Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18743 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. II, 10/09/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 10/09/2020), n.18743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20224/2019 proposto da:

H.M.I., elettivamente domiciliato in Ancona, via della

Montagnola n. 52, presso lo studio dell’avv.to PAOLO PACIARONI, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 30/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/01/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Ancona, con decreto pubblicato il 30 maggio 2019, respingeva il ricorso proposto da H.M.I., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. Il Tribunale, per quel che qui interessa, riteneva non credibile quanto dichiarato dal ricorrente il cui racconto era incongruente e poco credibile e che era venuto in Italia spinto da motivazioni essenzialmente economiche, anche al fine di sostenere la famiglia d’origine, tuttora in patria. In ogni caso, non emergeva una grave violazione dei diritti umani, ciò anche ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Con riferimento alla valutazione prognostica dell’elevata vulnerabilità per effetto dello sradicamento del richiedente dal contesto socio economico nazionale, il Tribunale precisava, da un lato, che nel paese di provenienza non venivano segnalate compromissioni all’esercizio dei diritti umani e, dall’altro, che per ottenere il permesso per motivi umanitari non era sufficiente l’esigenza di mantenersi economicamente sul territorio nazionale o l’aver intrapreso un percorso di integrazione sociale e lavorativo.

Il Tribunale nel provvedimento impugnato specificava poi in dettaglio le ragioni del rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato evidenziando che i fatti riferiti dal ricorrente in assenza di atti persecutori diretti e personali non erano riconducibili alle previsioni di cui alla convenzione di Ginevra e non erano riconducibili al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8. Quanto alle ragioni del diniego di riconoscimento della protezione sussidiaria, non sussistevano fondati motivi per ritenere sussistente il rischio effettivo di subire un grave danno come definito al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Le stesse ragioni impedivano il rilascio della protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Non era sufficiente per riscontrare una condizione di vulnerabilità effettiva una precaria condizione economica, essendo invece richiesto il rischio di esporre i cittadini stranieri a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona. Nella specie, infatti, il richiedente proveniva dal Bangladesh dove poteva essergli offerta una forma di tutela adeguata anche in considerazione dell’assenza di condizioni individuali di elevata vulnerabilità. Infatti, pur in presenza di un rapporto di lavoro anche piuttosto stabile non si realizzava una sproporzione tra il contesto di vista vissuto e quello nel quale egli avrebbe dovuto vivere in caso di rimpatrio, potendo godere in patria di una vita comunque dignitosa.

3. H.M.I. ha proposto ricorso avverso la suddetta pronuncia sulla base di quattro motivi di ricorso.

4. Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: vizio di ultra petizione o extra petizione del provvedimento impugnato in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4: nullità della sentenza impugnata.

Il Tribunale di Ancona avrebbe violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., decidendo in merito al riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi dell’art. 1 della convenzione di Ginevra del 1951 in assenza di specifica domanda in tal senso da parte del ricorrente.

1.1 Il primo motivo è infondato.

Al di là del difetto di interesse del ricorrente in relazione al motivo in esame, deve comunque osservarsi che lo status di rifugiato deve essere comunque valutato dal giudice anche in presenza della sola domanda di protezione sussidiaria in quanto può essere ammesso a tale forma di protezione soltanto colui il quale non sia in possesso dei requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione della legge ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

La declaratoria di rigetto della domanda di protezione del ricorrente si è fondata unicamente sulla sua condizione soggettiva che lo ha spinto a lasciare il paese di origine senza alcun riferimento alla situazione di instabilità sociopolitica e di violenza indiscriminata del Bangladesh.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di legge ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, art. 6, comma 2 e art. 14, lett. c).

Il Tribunale di Ancona avrebbe pronunciato il rigetto della domanda senza accertare l’effettività della tutela offerta dalle forze dell’ordine della magistratura in Bangladesh in relazione al rischio di gravi persecuzioni che il ricorrente correrebbe in patria. Non sarebbe stata formulata, durante l’audizione, neanche una domanda sulle ragioni che avevano indotto il richiedente a non rivolgersi alla polizia per denunciare l’aggressione e le violenze subite ad opera dei fratelli della sua fidanzata.

Nella specie il ricorrente in caso di rimpatrio sarebbe esposto ad un grave rischio di minaccia per la sua incolumità e dunque il provvedimento del Tribunale sarebbe incorso nel vizio di violazione di legge come sopra indicato.

