Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18743 del 23/09/2016

Cassazione civile sez. III, 23/09/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 23/09/2016), n.18743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5682-2014 proposto da:

P.G., P.F., domiciliati ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati RODOLFO UMMARINO, DANIELE SPIRITO MICHELETTA TITA’ giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.O.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 19/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 09/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. P.F. e P.G. hanno proposto ricorso per cassazione contro C.O. avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 9 gennaio 2013 che ha parzialmente riformato – soltanto relativamente ad una statuizione condannatoria, che ha espunto, lasciando in vita quella di accertamento – la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Torino.

p.2. Al ricorso l’intimata non ha resistito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Il Collegio in via preliminare rileva che il ricorso è inammissibile per l’assoluta inidoneità dell’esposizione del fatto ad assolvere al requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3.

Queste le ragioni.

p.1.1. Invero, la struttura del ricorso presenta una parte dedicata espressamente al “fatto e svolgimento del processo”, che inizia dalla seconda metà della sua prima pagina e risulta avere il seguente contenuto:

a) dopo che si è riferito che i qui ricorrenti introdussero la controversia nel gennaio del 2007 dinanzi alla Sezione Distaccata di Chivasso del Tribunale di Torino, si riportano – senza nulla spiegare sui fatti e sulle ragioni dedotte a fondamento della domanda e, quindi, senza alcuna individuazione del fatto sostanziale dedotto – le conclusioni prese, dalle quali, senza che sia appreso che cosa le sorreggesse, emerge che era stata chiesta la condanna della Cavallo a restituire ai sensi dell’art. 1703 e ss. agli odierni ricorrenti una somma di danaro di Euro 96.980,66 o “la veriore o minore in corso di causa accertando”, nonchè in subordine la condanna al pagamento della stessa somma ai sensi dell’art. 948 c.c., nonchè in via ulteriormente subordinata al pagamento della stessa somma a titolo di risarcimento danni ai sensi degli artt. 2043 c.c. e ss.;

b) si allude, quindi, alla costituzione della convenuta con comparsa e senza nulla spiegare sulle ragioni della sua prospettazione difensiva, si riproducono le conclusioni prese, da cui si apprende che la C. chiese dichiararsi il difetto di legittimazione attiva in capo agli attori, la reiezione della domanda perchè infondata in fatto e diritto, e in via riconvenzionale la dichiarazione, nella qualità di cointestataria di un conto corrente bancario, della spettanza di una somma di Euro 1360,90 pari al 50% dell’intero ammontare depositato, con diritto di ritirarla, nonchè quella di imputazione del residuo 50% “all’eredità giacente di P.N.”;

c) di seguito si riferisce dello svolgimento processuale di primo grado permanendo l’assoluta carenza di qualsivoglia individuazione della materia del contendere sotto il profilo del fatto sostanziale sia ex latere actoris sia ex latere della convenuta (salvo un’oscura allusione alla definizione da parte del giudice dell’essere sfornita di prova l’allegazione attorea circa l’esistenza di un non meglio identificato contratto di mandato in rem propriam), e, quindi, si riportano le statuizioni della sentenza di primo grado (resa dalla Sezione centrale causa trasferimento della causa) con il rigetto delle domande degli attori e l’accoglimento della riconvenzionale della C., con condanna dei medesimi al pagamento di Euro 1360,94 oltre interessi;

d) ancora di seguito si dice che la sentenza venne appellata dagli attori con due motivi, uno deducente la violazione degli artt. 1298, 948 e 2043 c.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. (e riguardo ad esso di allude genericamente alla negazione da parte della sentenza impugnata del diritto alla restituzione delle somme sul conto corrente (quello di cui alle conclusioni di primo grado della C.) e, evocandolo per la prima volta, su un contro deposito titoli, che si dicono entrambi accesi dal fu P.N.;

e) si riportano, quindi, le conclusioni dell’appello, si dice che la C. rimase contumace in appello e, salve ulteriori indicazioni sullo svolgimento dinamico del detto giudizio, si riportano le statuizioni della Corte territoriale nella sentenza impugnata, da cui si apprende che la sentenza di primo grado venne riformata solo quanto alla statuizione di condanna sulla riconvenzionale.

p.1.2. Ebbene, all’esito della lettura dell’esposizione così articolata, il lettore non è stato messo in grado di percepire, sebbene in via riassuntiva e sommaria:

aa) quali fossero i fatti costitutivi delle domande principali e subordinate proposte e quali le ragioni poste a loro fondamento;

bb) quale fosse stata la linea difensiva sulle dette domande della C. e quali fossero stati i fatti costitutivi delle sue domande riconvenzionali;

cc) quali fossero state le ragioni della decisione di primo grado;

dd) quali ragioni fossero state poste a base dell’appello e quali siano state le ragioni della decisione impugnata.

