Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18741 del 05/09/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 18741 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 23553-2008 proposto da:
CASA

DI CURA CASCINI SRL in persona del legale

rappresentante pro tempore, MUSCOLO FIDELIA, CASCINI
VINCENZO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ORTI
DELLA FARNESINA 155, presso lo studio dell’avvocato
ZHARA BUDA CLAUDIA, rappresentati e difesi dagli
2014
1801

avvocati FALCONE GIUSEPPE, LA ROSA SALVATORE giusta
delega a margine;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

Data pubblicazione: 05/09/2014

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente avverso la sentenza n. 374/2007 della COMM.TRIB.REG.
di CATANZARO, depositata il 10/04/2008;

udienza del 15/05/2014 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
uditi per il ricorrente gli Avvocati FALCONE e LA
ROSA che hanno chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato CAMASSA che
si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
raccoglimento del

10 motivo, assorbiti altri, in

subordine accoglimento per quanto di ragione del
ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Casa di Cura Cascini srl proponeva dinanzi alla CTP di Cosenza tre separati ricorsi: il primo, avverso
avviso di accertamento, notificato il 10-12-2002, con il quale l’Agenzia delle Entrate, a seguito di verifica
conclusasi con pvc del 3-12-2002, aveva rettificato ai fini IRPEG ed ILOR il reddito imponibile della detta
società per l’anno 1996; il secondo, avverso cartella di pagamento per somme iscritte a ruolo a titolo
provvisorio a seguito del detto accertamento; il terzo, avverso avviso di accertamento con il quale l’ufficio

all’impugnato accertamento del reddito di impresa.
Con sentenza 158/2005 l’adita CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva.
In seguito alla detta rettifica del reddito di impresa della Casa di Cura Cascini srl, l’Agenzia delle Entrate
notificava a Muscolo Fidelia e Cascini Vincenzo, soci della detta srl, separati avvisi di accertamento ai fini
IRPEF per presunta distribuzione in loro favore di utili di partecipazione.
L’adita CTP, con sentenze n. 159/2005 e 160/2005, accoglieva i ricorsi proposti rispettivamente da Cascini
Vincenzo e Muscolo Fidelia.
Con sentenza depositata il 10-4-2008 la CTR Catanzaro, in accoglimento degli appelli riuniti proposti
dall’Agenzia avverso le dette sentenze (158, 159 e 160/2005), rigettava sia il ricorso proposto dalla società
sia quello proposto dai soci; in particolare la CTR, relativamente all’appello proposto dall’Agenzia nei
confronti della società avverso l’a sentenza 158/2005, rilevava l’infondatezza della sollevata eccezione
preliminare di violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000; al riguardo evidenziava che, non essendo
prevista alcuna decadenza, il termine di 60 gg di cui alla detta norma (termine che doveva intercorrere tra
la fine della verifica e la notifica dell’accertamento) era meramente ordinatorio ed interno al procedimento
amministrativo in cui operava la P.A.; soggiungeva che, nella specie, non era stato violato alcun diritto di
difesa; nel merito, previo esame dei singoli rilievi, ne affermava la legittimità; relativamente, poi, all’appello
proposto dall’Agenzia nei confronti dei soci, evidenziava che la su riportata decisione in ordine alla rettifica
del reddito della società si riverberava sulle statuizioni in ordine ai soci, e che quest’ultimi non avevano
fornito alcuna prova contraria idonea a superare la presunzione di distribuzione ai soci degli utili
extracontabili accertati nei confronti della Casa di Cura Cascini srl (società ritenuta a ristretta base
azionaria).
Avverso detta sentenza proponevano ricorso la Casa di Cura Cascini srl nonché Muscolo Fidelia e Cascini
Vincenzo, affidato a undici motivi ed illustato anche da successiva memoria ex art. 378 cpc; resisteva
l’Agenzia con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

le aveva contestato l’omesso versamento di ritenute d’acconto per gli utili distribuiti ai soci in relazione

*

Con il primo motivo i ricorrenti, denunziando -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione degli artt.
12, comma 7, L. 212/2000, nonché 39, comma 1, e 42 dpr 600/73, deduceva che, in base alla lettera ed alla
ratio dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000, l’Ufficio, per i 60 gg previsti da quest’ultima disposizione, non
aveva il potere di emanare l’accertamento, salva la possibilità di indicare, con motivazione adeguata, un
caso di particolare urgenza, la cui eventuale sussistenza andava valutata da parte del Giudice tributario;
l’atto emanato in assenza di detti presupposti era da ritenersi quindi nullo o comunque illegittimo.

