Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18742 del 05/09/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 18742 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 5151-2010 proposto da:
DEL PRETE ANTONIETTA, CRISTIANO ANGELINA, CRISTIANO
GENNARO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA
CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato AGNESE
LATERZA CRISTOFARO, rappresentati e difesi
dall’avvocato D’ACUNTO GIUSEPPE giusta delega a
margine;
– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DI AVERSA, EQUITALIA POLIS SPA;
– intimati aversola.pntenza n. 82/2009 della COMM.TRIB.REG. di

Data pubblicazione: 05/09/2014

NAPOLI, depositata il 27/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/05/2014 dal Consigliere Dott.

MARIO

CIGNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

< r. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La CTP di Caserta accoglieva il ricorso proposto da Del Prete Antonietta, Cristiano Gennaro e Cristiano Angelina, nella qualità di eredi di Cristiano Arcangelo, nei confronti di cartelle di pagamento ex art. 36 bis dpr 602/1973 per IRPEF 1998. Con sentenza depositata il 27-3-2009 la CTR di Napoli dichiarava inammissibile il ricorso proposto in primo grado; in particolare la CTR, in accoglimento di specifica eccezione già sollevata in primo grado era stato presentato all'Ufficio in fotocopia e manchevole anche delle pagine interne. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per Cassazione Del Prete Antonietta, Cristiano Gennaro e Cristiano Angelina, nella qualità di eredi di Cristiano Arcangelo, affidato ad un motivo; l'Agenzia delle Entrate di Aversa ed Equitalia Polis di Caserta non svolgevano attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso i contribuenti, denunziando -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione dell'art. 22 d.lgs 546/1992, deducevano che la costituzione in giudizio presso la segreteria, avvenuta con il deposito dell'originale del ricorso regolarmente sottoscritto, sanava la notifica all'Agenzia del ricorso in fotocopia. Il motivo è inammissibile. Per condiviso principio già affermato da questa Corte, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza. Nel caso di specie la CTR ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto in primo grado dai contribuenti non solo perché presentato all'Ufficio in fotocopia ma anche perchè manchevole delle pagine interne; siffatto ultimo motivo di inammissibilità, costituente autonoma ratio decidendi, idonea da sola a fondare la decisione, non è stato oggetto di specifica censura; di conseguenza, in base al su esposto principio, è da ritenersi divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, con conseguente difetto di interesse alla proposizione di doglianza concernente l'altra ed autonoma ratio decidendi. Il ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese, non avendo l'Agenzia delle Entrate di Aversa ed Equitalia Polis di Caserta svolto attività difensiva in questa sede. dall'Agenzia delle Entrate, rilevava che il detto ricorso, in violazione degli artt. 18 e 22 d.lgs 546/1992, P. q. M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma in data 15-5-2014 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

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