Tutte tali indicazioni – che avrebbero consentito di percepire il fatto sostanziale dedotto in giudizio, o meglio i fatti sostanziali dedotti in giudizio, essendovi anche una riconvenzionale, e, quindi, la materia del contendere introdotta in primo grado e la sua evoluzione nello svolgimento processuale, cioè in base al c.d. fatto processuale – erano necessarie per il rispetto del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, siccome emerge dalla consolidata giurisprudenza della Corte.

p.1.3. In proposito si ricorda che è innanzitutto principio consolidato quello secondo cui “Il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata.” (Cass. sez. un. n. 11653 del 2006).

Le stesse Sezioni Unite avevano, d’altro canto, già osservato che “Il disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato” (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003).

E’ stato, del resto, nella logica dei principi affermati dalle Sezioni Unite efficacemente detto che “per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito” (ex multis, Cass. n. 7825 del 2006; n. 12688 del 2006).

p.1.3.1. Si deve aggiungere che il requisito dell’esposizione sommaria del fatto sostanziale e processuale è divenuto tanto più importante a seguito della innovazione legislativa introdotta nella disciplina del libro primo del c.p.c. (e che sarebbe perciò certamente applicabile anche alle sentenze di cassazione) e che è d’indiretta, ma sicura rilevanza pratica in sede di giudizio di legittimità: si tratta della modifica (ex L. n. 69 del 2009) dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ai sensi del quale la sentenza deve contenere non più “la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Prescrizione che, poi, il pure novellato art. 118 delle i disposizioni di attuazione del c.p.c., ridimensiona (all’apparenza) ulteriormente, parlando della “succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.

Queste disposizioni, applicabili – ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 2, ai processi pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore (ed anche a quelli pendenti in appello ed in cassazione, a meno di ritenere che la novità normativa si sia inteso applicarla solo a far tempo dalle decisioni rese in primo grado dopo l’entrata in vigore della legge) – almeno apparentemente parrebbero legittimare i giudici di merito ad omettere qualsiasi riferimento allo svolgimento del processo, il che può rendere al lettore pressochè incomprensibile la decisione.

Senza indulgere a spiegare perchè un’esegesi ragionevole della nuova previsione comporti che essa non debba essere presa alla lettera dai giudici di merito, atteso che non si riesce a comprendere come, almeno entro certi limiti, si possano esporre le ragioni di fatto e di diritto della decisione senza dar minimo conto e per quanto necessario dello svolgimento processuale, potendo configurarsi in casi limite, il rischio di una motivazione del tutto apparente sul piano percettivo, importa qui rilevare che non è dubitabile che nel nuovo contesto normativo, il requisito di cui al n. 3 assuma certamente rinnovata importanza, perchè impone alla parte ricorrente in Cassazione – sempre che la sentenza non impinga per quanto si è appena rilevato in un’apparenza di motivazione – di sopperire ad eventuali manchevolezze della sentenza nell’individuare fatto sostanziale e – soprattutto – processuale.

p.2. Peraltro, se si procede alla lettura dei tre motivi di ricorso la percezione della rilevanza di quanto in essi si deduce risulta parimenti impossibile proprio in ragione delle radicali carenze segnalate nell’esposizione del fatto sostanziale e processuale.

p.3. Se si potesse prescindere dalla rilevata inosservanza del requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3 sempre la lettura dei motivi evidenzierebbe quanto segue.

p.3.1. Con il primo motivo si deduce “violazione degli artt. 346 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 346 c.p.c. e vi si sostiene che erroneamente la Corte territoriale, nell’interpretare l’atto di appello lo avrebbe inteso, pur dando atto che le conclusioni principali, siccome espresse nell’intestazione del motivo di appello, richiamavano solo le azioni ai sensi degli artt. 948 e 2043 c.c., nel senso che la sua “intera dissertazione motiva” si riferiva all’azione basata sul mandato, cioè a quella proposta in via principale.