Va, invero, condiviso il principio, di recente affermato da questa Corte a sez. unite, secondo cui “In tema di
diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio
2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni
per l’emanazione dell’awiso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui
confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio
dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che
ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, poiché
detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale
costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede
tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva.
Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne
hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo
dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve
essere provata dall’ufficio” (Cass. sez. unite 18184/2013).
Nè la sussistenza della ipotesi di “particolare e motivata urgenza” può essere di per sé sostenuta in base
alla mera allegazione, da parte dell’Ufficio, della imminente scadenza del termine di decadenza per la
notifica dell’atto amministrativo, e quindi della necessità dell’Ufficio di evitare la decadenza dell’azione di
recupero; al riguardo va, invero, evidenziato che, come precisato anche da Cass. 3142/2014, l’urgenza
costituisce fatto impeditivo dell’adempimento di un obbligo di condotta dell’Amministrazione, sicchè, in
applicazione del generale principio di responsabilità degli effetti delle condotte giuridicamente rilevanti, il
fatto-urgenza allegato non deve essere stato determinato da condotte imputabili alla stessa
Amministrazione; occorre quindi la prova, a carico dell’Amministrazione anche per il principio di “vicinanza
dei mezzi di prova”, che la circostanza in questione non sia stata determinata da fatto imputabile alla stessa
P.A., la quale è tenuta pertanto a specificare le ragioni per le quali non è stato possibile iniziare
tempestivamente la verifica fiscale, ovvero le ragioni sopravvenute che hanno impedito un tempestivo ed
ordinato svolgimento delle attività di controllo entro il 60° giorno antecedente la chiusura delle operazioni.

Il motivo è fondato.

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R.26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. – N.5

MATERIA TRIBUTARIA
La CTR, nell’impugnata sentenza, non ha fatto corretto uso di tale principio, atteso che, esaminando la
sollevata questione della violazione dell’art. 12„ comma 7, L. 212/2000, ha affermato la legittimità
dell’impugnato avviso di accertamento ritenendo meramente ordinatorio il detto termine, e non
prendendo in nessuna considerazione la sussistenza o meno, in concreto, di motivi di urgenza.
La natura assolutamente preliminare del dedotto vizio comporta l’assorbimento degli altri motivi, con i
quali sub specie di vizio motivazionale (motivi 2,3,4 e 5) e sub specie di violazione di legge (motivi 6,7,8,9 e

della società e (motivo sub 11) nei confronti dei soci.
In conclusione, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarati assorbiti gli altri; l’impugnata
sentenza va quindi cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (costituisce circostanza
pacifica che la verifica in questione si è conclusa con p.v.c. del 3-12-2002; che l’avviso di accertamento è
stato notificato il 10-12-2002; che l’Agenzia ha solo dedotto (peraltro, a quanto risulta dalla impugnata
sentenza, solo in fase di gravame) che l’urgenza era costituita dalla necessità di evitare la decadenza
dell’azione, senza nulla specificare in ordine alle ragioni per le quali non era stato possibile iniziare
tempestivamente la verifica fiscale o alle ragioni sopravvenute che avevano impedito un tempestivo ed
ordinato svolgimento delle attività di controllo entro il 60° giorno antecedente la chiusura delle operazioni;)
la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cpc, con l’accoglimento dei ricorsi introduttivi proposti
dalla Casa di Cura Cascini srl nonché dai soci Muscolo Fidelia e Cascini Vincenzo.
In considerazione del solo recente intervento delle sezioni Unite di questa Corte sulla questione di

cui

sopra, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite dell’intero
giudizio
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel
merito, accoglie i ricorsi introduttivi proposti in primo grado dalla Casa di Cura Cascini srl nonché dai soci
Muscolo Fidelia e Cascini Vincenzo; dichiara compensate tra le parti le spese di lite dell’intero giudizio
Così deciso in Roma in data 15-5-2014 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

10)i ricorrenti censuravano la statuizione della CTR sui singoli rilievi afferenti all’accertamento nei confronti

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