovvero anche solo l’esistenza di altri
addebiti specifici più confacenti alla condotta e la prospettata
generica ipotesi di inosservanza di leggi o regolamenti o obblighi di
servizio non può prevalere sulle previsioni contrattuali che quella
mancanza espressamente contemplano.
E’ jus receptum che l’interpretazione dell’atto di licenziamento, ai
fini della determinazione della contestazione mossa al lavoratore e la
valutazione – sotto il profilo oggettivo e soggettivo del
comportamento del lavoratore stesso, al fine di stabilire se esso sia di

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lavoro ed avallato un comportamento intrinsecamente contrario alla

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entità tale da integrare giusta causa o giustificato motivo di recesso
del datore di lavoro, integrano accertamenti di fatto riservati al
giudice del merito e non incensurabili in sede di legittimità se
sostenuti da adeguata e corretta motivazione (cfr. Cass. 13 giugno
1984, n. 3522).
Inoltre, la contestazione dell’addebito deve soddisfare i requisiti di

relativamente ai fatti contestati (cfr. Cass. 23 marzo 2006, n. 6454):
ciò perché rappresenta un essenziale elemento di garanzia per il
lavoratore (cfr Cass. 23 agosto 2006, n. 18377).
Orbene, in applicazione delle succitate regole la Corte territoriale,
interpretando la contestazione formulata nella sua complessiva
portata, ha sottolineato che la condotta addebitata fosse stata quella
di essersi la dipendente arbitrariamente assentata per motivi non
autorizzati e che tale comportamento non rientrasse tra le ipotesi
previste dal c.c.n.l. con preavviso ovvero senza preavviso.
Nell’opzione interpretativa dei giudici di secondo grado non si
ravvisa allora alcun fraintendimento, risultando la stessa ancorata al
contenuto della contestazione riferito, nella sua chiara
rappresentazione, ad una precisa situazione di fatto.
La soluzione prescelta è anche sorretta da una logica adeguata
perché, una volta accertata l’impossibilità di sussumere il caso
concreto nelle disposizioni contrattuali che prevedevano l’applicazione
del licenziamento con o senza preavviso, è stata confermata la non
proporzionalità della sanzione irrogata come già ritenuta dal giudice
di prime cure.
3. Conclusivamente il ricorso va rigettato.
4. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
5. Va dato atto dell’applicabilità dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, co. 17, legge
24 dicembre 2012, n. 228.

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specificità (Cass. 17 maggio 2005, n. 10292) e di immutabilità

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P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in
favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di
legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per
compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso
forfetario in misura del 15%.

atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso
articolo 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 7 marzo 2018

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà

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