Viceversa, “dalla semplice lettura dell’atto di citazione in appello” si sarebbe evinto il contrario, cioè la mancata riproposizione “della domanda di restituzione fondata sulla causa petendi contrattuale (tesi del mandato in rem propriam)”, la quale equivaleva “ad una rinuncia implicita alla stessa alla luce dell’art. 346 c.p.c., con conseguente impossibilità per il giudice (che invece in tale errore è incorso) di statuire sulla stessa”. Tanto avrebbe determinato un’ultrapetizione.

p.3.1.1. L’esame di tale prospettazione evidenzia non solo il perdurare dell’oscurità dell’individuazione del fatto sostanziale e del fatto processuale, dato che i riferimenti che si fanno alla materia del contendere risultano del tutto imperscrutabili per le segnalate carenze.

p.3.1.2. In disparte tale rilievo, si deve rilevare che si pretende di demandare alla Corte, senza individuare che cosa secondo i ricorrenti supporterebbe la loro prospettazione, il contenuto dell’atto di appello che la sorreggerebbe. Sotto tale profilo è violato l’art. 366 c.p.c., n. 6, che imponeva di trascrivere direttamente le parti dell’atto di appello cui ci si intendeva riferire oppure di individuarle riproducendone indirettamente il contenuto e indicando la parte di esso cui l’indiretta riproduzione troverebbe corrispondenza.

p.3.1.3. Peraltro, ferme le svolte notazioni, la prospettazione per cui la domanda di restituzione non sarebbe stata riproposta con l’appello, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., supporrebbe che la sentenza di primo grado non l’avesse rigettata, mentre, nelle scarne deduzioni dell’esposizione del fatto risultano riprodotte le statuizioni di detta sentenza, che furono nel senso che essa respinse tutte le domande. Se così fu, ne segue che, scrutinando – ancorchè, in tesi dei ricorrenti – la domanda de qua ancorchè non fosse stato proposto appello riguardo al suo rigetto, la Corte territoriale non solo non avrebbe violato l’art. 346 c.p.c. bensì l’art. 342 c.p.c. e l’effetto devolutivo dell’appello nei limiti dei motivi, ma lo avrebbe fatto paradossalmente a favore in rito dei ricorrenti, pur avendo confermato il rigetto della domanda. Sicchè di tale error in procedendo i ricorrenti non potrebbero lamentarsi alla stregua del criterio dell’interesse ad impugnare.

p.3.2. Con il secondo motivo si deduce “violazione dell’art. 112 c.p.c. i relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: omessa pronuncia”.

Ci si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto che i qui ricorrenti non avessero censurato la statuizione della sentenza di primo grado che, scrutinando la domanda ai sensi dell’art. 948 c.c., l’aveva detta inammissibile con rifermento alla fungibilità della somma di danaro.

p.3.2.1. Fermo nuovamente che le carenze dell’esposizione continuano a non consentire la comprensione della censura, valutandola sotto il profilo della deduzione, si deve rilevare che essa si articola due profili.

Il primo è che invece nell’atto di appello vi era stata l’impugnazione sul punto, ma esso è dedotto senza individuate direttamente o indirettamente nel primo motivo di ricorso che cosa avrebbe integrato l’impugnazione.

Il secondo è che in realtà la sentenza di primo grado non aveva statuito in quel senso con quello che si definisce un capo di sentenza, sicchè a torto la Corte territoriale avrebbe preteso l’impugnazione: la tesi, in disparte ogni rilievo sull’evocazione del concetto di capo di sentenza, supporrebbe l’individuazione della parte della sentenza di primo grado che si sarebbe occupata della domanda de qua, ma al riguardo non si fornisce alcuna indicazione nè diretta nè indiretta.

Entrambi i profili violano dunque l’art. 366 c.p.c., n. 6.

p.3.3. Con il terzo motivo si denuncia “violazione degli artt. 1298 e 2043 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Vi si fa riferimento al decesso di P.N., di cui si indica la data, ad un prelievo incontestato da parte della C. dal conto corrente in data anteriore, ad un giro conto effettuato dalla stessa che risulterebbe dalla sentenza di primo grado e, quindi, si svolgono ragionamenti che – là dove alludono a quello che viene definito “esercizio, con finalità restitutoria, dell’azione ex art. 2043 c.c. nei confronti della sig.ra C.O….. diretta all’ottenimento, quanto meno, della quota parte del 50% dee somme facenti capo al conto corrente… con conseguente illiceità della condotta – risultano tutte deduzioni e argomentazioni del tutto oscure nel loro significato in ragione dell’assoluta insufficienza dell’esposizione del fatto.

p.4. Il ricorso è conclusivamente dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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