Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18741 del 23/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 23/09/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 23/09/2016), n.18741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9944/2013 proposto da:

F.P., (OMISSIS), F.L. (OMISSIS), F.C.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA C. MIRABELLO 18,

presso lo studio dell’avvocato MARIA LUISA JAUS RICHIELLO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZA IAUS giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.R., A.R., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA BOEZIO 22, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MIGLIORATI,

rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO CHIUSOLO giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4372/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato IAUS LORENZA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. F.P., F.C. e F.L. hanno proposto ricorso per cassazione contro A.R. e P.R. avverso la sentenza del 13 settembre 2009, con cui la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il loro appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 607 del 6 aprile 2011, aveva disposto, in parziale accoglimento della domanda proposta in via principale dai qui intimati l’annullamento ai sensi dell’art. 1394 c.c., del contratto concluso il (OMISSIS) per atto Notar C. rep. (OMISSIS), racc., (OMISSIS), con cui F.P. in nome e per conto di A.R. e P.R. aveva venduto a F.C. e F.L. la quota parte di un appezzamento di terreno, nonchè dichiarato la risoluzione per inadempimento del contratti di mandato tra gli attori e F.P. per grave inadempimento degli obblighi di cui all’art. 1710 c.c., ed inoltre accolto una domanda riconvenzionale di F.P. per la restituzione una somma di danaro.

p.2. Al ricorso per cassazione hanno resistito con congiunto controricorso l’ A. e la P..

p.3. Fissata l’udienza del 17 novembre 2015 per la trattazione del ricorso e depositate memorie dalle parti, veniva in essa disposto rinvio a nuovo ruolo su concorde richiesta delle parti, che adducevano di avere raggiunto un accordo transattivo che era in fase di perfezionamento.

p.4 La trattazione del ricorso veniva rifissata per l’odierna udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. In data 11 febbraio 2016 è stato depositato in cancelleria dal difensore dei ricorrenti, un atto che, insieme ad altri contenuti relativi a rinunce ad altri giudizi fra le parti, contiene una dichiarazione di rinuncia dei ricorrenti agli atti del giudizio di cassazione e la sua accettazione da parte dei resistenti.

L’atto è sottoscritto da tutte le parti e dai loro difensori e vi si chiede la declaratoria della estinzione del giudizio di cassazione con compensazione delle spese.

p.2. Stante la provenienza dell’atto da tutte le parti, la rinuncia appare rituale e dev’essere dichiarata l’estinzione del processo di cassazione, senza statuizione sulle spese, attesa l’accettazione dei resistenti (art. 391 c.p.c., comma 4).

p.3, Nell’atto di rinuncia si chiede inoltre a questa Corte di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Latina di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale del (OMISSIS), reg. part. (OMISSIS), reg. gen. (OMISSIS), introduttiva del giudizio di primo grado.

La richiesta dev’essere accolta a norma dell’art. 2668 c.c., comma 2 atteso che è stato già statuito che “La necessità di assicurare l’economia dei giudizi e di interpretare le norme processuali – in conformità con l’art. 111 Cost. – nel senso di garantire la ragionevole durata del processo comporta che, anche nel giudizio di cassazione, nell’ipotesi di estinzione per rinunzia o inattività delle parti, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2668 c.c., a condizione, tuttavia, che sussista una concorde richiesta delle parti anche posteriore al giudizio di legittimità” (Cass. n. 13715 del 2013).

PQM

La Corte, visto l’art. 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio di cassazione. Nulla per le spese a norma dell’art. 391 c.p.c., comma 4. Visto l’art. 2668 c.p.c., comma 2, ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Latina di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale del (OMISSIS), reg. part. (OMISSIS), reg. gen. (OMISSIS).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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