3.1 Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Il Tribunale si è pronunciato sulla domanda di protezione sussidiaria anche sulla base del report EASO del dicembre 2017 disponibile dal 28 agosto 2018 dal quale emergeva una situazione critica soprattutto nei confronti del partito islamista, e le iniziative esplicite verso il dissenso riguardavano solo i vertici del BNP ritenendo di doversi escludere la protezione sussidiaria per l’insussistenza dei presupposti di cui alle lett. a e b dell’art. 14 D.Lgs., quali il pericolo di condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente. Il Tribunale ha anche escluso la presenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato in Bangladesh ai sensi della successiva lett. c dell’art. 14 citato.

Le ragioni poste a fondamento del rigetto della domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), dunque, sono costituite dalla mancanza di elementi che facciano ritenere particolarmente a rischio la situazione del ricorrente in relazione alla generale situazione del paese di provenienza, non essendo la situazione riscontrata in Bangladesh, assimilabile ad altri paesi caratterizzati da ben diverse realtà.

I giudici del merito hanno messo in luce l’insussistenza di indici specifici di pericolosità, e a fronte dei puntuali contenuti del provvedimento impugnato, che ha richiamato specifiche fonti che escludono l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata nel Paese di origine, le deduzioni del ricorrente appaiono estremamente generiche e non risultano decisive in quanto non vengono dedotte situazioni di violenza idonee ad integrare neanche il presupposto previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 1, D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1 ter.

Il ricorrente evidenzia l’erroneità della decisione di rigetto della protezione per motivo umanitari fondata sull’esistenza di strumenti istituzionali con funzione di protezione dei propri membri nel paese di origine cui conseguiva l’insussistenza di una generale condizione di elevata vulnerabilità all’esito del rimpatrio.

Il Tribunale di Ancona avrebbe disatteso l’elaborazione giurisprudenziale raggiunta sulla interpretazione dei requisiti richiesti per ottenere la protezione umanitaria residuale con riferimento al Bangladesh. Peraltro, non si sarebbe tenuto conto del percorso di inclusione sociale del richiedente, ingiustamente vanificato in caso di rimpatrio.

4.1 Il quarto motivo è infondato.

La valutazione di affidabilità del dichiarante è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici indicati all’interno del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di criteri generali di ordine presuntivo idonei a illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese (Cass. 20580/2019); non si presta a censure l’assunto della corte distrettuale secondo cui il solo rinvio fatto dal migrante al contesto storico e sociale in cui si sarebbe verificata la sua vicenda non è sufficiente ad avvalorarne la credibilità, dato che la norma espressamente prevede, nel caso in cui gli assunti del dichiarante non siano suffragati da prove, che gli stessi possano essere considerati veritieri all’esito di una valutazione ad ampio spettro involgente la sua condotta – tenuto conto di ogni ragionevole sforzo fatto per circostanziare la domanda (lett. a), dell’avvenuta produzione di tutti gli elementi in suo possesso e dell’offerta di idonea giustificazione della mancanza di elementi significativi (lett. b), della coerenza e plausibilità del racconto (lett. c) e dei tempi di presentazione della domanda (lett. d) – e i riscontri disponibili, anche tramite le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso (lett. c ed e); la valutazione di affidabilità del dichiarante deve pertanto essere compiuta in modo unitario, tenendo conto del rispetto delle condizioni soggettive di credibilità contenute nella norma e dei riscontri oggettivi disponibili (Cass. 8282/2013); ne consegue che la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente asilo non può essere legata alla mera corrispondenza fra la sua narrazione e le condizioni generali del paese di provenienza, poichè tale contesto assume valore a riscontro delle condizioni soggettive di credibilità e non di per sè al fine di avvalorare un racconto che intrinsecamente delle stesse sia privo.

Il Tribunale, dunque, ha constatato la non credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo alla stregua dei criteri indicati nell’art. 3, comma 5, D.Lgs. e, di conseguenza ha ritenuto che non sussistevano specifiche situazioni soggettive che legittimassero la concessione della protezione richiesta, peraltro neanche non desumibili dal generico riferimento alla situazione del Bangladesh paese di provenienza

Tale giudizio si è fondato anche sulla specifica condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente unita alla valutazione delle condizioni generali del paese di origine che escludevano una particolare condizione di vulnerabilità.

A fronte di questi argomenti il ricorrente sì limita a lamentare una mancata valutazione sulla mancanza di strumenti istituzionali con funzione di protezione dei propri membri in Bangladesh, a fronte della opposta statuizione del Tribunale.

5. Il ricorso è rigettato.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2100 più SPAD;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

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