Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18742 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. II, 10/09/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 10/09/2020), n.18742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20172/2019 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in Milano, Corso Venezia

24, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO LUIGI BERSANI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS),

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 14/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/01/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Milano, con decreto pubblicato il 14 maggio 2019, respingeva il ricorso proposto da P.S., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. Il Tribunale, per quel che qui interessa, riteneva credibile quanto dichiarato dal ricorrente circa le sue origini di provenienza dal Bangladesh e, in particolare, dalla zona di Pabna, sicchè era rispetto a tale paese che doveva valutarsi la condizione personale del richiedente.

Ciò premesso il giudicante riteneva che il racconto fornito da quest’ultimo non era nel complesso credibile, con particolare riferimento alle aggressioni subite da parte di membri del partito (OMISSIS) o da altri gruppi criminali, pur dovendosi ritenere che il ricorrente apparteneva al (OMISSIS), ma come esponente minore e con scarsa partecipazione all’attività politica.

Inoltre, la descrizione delle minacce e delle aggressioni subite era del tutto generica, priva di elementi di dettaglio, senza riscontri sufficienti, neanche sulla base della documentazione medica prodotta. Neanche erano credibili le dichiarazioni relative all’estorsione e alle minacce subite dal ricorrente e dai suoi familiari dal gruppo di criminali denominati (OMISSIS) e peraltro tali minacce non sarebbero state rilevanti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Quanto alla protezione sussidiaria le condizioni del paese d’origine non potevano ritenersi di pericolo generale e indiscriminato, in tal senso il Tribunale faceva riferimento a fonti internazionali che, pur evidenziando una situazione di innegabile criticità, non era comunque tale da poter essere qualificata come di conflitto armato interno.

Non ricorrevano, infine, neanche i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in quanto non vi erano motivi impeditivi ad un ritorno del paese di origine ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Testo Unico di Immigrazione (ratione temporis applicabile) non essendo sufficiente lo svolgimento di attività lavorativa, senza altri elementi, quali la convivenza con membri della famiglia o la conoscenza della lingua italiana.

3. P.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto provvedimento sulla base di tre motivi.

4. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5 e artt. 7 e 8.

Il ricorrente censura in particolare la motivazione del decreto sulla mancanza di credibilità del ricorrente, avendo il Tribunale effettuato una superficiale ricostruzione dei fatti basata su una valutazione contra legem sia rispetto alla sua partecipazione al partito politico di opposizione, sia riguardo alle aggressioni e minacce subite, anche tenuto conto dei certificati medici prodotti. Il giudizio negativo si fonderebbe quindi su ricostruzioni illogiche originate da un palese travisamento dei fatti.

1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Le dichiarazioni del richiedente sono state giudicate inattendibili secondo i parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), ed in applicazione dei canoni di ragionevolezza e dei criteri generali di ordine presuntivo, l’accertamento così compiuto dal giudice di merito integra un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. ex multis Cass., 21/11/2018, n. 30105, Cass. 12-11-2019, n. 29279). Nel caso di specie, la critica formulata nel motivo costituisce una mera contrapposizione alla valutazione che il giudice di merito ha compiuto nel rispetto dei suddetti parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure censurata mediante allegazione di fatti decisivi emersi nel giudizio che sarebbero stati ignorati dal giudice di merito.

Il Tribunale ha tenuto conto anche della documentazione medica prodotta come si legge a pagina cinque del decreto impugnato, ritenendola inidonea a fornire la prova delle minacce delle aggressioni raccontate da richiedente rimaste generiche e prive di elementi di dettaglio.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7,8 e 19.

Il ricorrente censura la motivazione del decreto che ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato alla luce della situazione politica del Bangladesh, caratterizzata da un’apparente democrazia e dal forte contrasto tra il partito di governo e quello di opposizione al quale il ricorrente appartiene, causa principale degli atti persecutori e delle minacce subite da lui personalmente e dai suoi familiari.

