Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18742 del 19/08/2010

Cassazione civile sez. I, 19/08/2010, (ud. 13/07/2010, dep. 19/08/2010), n.18742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

A MOTIVAZIONE SUCCINTA

sul ricorso proposto da:

S.M. elettivamente domiciliato in ROMA, via Pieve di Cadore

30 presso l’avv. Gualtieri Giuseppe e rappresentato e difeso dal

predetto, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno — Prefetto di Brescia;

– intimati –

avverso il decreto del Giudice di Pace di Brescia n. 138 cron.

depositato il 21.11.2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13.7. 2010 dal Cons. Dott. Luigi MACIOCE;

udito l’avv. A. Taverniti, in sostituzione del’avv. Gualtieri, che ha

chiesto l’accoglimento;

sentito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. dott. Gambardella

Vincenzo, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice di Pace di Brescia , esaminando l’opposizione proposta dal cittadino (OMISSIS) S.M. avverso l’atto comunicato il 11.10.2007 con il quale il Prefetto di Brescia aveva disposto la sua espulsione dal territorio nazionale per sottrazione ai controlli di frontriera all’atto dell’ingresso in Italia, per incertezza sulla sua identita’ e per soggiorno irregolare, ha rigettato il ricorso sul rilievo che, da un canto, il suo permesso di soggiorno era stato debitamente revocato con atto la cui efficacia non era stata sospesa dal TAR e, dall’altro canto, non sussisteva alcuna possibilita’ di sindacare la valutazione di pericolosita’ effettuata dall’Amministrazione senza che rilevassero vizi dell’atto incidenti sui diritti della difesa.

Per la cassazione di tale decreto S.M. ha proposto ricorso il 1/10/2008 – al quale gli intimati non hanno opposto difese – lamentando l’illegittimita’ del decreto del GdP per non avere quel giudice, nel sindacato di legittimita’ del decreto espulsivo, svolto i doverosi controlli sul radicamento sociale e familiare del soggetto espulso. Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione in forma succinta, stante la presenza di precedenti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e’ privo di alcun fondamento posto che pretende (vd.

quesiti a pag. 15) che il controllo del GdP sul decreto espulsivo emesso D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 2, lett. B si estenda alla valutazione di condizioni di meritevolezza in fatto di un trattenimento in Italia, condizioni, afferenti il radicamento del nucleo familiare, che nella legge non hanno rilievo alcuno fatta salva la ipotesi della espulsione di straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o del suo familiare ricongiunto (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2007, art. 2 in ordine al quale si richiama Cass. n. 5324 del 2008).

E tale ipotesi non e’ ricorrente nella specie, ove si allega che S.M. permaneva da circa 17 anni nella irregolare presenza in Italia, ivi avendo consolidato il suo nucleo familiare senza mai aver sanato la sua posizione, avvalendosi delle disposizioni di sanatoria via via succedute (il D.P.C.d.M. 16 ottobre 1998, il D.L. n. 195 del 2002, art. 1 conv. in L. n. 222 del 2002 e il D.L. n. 78 del 2009, art. 1 conv. in L. n. 102 del 2009).

Si rigetta il ricorso per manifesta infondatezza, senza regolare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2010

 

 

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