Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18743 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/07/2017, (ud. 10/11/2016, dep.28/07/2017),  n. 18743

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16904/2015 proposto da:

P.M., PA.AD.EF., elettivamente

domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 19, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIO IOVANE, rappresentati e difesi dagli avvocati

NADIA PIRONACI, STEFANO CERA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

V.D., R.A.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE ANICIO GALLO 102, presso lo studio dell’avvocato

FABRIZIO PALESE, rappresentati e difesi dagli avvocati DANIELE

VALENTINI, ANNA-LISA RENDA giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 911/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 12/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato STEFANO CERA;

udito l’Avvocato ANNA-LIOSA RENDA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

All’esito della pronuncia del Tribunale di Bologna del 7.1.2013 e del successivo provvedimento di correzione di errore materiale, l’oggetto del giudizio di appello veniva circoscritto dalla Corte felsinea adita dagli odierni resistenti all’impugnazione proposta da R.A.L. e V.D. avverso il suddetto il provvedimento di correzione pronunciato dal giudice di primo grado con riguardo alla liquidazione delle spese di lite contenuta in dispositivo – pari ad Euro 7217,82 e corretta in Euro 2100 -, provvedimento con il quale il Tribunale avrebbe affermato che per mero errore di calcolo l’importo delle spese di giudizio era stato determinato nella maggior somma dianzi indicata.

Gli appellanti, nel censurare tale decisione, ne contestarono la legittimità, trattandosi, a loro dire, non di errore materiale, ma di una valutazione del giudice, peraltro conforme alla nota spese depositata in primo grado: una statuizione, dunque, impugnabile in sede di gravame, ma non modificabile con la procedura di correzione, dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

La Corte di appello di Bologna accolse l’impugnazione, ritenendo illegittimo il ricorso alla procedura di correzione di errore materiale adottata dal Tribunale, previo rigetto di un’eccezione preliminare di tardività del gravame.

Avverso la sentenza della Corte bolognese Pa.Ad. e P.M. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di 4 motivi di censura.

Diritto

R.A.L. e V.D. resistono con controricorso. LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato quanto al suo primo motivo.

Con il primo motivo, si denuncia violazione ovvero erronea e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 288 c.p.c., u.c., artt. 325 e 170 c.p.c., art. 121 disp. att. c.p.c., in punto di inammissibilità dell’appello ín quanto tardivamente introdotto.

Il motivo merita accoglimento.

L’ordinanza di correzione di errore materiale, difatti, deve essere notificata alle parti a cura del cancelliere e annotata sull’originale del provvedimento, ai sensi del combinato disposto dell’art. 288 c.p.c., e art. 121 dis. att. c.p.c., e la sentenza può essere impugnata, relativamente alle parti corrette, nel termine ordinario, decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione (art. 288 c.p.c., u.c.).

Nella specie, l’ordinanza di correzione della sentenza risulta notificata alle parti, in persona dei loro difensori, in data 4.3.2014 a cura della cancelleria: da tale data, pertanto, iniziava a decorrere il termine di 30 giorni per l’impugnazione in appello.

L’atto di appello risulta notificato il 26.6.2014.

Non risulta conforme a diritto la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha giudicato non idonea ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione la comunicazione a cura della cancelleria, ritenuta (erroneamente) “non equiparabile alla notifica su impulso di parte”, risultando in tal guisa (erroneamente) applicata la diversa disciplina di cui agli artt. 285 e 170 c.p.c..

La notifica del provvedimento de quo a cura della cancelleria, difatti, alla luce del chiaro tenore letterale delle norme applicabili alla fattispecie, produce ipso facto l’effetto legale di conoscenza dell’atto, e la conseguente decorrenza del termine breve per l’impugnazione.

Tale termine era inutilmente decorso alla data del 3 aprile 2014, con conseguente inammissibilità dell’appello.

I restanti motivi restano assorbiti dall’accoglimento della censura dianzi esaminata.

La sentenza d’appello deve essere cassata senza rinvio.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza.

Liquidazione come da dispositivo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna i controricorrenti al pagamento in solido, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 2000.

Contributo esente.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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