Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18740 del 27/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/07/2017, (ud. 05/07/2017, dep.27/07/2017),  n. 18740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25220-2013 proposto da:

M.R. (OMISSIS), S.P. (OMISSIS), C.I.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2 (STUDIO

AIELLO), presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO AMERICO, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GABRIELE BELFATTO,

LUCA FORMILAN, VITTORIO ANGIOLINI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 507/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 04/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il Tribunale di Urbino ha accolto in parte le domande proposte da M.R., C.I. e S.P., lavoratori assunti con reiterati contratti a tempo determinato e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’istruzione, Università e ricerca al risarcimento del danno, costituito a) dall’importo delle differenze stipendiali conseguenti agli scatti di anzianità maturati negli anni scolastici 2009-2010 per il M., 2010-2011 per la C., 2006-2007 per il S.; b) da dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali, danni da liquidarsi in un separato giudizio;

con sentenza depositata il 4/6/2013, la Corte di appello di Ancona ha parzialmente accolto l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e ha riconosciuto il risarcimento del danno nella sola misura pari alla differenza di trattamento stipendiale tra quello riconosciuto al personale dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato e la inferiore retribuzione percepita dai ricorrenti; ha invece rigettato l’appello incidentale proposto da questi ultimi nella parte in cui si insisteva per la conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

contro la sentenza, i lavoratori propongono ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso la parte intimata;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. con i due motivi di ricorso i ricorrenti, – deducendo la violazione e falsa applicazione delle clausole 3 e 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999-70 CE, del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1,5 e 10, del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 36 e 70, la L. n. 183 del 2010, art. 32, del D.L. n. 70 del 2011, art. 9, comma 18, e art. 70 convertito con modificazioni nella L. n. 106 del 2011, e dell’art. 11, disposizioni sulla legge in generale, nonchè l’omessa, insufficiente contraddittoria motivazione – insistono per la conversione del rapporto a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e per un risarcimento del danno che sia effettivo, proporzionato e dissuasivo, nonchè liquidato secondo i normali criteri applicabili in fattispecie analoghe nel settore privato: ciò in forza dei principi comunitari di non discriminazione e di effettività della tutela;

2. diversamente dalla proposta formulata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., i due motivi, che si affrontano congiuntamente, sono nella loro complessiva sono infondati,

2.1. le questioni poste nell’odierno ricorso sono state compiutamente scrutinate nelle recenti pronunce di questa Corte (nn. da 22552 a 22557, 23534, 23535, 23750, 23751, 23866, 23867, da 24934 a 24040, da 24126 a 24130, 24272, 24273, 24275,24276/2016; da ultimo, 10/1/2017, n. 290), rese in relazione a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella in esame;

2.2. la Corte, con le sentenze indicate, dopo avere ricostruito il quadro normativo e dato atto del contenuto delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia (sentenza 26 novembre 2014, Mascolo e altri, relativa alle cause riunite C-22/13; C-61/13; C-62/13; C-63/13; C-418/13), dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 187 del 20.7.2016) e dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5072 del 15.3.2016) ha affermato i seguenti principi di diritto:

A) La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità;

B) Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4 commi 1 e 11, e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi.

C) Ai sensi dell’art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.

D) Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, comma 1, realizzatesi prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109.

E) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l’operare dei pregressi strumenti selettivi – concorsuali.

F) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza 5072 del 2016, che l’avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall’immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l’onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.

G) Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016.

H) Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sè configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima;

2.3. detti principi devono essere qui ribaditi, per le ragioni tutte indicate nella motivazione delle sentenze sopra richiamate, da intendersi qui trascritte ex art. 118 disp. att. c.p.c.;

2.4. la decisione impugnata è conforme alle conclusioni alle quali questa Corte è pervenuta, quanto alla ritenuta specialità della normativa di settore ed alla giuridica impossibilità di convertire in rapporto a tempo indeterminato il contratto a termine, anche se abusivamente reiterato;

2.5. nella fattispecie, inoltre, il carattere abusivo della reiterazione non può neppure essere affermato quale conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. n. 124 del 1999, art. 4, commi 1 e 11, perchè sono a ciò ostativi i principi di diritto di cui alle lettere B e H, in quanto l’abuso sussiste solo a condizione che le supplenze abbiano riguardato l’organico di diritto e si siano protratte per oltre trentasei mesi;

2.6. al riguardo, occorre rilevare che le allegazioni contenute nel ricorso difettano della necessaria specificità imposta dall’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6: in particolare, i contratti non risultano compiutamente trascritti quanto meno con riferimento alla loro tipologia (L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 o del 2) e alla durata delle supplenze (avendo la parte riportato solo la data di inizio dei singoli contratti e non anche la loro scadenza), elementi non specificati nemmeno nella sentenza impugnata eppur decisivi ai fini della controversia, perchè la reiterazione deve ritenersi abusiva ove protratta oltre il limite dei trentasei mesi e finalizzata alla copertura di posti vacanti della pianta organica (c.d. di diritto);

2.7. diversamente, per le assunzioni finalizzate alla copertura di posti vacanti organico c.d. di fatto, come si è su affermato, non è configurabile in sè alcun abuso ai sensi dell’Accordo Quadro; nè la parte ricorrente ha allegato che, nella concreta attribuzione delle supplenze sui posti in organico di fatto, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di macrorganizzazione delegato dal legislatore al Ministero in ordine alla ricognizione dei posti e delle concrete esigenze del servizio e nemmeno allegato e provato circostanze concrete atte a dimostrare che negli Istituti in cui la prestazione fu eseguita non sussisteva un’effettiva esigenza temporanea (v. Cass. n. 290/2017, punto 29 H);

2.8. vanno inoltre richiamate le considerazioni esposte nei precedenti richiamati in merito alla insussistenza di profili di illegittimità costituzionale e alla non necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale, giacchè sul concetto di equivalenza la Corte di Giustizia si è più volte pronunciata e proprio su dette pronunce le Sezioni Unite di questa Corte hanno fondato il principio di diritto affermato con la sentenza n. 5072 del 2016;

3. la sentenza impugnata, seppur erronea nella parte in cui ha escluso qualsiasi profilo di contrasto fra la normativa speciale del settore scolastico e la direttiva 1999/70/CE, deve essere confermata, ex art. 384 c.p.c., comma 4, perchè il suo dispositivo è conforme a diritto sulla base della diversa motivazione qui enunciata;

4. la complessità della questione giuridica, risolta sulla base delle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia intervenute in corso di causa, giustifica la integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

5. sussistono i presupposti per l’applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2017

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