Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18744 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. II, 10/09/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 10/09/2020), n.18744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19150/2019 proposto da:

C.L., rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE CAROTTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. 3944/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato

il 08/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.L. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Venezia avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essere dovuta fuggire dal suo Paese nel 2013 poichè ebbe a soffrire per un attacco da parte di ribelli nella località del Casamance dove viveva e lavorava, attacco durante il quale era anche stato distrutto il negozio in cui era impiegato.

Il Tribunale lagunare ha rigettato il ricorso ritenendo credibile il racconto del richiedente asilo ma non concorrenti le condizioni, sulla scorta delle quali è possibile riconoscere la protezione sussidiaria ovvero quella umanitaria.

Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione strutturato su quattro motivi, mentre il Ministero degli Interni, , evocato, è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto da C.L. s’appalesa siccome inammissibile.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente lamenta violazione dei principi che regolano l’onere della prova nella specifica materia in quanto il Tribunale lagunare – e la Corte d’Appello – non ebbero a valutare le dichiarazioni rese dal richiedente asilo nè ebbero ad attivare la prescritta collaborazione istruttoria al fine di acquisire informazioni utili a riscontrare il racconto ed integralo.

Lo svolto argomento critico appare manifestamente non correlato alla motivazione espressa dal Tribunale di Venezia nel decreto impugnato, posto che non solo si opera riferimento a sentenza della Corte d’Appello di Venezia nella specie none esistente, ma soprattutto non si confronta con la motivazione illustrata dai Giudici veneti.

Il Tribunale, invero, ha ritenuto credibile il racconto fatto dal C.L., ma ha reputato che i fatti, per come narrati, non consentivano di ritenere integrata

alcuna delle ipotesi normative previste dal D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 14, anche perchè la situazione socio-politica nella zona del Senegal, in cui l’impugnante abitava, era di molto migliorata rispetto al 2013 – anno del suo allontanamento -.

Inoltre il Collegio veneziano ha puntualizzato che il ricorrente non aveva indicata sua specifica condizione di vulnerabilità ovvero addotti elementi fattuali lumeggianti un serio inserimento nella società italiana per poter riconoscere la protezione umanitaria.

Dunque la censura mossa appare generica e quindi inammissibile.

Con la seconda ragione di doglianza il ricorrente deduce violazione delle norme in tema di valutazione della credibilità del richiedente asilo poichè “la Corte veneziana” ebbe a malamente utilizzare i criteri legali in relazione alle dichiarazioni rese dal ” C.”.

All’evidenza l’argomento critico svolto in ricorso risulta riferito ad altra causa posto che nella specie il provvedimento impugnato è stato emesso dal Tribunale di Venezia e, non già, dalla Corte d’Appello lagunare; lo stesso si compone di sole 12 pagine e non già almeno 16; il ricorrente non si chiama C. bensì C., ma soprattutto il Collegio lagunare,come dianzi detto, ebbe a ritenere credibile il racconto di C.L., sicchè alcuna violazione dei criteri legali all’uopo posti può esser intervenuta.

Stante l’assoluto scollegamento dell’argomentazione critica rispetto alla motivazione esposta nel decreto impugnato la censura appare inammissibile poichè generica.

Con la terza doglianza il C.L. rileva violazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, sempre per aver, sempre la Corte d’Appello utilizzati criteri illegittimi od erronei nella valutazione dei fatti rappresentati nella documentazione e nelle dichiarazioni rese dal richiedente asilo anche in relazione alla situazione sociopolitica ed amministrativa del Senegal.

Anche detta censura s’appalesa generica eppertanto inammissibile in quanto l’argomento critico svolto si compendia in mere asserzioni astratte senza alcun specifico riferimento alla motivazione esposta dal Tribunale veneziano con riferimento all’attuale situazione socio-politica nel Casamance per escludere l’attualità di una situazione interna caratterizzata da violenza diffusa.

Difatti il Collegio lagunare,con specifico richiamo a documentazione proveniente da autorevoli fonti internazionali, ha puntualizzato come la situazione di conflitto esistente in passato nella regione del Casamance è venuta meno stante l’impegno – mantenuto – delle parti contendenti a porre fine al conflitto armato.

A fronte di detto puntuale e non contestato accertamento – che va unito all’osservazione che la ragione dell’allontanamento del C.L. non era inquadrabile in alcuna delle altre ipotesi D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 – il ricorrente si limita a dissertazioni astratte sulla struttura degli istituti di protezione e richiami a giurisprudenza in materia per altro non attinente al caso in esame ma forse al diverso caso cui si riferisce la sentenza ella Corte d’Appello di Venezia anche in detta censura evocata a sproposito.

Con il quarto mezzo d’impugnazione il ricorrente denunzia nullità per difetto di motivazione poichè il Tribunale veneto non ebbe ad effettuare una specifica valutazione della vicenda personale del sig. ” C.”.

Anche detta ragione di censura appare del tutto scollegata rispetto alla motivazione presente nel provvedimento impugnato, posto che il Collegio lagunare ha puntualmente esaminato la vicenda personale di C.L. – il citato sig. C. non è parte di questo procedimento – ed esposto puntuale motivazione circa tutte le questioni sottoposte al suo esame.

A fronte di un tanto il ricorrente si limita ad apodittica affermazione di carenza motivazionale – per altro riferita ad altra controversia – senza anche svolgere specifica argomentazione critica al riguardo, sicchè la mossa censura risulta generica.

A tali difetti consegue la declaratoria d’inammissibilità del ricorso senza statuizione sulle spese in difetto di resistenza dell’Amministrazione.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

 

 

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