Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18742 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 18742 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: DE GREGORIO FEDERICO

ORDINANZA

sul ricorso 13902-2013 proposto da:
DELL’AMICO

MARINA

C.F.

DLLMEN73C24B832P,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195,
presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA,
rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO LALLI
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2018
795

ESSELUNGA

S.P.A.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA SALARIA 332, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE DE MAJO, rappresentata e
difesa dall’avvocato VITTORIO BECHI giusta delega in

Data pubblicazione: 13/07/2018

atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 535/2012 della CORTE D’APPELLO

di GENOVA, depositata il 24/05/2012 R.G.N. 930/2011.

ad.za 21- ■ )2- I

/ r.g. n. I 3902_ ■ 3

LA CORTE visti gli atti e sentito il consigliere relatore
RILEVATO che
con sentenza n. 535 in data 9 – 24 maggio 2012, la Corte di Appello di Genova rigettava il
gravame interposto da DELL’AMICO Marina contro ESSELUNGA S.p.a., avverso la pronuncia del
Tribunale di Massa, con la quale era stata respinta la domanda dell’attrice, volta ad ottenere il

convenuta per il periodo tre giugno – 28 settembre 2003, con conseguente conversione in
rapporto a tempo indeterminato fulltime, mentre in seguito la stessa era stata assunta a
tempo indeterminato, però dall’Il ottobre 2003, ma con orario parziale;
avverso la suddetta pronuncia proponeva ricorso per cassazione la DELL’AMICO, come da atto
del 24-05-2013, affidato ad un unico motivo variamente articolato, cui ha resistito, mediante
controricorso la società ESSELUNGA, la quale ha poi depositato con memoria ex art. 380 bis
c.p.c. verbale di conciliazione formalizzato in sede sindacale il 28 luglio 2015,

laddove

nell’ambito della transazione generale novativa la lavoratrice rinunciava agli atti, all’azione ed
alle domande ed ai sottostanti diritti azionati con il ricorso introduttivo del giudizio (n. r.g.
515/09 Tribunale Massa attualmente pendente davanti a questa Corte di Cassazione;
sono stati comunicati rituali e tempestivi per la fissata adunanza;
CONSIDERATO
pertanto (cfr., tra le altre, Cass. lav. n. 16341 del 13/07/2009), che la produzione, nel corso
del giudizio di cassazione, del verbale di conciliazione tra le parti dimostra che è venuto meno
l’interesse della ricorrente all’impugnazione, con la conseguenza che la stessa finisce con il
divenire inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, dovendosi
valutare la sussistenza dell’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, avuto riguardo
non solo al momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche a quello della
decisione;
che, quindi, anche nella specie va pronunciata la declaratoria di cessazione della materia del
contendere, avuto altresì riguardo alla compensazione delle spese, per questo giudizio di
legittimità, come per legge, alla stregua di quanto stabilisce l’ultimo comma dell’art. 92 c.p.c.
(Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse

1

riconoscimento della nullità del termine finale apposto al contratto stipulato con la società

ad.za 21

abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione),

■ 12- 18 /

I 3902- I

non ravvisandosi,

comunque, nel caso in esame le formalità richieste dalla legge, tali da poter giustificare una
pronuncia di estinzione per effetto di rituale ed univoca rinuncia, ai sensi degli artt. 390 e 391
del codice di rito;
nella specie, infine, alla stregua pure dell’anzidetta declaratoria, non è applicabile l’art. 13

allorquando l’impugnazione venga disattesa, perché interamente infondata nel merito, ovvero
siccome inammissibile o improcedibile, per motivi di rito, diversi comunque dal sopravvenuto
difetto dell’interesse ad agire o ad impugnare.

P.Q. M .
la CORTE dichiara CESSATA la MATERIA del CONTENDERE

comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002 (in tema di raddoppio del contributo unificato),

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