Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18741 del 19/08/2010
Cassazione civile sez. I, 19/08/2010, (ud. 13/07/2010, dep. 19/08/2010), n.18741
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
A MOTIVAZIONE SUCCINTA
sul ricorso proposto da:
B.S. elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
cancelleria della Corte di Cassazione e difeso da sè medesimo;
– ricorrente –
contro
Prefetto di Milano;
– intimato –
avverso il decreto del Giudice di Pace di Milano depositato il
24.07.2008 udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13.7.2010 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;
sentito il P.G. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Gambardella
Vincenzo che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di Pace di Milano, esaminando l’opposizione proposta dal cittadino egiziano B.S. avverso l’atto comunicato il 19.5.2008 con il quale il Prefetto di Milano aveva disposto la sua espulsione dal territorio nazionale per sottrazione ai controlli di frontiera all’atto dell’ingresso in Italia, ha rigettato il ricorso sul rilievo che, da un canto, era stato dato nulla osta alla espulsione da parte dell’A.G. procedente a suo carico e, dall’altro canto, non sussisteva alcun diritto dello straniero al trattenimento in un CIE. Per la cassazione di tale decreto B.S. ha proposto ricorso personalmente il 22/9/2008 – al quale l’intimato Prefetto non ha opposto difese – lamentando l’inefficacia del decreto per sua mancata adozione nei 20 giorni dal deposito del ricorso e preliminarmente chiedendo la nomina di un difensore d’ufficio. Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione in forma succinta stante l’esistenza di precedenti.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, posto che esso è stato proposto dal ricorrente B. di persona in assenza di alcun personale titolo abilitativo alla sua proposizione e con mera irrituale elezione di domicilio presso difensore in Milano. La evidenza del vizio dell’atto, affetto da violazione dell’art. 82 c.p.c., comma 3 e dell’art. 365 c.p.c., sul quale si e pronunziata questa Corte a S.U. con la sentenza n. 3396 del 2008, rende anche superflua l’esigenza di rinnovare l’avviso di udienza al ricorrente presso la cancelleria della Corte (avendo la cancelleria sol tentato l’avviso presso il domicilio milanese del ricorrente), ritenendo il Collegio di dare seguito all’assai recente indirizzo delle Sezioni Unite di questa Corte. E’ stato infatti affermato (S.U. n. 6826 del 2010) che nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso (nel caso trattavasi della palese inidoneità del quesito di diritto), di definire con immediatezza il procedimento, senza disporre incombenti che si risolvano in un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio (nel caso si verteva in tema di preventiva integrazione dei contraddicono nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risultava essere stato notificato). E non è chi non veda come a tal genere di inutili ritardi nella definizione si ascriverebbe il rinvio a nuovo ruolo per il nuovo avviso in cancelleria di un ricorso inammissibile per violazione delle norme di cui ai citati artt. 82 e 365 c.p.c. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2010