Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18743 del 19/08/2010

Cassazione civile sez. I, 19/08/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 19/08/2010), n.18743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

A MOTIVAZIONE SUCCINTA

sul ricorso proposto da:

D.E.H.C.M. elettivamente domiciliato in ROMA, presso

la cancelleria della Corte di Cassazione e difeso da se’ medesimo;

– ricorrente –

contro

Prefetto di Lecco;

– intimato –

avverso il decreto del Giudice di Pace di Lecco depositato il

30.09.2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 13.7.2010 dal Cons. Dott. Luigi MACIOCE;

sentito il P.G. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Gambardella

Vincenzo che ha concluso per la inammissibilita’ del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice di Pace di Lecco, esaminando l’opposizione proposta dal cittadino senegalese D.E.h.C.M. avverso l’atto comunicato il 1.08.2008 con il quale il Prefetto di Lecco aveva disposto la sua espulsione dal territorio nazionale per sottrazione al divieto di reingresso in Italia dopo pregressa espulsione e per avvenuto rigetto della istanza di permesso di soggiorno, con decreto 30.9.2008 ha rigettato il ricorso sul rilievo che, da un canto, sussisteva pienamente la situazione di espulsione per trasgressione al divieto di rientro e che, dall’altro canto, non sussisteva alcuna possibilita’ di sospendere il giudizio in attesa che il Prefetto decidesse sulla istanza di revoca della espulsione in autotutela. Per la cassazione di tale decreto il D. ha proposto ricorso personalmente il 21/10/2008 – al quale l’intimato non ha opposto difese – lamentando l’inefficacia del decreto per sua mancata adozione nei 20 giorni dal deposito del ricorso nonche’ la violazione dell’art. 295 c.p.c., preliminarmente chiedendo la nomina di un difensore d’ufficio.

Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione in forma succinta stante la presenza di precedenti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e’ inammissibile, posto che esso e’ stato proposto dal ricorrente D. di persona in assenza di alcun personale titolo abilitativo alla sua proposizione e con mera irrituale elezione di domicilio presso difensore in Milano. La evidenza del vizio dell’atto, affetto da violazione dell’art. 82 c.p.c., comma 3 e dell’art. 365 c.p.c., u.c., sul quale si e’ pronunziata questa Corte a S.U. con la sentenza n. 3396 del 2008, rende anche superflua l’esigenza di rinnovare l’avviso di udienza al ricorrente presso la cancelleria della Corte (avendo la cancelleria sol tentato l’avviso presso il domicilio milanese del ricorrente), ritenendo il Collegio di dare seguito all’assai recente indirizzo delle Sezioni Unite di questa Corte.

E’ stato infatti affermato (S.U. n. 6826 del 2010) che nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilita’ del ricorso (nel caso trattavasi della palese inidoneita’ del quesito di diritto), di definire con immediatezza il procedimento, senza disporre incombenti che si risolvano in un’attivita’ processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio (nel caso si verteva in tema di preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risultava essere stato notificato). E non e’ chi non veda come a tal genere di inutili ritardi nella definizione si ascriverebbe il rinvio a nuovo ruolo per il nuovo avviso in cancelleria di un ricorso inammissibile per violazione delle norme di cui ai citati artt. 82 e 365 c.p.c. Nulla per le spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 13 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2010

 

 

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