Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18741 del 27/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 27/07/2017, (ud. 05/07/2017, dep.27/07/2017),  n. 18741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15820-2016 proposto da:

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo

studio dell’avvocato GIANDOMENICO CATALANO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LORELLA FRASCONA’;

– ricorrente –

contro

F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CERRITO CARLO;

– controricorrente –

nonchè contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante, in proprio e quale procuratore della SOCIETA’

DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO rappresentato e difeso dagli avvocati

GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO,

EMANUELA DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO;

– ricorrente successivo –

nonchè contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2930/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. GHINOY PAOLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. il Tribunale di Cassino rigettava l’opposizione proposta da F.R. avverso l’iscrizione dell’ipoteca legale effettuata a seguito di mancato pagamento di cartelle di pagamento per pretese vantate dall’Inps e dell’Inail. La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale, dichiarava prescritto il credito contributivo e, per l’effetto, annullava l’iscrizione ipotecaria e ne ordinava la cancellazione, rilevando che le cartelle esattoriali erano state notificate rispettivamente in data 2/4/2002 e 18/1/2001, mentre la notifica dell’iscrizione ipotecaria era avvenuta in data 24/10/2007, oltre il termine quinquennale.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso principale l’Inail e successivo ricorso autonomo l’Inps (da qualificarsi come ricorso incidentale, considerato che ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorchè proposto con atto a sè stante, in ricorso incidentale, v. Cass. 04/12/2014 n. 25662). Entrambi i ricorrenti contestano l’applicazione della prescrizione quinquennale ai crediti azionati con la cartella esattoriale non opposta, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, in relazione all’art. 2953 c.c., ed anche dell’art. 474 c.p.c.. L’Inail ha depositato anche memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

3. Ha resistito con unico controricorso F.R., mentre l’Inps ha depositato procura in calce al ricorso dell’Inail. Equitalia Sud s.p.a. è rimasta intimata.

4. I due ricorsi sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c..

5. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. il ricorso principale e quello incidentale sono manifestamente infondati, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 che, con riferimento a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ha chiarito che la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

2. Dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, la soluzione adottata dalla Corte territoriale risulta corretta e conforme a diritto.

3. Per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore, entrambi i ricorsi, manifestamente infondati, vanno rigettati con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5. Le spese del giudizio devono essere compensate, in considerazione del recente arresto delle Sezioni unite che ha risolto la questione controversa.

4. Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

Rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA