Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18741 del 13/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 18741 Anno 2018
Presidente: BERRINO UMBERTO
Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA

SENTENZA

sul ricorso 3409-2013 proposto da:
PASTICCERIA ANGELA SRL (già Pasticceria Angela di
Littera Giovanni & C. snc) 00978800498, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso
lo studio dell’avvocato ALBERTO ANGELETTI, che la
2018
668

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITO
VANNUCCI, giusta mandato in atti;
– ricorrente contro

ISTITUTO

NAZIONALE

DELLA

PREVIDENZA

SOCIALE

Data pubblicazione: 13/07/2018

(I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro
tempore, in proprio e quale procuratore speciale della
Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS
(S.C.C.I.) S.p.A., elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA
D’ALOISIO e LELIO MARITATO, giusta mandato in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 738/2012 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 13/07/2012 r.g. n.
1617/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/02/2018 dal Consigliere Dott.
MARGHERITA MARIA LEONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato LELIO MARITATO.

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli

RG. n. 3409/2013

FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Firenze con la sentenza n. 738/2012, riformando in
parte la sentenza del Tribunale di Livorno, in accoglimento della eccepita
decadenza, aveva annullato il ruolo di cui alla cartella esattoriale impugnata
dalla Pasticceria Angela di Littera Giovanni e C. s.n.c , contestualmente
pronunciando , in sede di accertamento del credito contributivo,e
dichiarando dovute all’Inps le somme di cui al verbale di accertamento
17.12.2004 nella misura accertata e quantificata dalla sentenza di primo
grado.
La Corte territoriale aveva ritenuto, sulla base dei documenti contrattuali
presenti in atti e delle dichiarazioni dei lavoratori rilasciate in sede di
Verbale di accertamento, che i rapporti di lavoro intercorsi con i lavoratori
presenti al momento dell’accertamento, non fossero coincidenti con lo
schema contrattuale di lavoro autonomo formalmente stipulato; aveva
quindi valutato sussistente l’obbligo contributivo a carico della Pasticceria,
condannando quest’ultima al pagamento delle somme già accertate dal
Tribunale .
La Pasticceria Angela srl proponeva ricorso affidandolo a 3 motivi.
L’Inps resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)-Con il primo motivo e’ denunciata la violazione falsa applicazione dell’art.
132 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per aver, la Corte, ritenuto
che la decadenza prevista dall’art. 25 D.Igs n. 46/99 avesse natura
meramente processuale senza peraltro esplicitato le ragioni determinative di
siffatte affermazioni e valutazioni.
Si osserva a riguardo che in realtà la Corte territoriale ha dichiarato la
decadenza dell’Inps dall’iscrizione a ruolo anche rilevando l’ammissione in
tal senso dello stesso istituto previdenziale. Risulta chiaro che, se pur non
interamente articolato l’iter argomentativo, la adesione alla tesi dell’Inps,
espressamente specificata, rendeva evidente la scelta adottata nella
pronuncia di decadenza. Cio’ esclude quindi il vizio denunciato e rende
infondato il motivo.

1

,

RG. n. 3409/2013

Peraltro parte ricorrente in questa sede non ha censurato l’erroneità della
decisione ( ma solo la carenza di motivazione) con cio’ evidenziando
comunque carenza di interesse ad una differente statuizione.
2)- Con il secondo motivo e’ dedotta la violazione e falsa applicazione degli
artt. 25 e art. 17 D.Igs n.46/99, art. 37 e 24 D.Igs n.46/99 art. 13 comma
6 I.n. 448/98 in relazione all’art. 360 n, 3 c.p.c.., in quanto la Corte lie

domanda dell’Inps di accertamento e condanna al pagamento delle somme
di cui al verbale, nonostante l’Istituto fosse decaduto dalla possibilità di
iscrivere a ruolo le suddette pretese.
Questa Corte ha chiarito che ” In tema di riscossione di contributi e premi
assicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale che ritenga
illegittima l’iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale
esecutivo sull’impugnazione dell’accertamento) non può limitarsi a
dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza
della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi
principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo”. Cass. n.
14149/2012; conf. Cass. n. 774/2015).
Il principio enunciato evidenzia il perimetro di giurisdizione assegnato al
giudice in sede di opposizione alla cartella esattoriale , non limitato alla sola
iscrizione a ruolo ma all’accertamento di merito del credito in origine
vantato. Il motivo risulta infondato.
3)-

Con il terzo motivo la società ha dedotto la violazione e falsa

applicazione degli artt. 36 e 132 n. 4 c.p.c. e 24 D.Igs n. 46/99 in relazione
all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p,c., non avendo, la Corte territoriale, esaminato e
valutato le preliminari eccezioni di inammissibilità e/o improponibilità
sollevate dalla società con riferimento alla domanda riconvenzionale
proposta in primo grado dall’Inps e riproposta con appello incidentale.
Il motivo risulta inammissibile poiche’ alcuna indicazione è stata inserita nel
ricorso circa le modalità ed i contenuti delle richiamate eccezioni.
Questa Corte, a riguardo ha chiarito che “nel giudizio di cassazione, viola il
principio di autosufficienza il motivo di ricorso incidentale con il quale si

2

avrebbe erroneamente ritenuto di poter esaminare ed accogliere la

RG. n. 3409/2013

faccia valere una questione pregiudiziale di rito, già disattesa dal giudice di
secondo grado, senza riportare l’esatta formulazione della relativa eccezione
sollevata, in appello, nella prima udienza di comparizione, ovvero riproposta
in sede di precisazione delle conclusioni”( Cass. n. 22000/16; Cass. n.
21083/2014).
Il ricorso deve essere rigettato.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità, in favore del contro-ricorrente,liquidate in
complessivi E. 3.500,00 per compensi ed E. 200,00 per esborsi spese
forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma in ca fra di consiglio in data 14 febbraio 2018.
,

P.Q.M.

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