Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18743 del 13/09/2011

Cassazione civile sez. II, 13/09/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 13/09/2011), n.18743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI RIACE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato

Rotundo Francesco, elettivamente domiciliato in Roma, via della

Divisione Torino n. 31, presso lo studio dell’Avvocato Teresa

Ermocida;

– ricorrente –

contro

V.A.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Locri, Sezione

distaccata di Siderno, n. 436 del 2008, depositata in data 29

settembre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9

giugno 2011 dal Presidente relatore Dott. Petitti Stefano;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

VELARDI Maurizio, il quale nulla ha osservato in ordine alla

relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Comune di Riace ha impugnato per cassazione la sentenza n. 436, depositata in data 29 settembre 2008, con la quale il Tribunale di Locri – Sezione staccata di Siderno ha rigettato l’appello da esso Comune proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Stilo depositata in data 28 febbraio 2007, che aveva accolto l’opposizione proposta, L. n. 689 del 1981, ex art. 22, da V. A. avverso il verbale di accertamento e contestazione, da parte della Polizia municipale di RIACE, della violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, verificatasi in data (OMISSIS);

che, a sostegno dell’opposizione, l’opponente aveva eccepito la mancata contestazione immediata della violazione, la mancata dimostrazione della corretta funzionalità del dispositivo elettronico, l’inidoneità tecnica della strumentazione di accertamento della velocità sia per mancanza di una corretta omologazione, sia per mancata taratura, nonchè vizi vari del verbale di accertamento;

che il Tribunale, dopo aver rilevato che, nel caso di specie, la violazione del limite di velocità era stata accertata a mezzo velomatic 512 e che non vi era stata contestazione immediata, ha rigettato l’appello del Comune osservando che il quadro normativo conseguente alla entrata in vigore del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 168 del 2002, esclude la sussistenza di un’arbitraria facoltà per l’amministrazione di precostituirsi un’ipotesi di deroga al principio di contestazione immediata della violazione, che costituisce ora la regola della contestazione, essendo al contrario predeterminati sia i casi che le sedi stradali interessate dall’utilizzazione degli strumenti elettronici di rilevazione della velocità;

che, nella specie, la violazione era stata accertata in un tratto di strada non ricompresa dal Prefetto tra le strade extraurbane secondarie in cui è stata accertata l’esistenza di obiettive circostanze che legittimano l’impiego di apparecchiature a distanza;

che il Tribunale ha precisato altresì di non condividere quanto affermato da Cass. n. 376 del 2008, secondo cui il disposto del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 168 del 2002, integrato con la previsione dell’art. 4, comma 2, “evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l’utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici de quibus, tra l’altro, anche in funzione del comma 4, con il quale si esclude tout court l’obbligo della contestazione immediata; la norma non pone, pertanto, un’esclusione generalizzata delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201 C.d.S., comma 1- bis);

che, in proposito, il Tribunale ha osservato che tale interpretazione avrebbe l’effetto di rimettere al mero arbitrio della P.A. la possibilità di omettere la contestazione immediata, con la conseguenza che la mera indicazione, nel verbale di contestazione, delle ragioni di cui all’art. 201 C.d.S., comma 1-bis, lett. e), non sarebbe più sufficiente a giustificare la deroga all’obbligo di contestazione immediata;

che il Comune di Riace propone un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 168 del 2002, in relazione agli artt. 200 e 201 C.d.S., nonchè violazione e falsa applicazione di tali ultime disposizioni;

che il ricorrente, a conclusione del motivo, formula il seguente quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ.:

“Si chiede di conoscere dalla Corte Suprema di Cassazione se l’installazione e l’utilizzo dell’apparecchiatura cd. autovelox del tipo che consente la determinazione dell’illecito in tempo successivo poichè il veicolo oggetto di rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari, è consentito anche sulle strade extraurbane secondarie e/o sulle strade urbane di scorrimento, di cui all’art. 2 nuovo C.d.S., comma 2, lett. c) e d) in mancanza del previo decreto prefettizio di individuazione della strada o tratti di essa D.L. n. 121 del 2002, ex art. 4, comma 2, convertito dalla L. n. 168 del 2002 e se l’utilizzo dell’apparecchiatura autovelox che consente la determinazione dell’illecito in tempo successivo poichè il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari, sulle strade extraurbane secondarie e/o strade urbane di scorrimento non preventivamente individuate dal Prefetto ai sensi del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 2, convertito dalla L. n. 168 del 2002, impone la contestazione immediata ovvero è comunque legittimo ricorrere alla cd. contestazione differita prevista dall’art. 201, comma 1-bis, nei casi e modi ivi previsti);

che l’intimata non ha svolto attività difensiva;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Il motivo appare manifestamente infondato (recte: fondato), alla luce della giurisprudenza di legittimità, la quale ha reiteratamente affermato che “il disposto del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 168 del 2002, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art. 4 – che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d’intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti “a priori” per le autostrade e per le strade extraurbane principali – evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l’utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S. (limiti di velocità e sorpasso), tra l’altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale si esclude “tout court” l’obbligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201 C.d.S., comma 1- bis” (Cass., n. 376 del 2008; Cass., n. 1889 del 2008; Cass., n. 2243 del 2008).

Il convincimento del Tribunale, che pure ha dato conto dell’orientamento affermato da Cass., n. 376 del 2008, non appare convincente, anche perchè a suo sostegno nella sentenza impugnata viene presa in considerazione la disciplina amministrativa relativa all’accertamento di infrazioni a mezzo apparecchiature elettroniche in funzione automatica, laddove nel caso di specie, così come in quelli esaminati dalle citate sentenze, l’apparecchiatura era utilizzata direttamente dagli agenti accertatori, e solo la contestazione era avvenuta in modo differito per le ragioni indicate nel verbale e puntualmente riportate nella sentenza impugnata.

Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio);

che il Collegio condivide tale proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che si deve solo precisare che la indicazione, nella relazione, secondo cui il ricorso deve ritenersi manifestamente “infondato”, appare frutto di evidente errore materiale, risultando chiaro dal tenore della relazione che la soluzione proposta dal relatore designato era quella della manifesta fondatezza del ricorso;

che, del resto, l’orientamento espresso da Cass. n. 376 del 2008 è stato più volte ribadito da questa Corte nelle sentenze citate nella relazione e da numerose altre non massimate, pronunciate in controversie analoghe alla presente;

che, quindi, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata;

che, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’opposizione proposta da V. A.;

che quest’ultima, in applicazione del principio della soccombenza, deve essere condannata al pagamento, in favore del Comune, delle spese dell’intero giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da V. A.; condanna quest’ultima al pagamento delle spese dell’intero giudizio che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in Euro 450,00, di cui Euro 50,00 per spese, Euro 150,00 per diritti, ed Euro 250,00 per onorari; per il giudizio di appello, in Euro 550,00, di cui Euro 50,00 per spese, Euro 100,00 per diritti ed Euro 400,00 per onorari di avvocato; per il giudizio di legittimità, in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge per tutti i gradi del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2011

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