Il ricorrente ha prodotto anche documentazione integrativa dalla quale emergerebbe la situazione del Bangladesh e la violenza esercitata nei confronti degli oppositori politici anche nel periodo successivo all’elezione del dicembre 2018. Inoltre, il giudicante non avrebbe tenuto conto delle condizioni personali del richiedente di scarsa scolarizzazione, di fuga dal proprio paese, di violenze subite nel viaggio verso l’Italia e del lavoro trovato nel paese.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1.

Il ricorrente censura la motivazione del decreto che ha ritenuto di non concedere la protezione umanitaria, non ravvisando le condizioni di vulnerabilità dell’odierno ricorrente sulla base del fatto che egli sul territorio dello Stato si sia solo limitato all’attività lavorativa, tralasciando una ponderata valutazione circa ulteriori elementi essenziali ai fini di una giusta decisione ovverosia le condizioni in cui versa il ricorrente di significativo ridimensionamento peggio delle stesse nel caso di rimpatrio.

3.1 Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

Il Tribunale di Milano da un lato ha ritenuto non credibile il racconto del ricorrente e, dall’altro ha ritenuto che i fatti lamentati non costituissero un ostacolo al rimpatrio nè integrassero un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali.

La pronuncia risulta del tutto conforme ai principi di diritto espressi da questa Corte, atteso che quanto al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, esso può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale (Cass. n. 4455 del 2018), che, tuttavia, nel caso di specie è stata esclusa.

Ora, il ricorrente non ha dedotto alcunchè quanto alla specifica lesione della sfera dei propri diritti personalissimi, limitandosi ad un riferimento alla situazione del Bangladesh. Il tema della generale violazione dei diritti umani nel Paese di provenienza costituisce senz’altro un necessario elemento da prendere in esame nella definizione della posizione del richiedente: tale elemento, tuttavia, deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale dell’istante, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 2007, art. 5, comma 6, che nel predisporre uno strumento duttile quale il permesso umanitario, demanda al giudice la verifica della sussistenza dei “seri motivi” attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso, quali, ad esempio, le ragioni che indussero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese e le circostanze di vita che, anche in ragione della sua storia personale, egli si troverebbe a dover affrontare nel medesimo Paese, con onere in capo al medesimo quantomeno di allegare i suddetti fattori di vulnerabilità (cfr. Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455). Inoltre, l’accertata situazione sostanzialmente stabile, dal punto di vista della violenza e degli scontri armati, nella regione di provenienza dell’istante, e che ha indotto il Tribunale a denegare la protezione sussidiaria, non impedirebbe di certo al medesimo, stante la sua giovane età e le sue buone condizioni di salute, il reinserimento sociale e lavorativo nel suo Paese; nè in questa sede il ricorrente ha fornito elementi che consentano una diversa valutazione. Giova aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza n. 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l’orientamento di questo giudice di legittimità in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto, così facendo, “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.

In conclusione il decreto del tribunale risulta puntualmente motivato in fatto circa l’inattendibilità del racconto, e tanto è dirimente per escludere ogni conseguenza in ordine al paventato (e qui ulteriormente insistito) rischio di compromissione dei diritti umani in conseguenza della vicenda dedotta; difatti il suaccennato rischio è stato allegato non come endemico rispetto a una situazione di violenza indiscriminata – che è stata peraltro altresì esclusa a fronte della domanda di protezione sussidiaria, con statuizione neppure impugnata -, ma come giustappunto consequenziale alla vicenda specifica, la quale vicenda è stata ritenuta dal tribunale inverosimile; L’anzidetta considerazione assorbe ogni questione, ancorchè dovendosi aggiungere che il tribunale ha pure motivatamente escluso la condizione di vulnerabilità in ragione del mantenimento da parte del richiedente di solidi legami familiari in Bangladesh.

4. Il ricorso è rigettato.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA