Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18740 del 23/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 23/09/2016, (ud. 18/03/2016, dep. 23/09/2016), n.18740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 406/2014 proposto da:

D.N., (OMISSIS), F.M. (OMISSIS), C.D.

(OMISSIS), O.T.W. (OMISSIS), R.M. (OMISSIS),

FI.BR. (OMISSIS), P.A. (OMISSIS), CA.AU.

(OMISSIS) in qualità di erede di CE.MA. e

B.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ASIAGO 8,

presso lo studio dell’avvocato SILVIA VILLANI, rappresentati e

difesi dall’avvocato FRANCESCA ABENIACAR giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COOPERATIVA VILLAGGIO ARACCI A RL, (OMISSIS) in persona del

Presidente pro tempore FR.LI., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato LAURA

TRICERRI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO MARCHETTI

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

COMUNE ZERI, BA.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 745/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 05/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/03/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato STEFANO SANTARELLI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2004 i sigg.ri F.M., P.A., Fi.Br., B.D., D.N., C.D., R.M., Ce.Ma. (che decederà in corso di causa, e la cui domanda sarà coltivata dall’erede Ca.Au.) e O.T.W., insieme ad altre persone non più parti del presente giudizio, convennero dinanzi al Tribunale di Massa, sezione di Pontremoli, la società cooperativa “Villaggio Aracci soc. coop. a r.l.” (d’ora innanzi, per brevità, “la Cooperativa”) ed il Comune di Zeri, esponendo che:

-) erano soci della Cooperativa;

-) la Cooperativa aveva stipulato col comune di Zeri un contratto di transazione;

-) con sentenza passata in giudicato era stata dichiarata la nullità della delibera assembleare che aveva autorizzato il legale rappresentante della Cooperativa a stipulare la suddetta transazione.

Conclusero pertanto chiedendo che fosse dichiarata la nullità della transazione, con conseguente caducazione degli effetti da essa prodotti.

2. Il Tribunale di Massa, con sentenza 2.12.2009 n. 151, rigettò la domanda, ritenendo che la transazione stipulata tra la Cooperativa ed il Comune fosse annullabile e non nulla, e che la annullabilità potesse essere fatta valere solo dalla Cooperativa, non dai suoi soci.

3. La Corte d’appello di Genova, adita dai soccombenti, con sentenza 5.6.2013 n. 745 rigettò il gravame.

Ritenne la Corte d’appello che il contratto stipulato da una società sulla base di una Delib. Assembleare nulla è un contratto stipulato da un falsus procurator e dunque solo inefficace, ma non nullo. Soggiunse che l’inefficacia del contratto poteva essere fatta valere dalla società, non dai soci.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalle nove persone indicate al p. 1, con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.

Ha resistito la sola Cooperativa con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 1421 c.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

La censura, nel suo complesso, può riassumersi come segue.

La Corte d’appello ha ritenuto che i soci d’una società cooperativa non fossero legittimati a far valere la nullità del contratto stipulato dalla cooperativa.

Ma al momento dell’introduzione della domanda gli attori non erano più soci della cooperativa. Essi avevano domandato la declaratoria di nullità della transazione stipulata tra la Cooperativa ed il Comune nella veste di “terzi”. Quanto all’interesse a far valere la nullità, i ricorrenti espongono di essere titolari d’un diritto di superficie su terreni che, già di proprietà comunale, erano stati trasferiti alla Cooperativa per effetto della transazione sopra ricordata; e che in seguito a tale trasferimento la Cooperativa iniziò a pretendere la remunerazione di servizi comuni (quali la manutenzione delle strade o il “servizio idrico”) che sarebbero stati altrimenti erogati dal Comune, con minori oneri per i ricorrenti.

1.2. Il motivo è inammissibile perchè formula una censura non pertinente rispetto alla ratio decidendi posta dalla Corte d’appello alla base della propria decisione.

La Corte d’appello infatti ha:

(a) ritenuto in iure che il contratto concluso dal rappresentante senza poteri d’una società cooperativa è un contratto inefficace, e non nullo;

(b) ritenuto in iure che l’inefficacia possa essere fatta valere solo dalla società, non dai soci;

(c) affermato in facto che gli appellanti (odierni ricorrenti) fossero soci della cooperativa.

La decisione dunque si fonda su un assunto di diritto: ovvero che il contratto stipulato tra Comune e Cooperativa fosse non nullo, ma inefficace per quest’ultima, e sul corollario che l’inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator possa essere fatta valere solo dal falsamente rappresentato (la società), non da terzi.

Questa statuizione (che è corretta in diritto: si veda, ex permultis, Sez. 2, Sentenza n. 6468 del 25/03/2005, Rv. 580104) non viene minimamente investita dal ricorso.

Quest’ultimo infatti si diffonde a spiegare perchè i ricorrenti non dovessero essere ritenuti soci, e perchè essi avessero un interesse ex art. 1421 c.c., a far valere la nullità del contratto: ma non avendo mai la Corte d’appello dichiarato nullo quel contratto, l’intero motivo è inammissibile, perchè non investe il vero fondamento giuridico della sentenza impugnata; e quand’anche l’avesse correttamente investito, per quanto detto, quel fondamento è del tutto corretto.

Ne consegue che l’avere la Corte d’appello qualificato gli appellanti come “soci”, sebbene non lo fossero più, fu affermazione priva di conseguenze ai fini del decidere. La sentenza, infatti, non sarebbe potuta essere diversa anche ad escludere che gli appellanti avessero agito nella veste di soci della Cooperativa, dal momento che l’inefficacia del contratto, se non può essere fatta valere dai soci, a fortiori non potrà essere invocata dai terzi.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamentano, in particolare, la violazione dell’art. 91 c.p.c..

Il motivo, formalmente unitario, contiene in realtà due censure.

Con una prima censura i ricorrenti espongono una tesi così riassumibile:

quando essi erano ancora soci della Cooperativa, impugnarono ed ottennero l’annullamento delle Delib. Assembleari autorizzative alla stipula della transazione. Sicchè essi, avendo ottenuto in quei separati giudizi l’accoglimento delle loro pretese, “avevano un ragionevole affidamento” sull’accoglimento anche della domanda di nullità formulata nel presente giudizio.

Con una seconda censura si dolgono della sovrastima delle spese di lite, rispetto ai valori tabellari di cui al D.M. n. 140 del 2012.

2.2. Nella sua prima censura il motivo è manifestamente infondato, per due ragioni:

-) sia perchè pretende che la valutazione della soccombenza, ai fini del riparto delle spese di lite, avvenga sulla base di fatti ulteriori e diversi rispetto all’esito della lite;

-) sia perchè nessun “ragionevole affidamento” sull’esito della lite (così come impostata in primo grado) era possibile, dal momento che questa Corte – oltre che la dottrina pressochè unanime – da oltre trent’anni vengono ripetendo che il contratto concluso dal falsus procurator è inefficace, e che l’inefficacia può essere fatta valere solo dal falsus dominus.

2.2. Nella parte in cui lamenta il quantum della liquidazione delle spese di lite, il motivo è manifestamente infondato.

La Corte d’appello ha analiticamente indicato, a p. 6 della sentenza, i valori applicati (che sono quelli medi), le fasi di giudizio considerate (correttamente escludendo quella istruttoria, mancata in appello), e correttamente esposto la misura della maggiorazione applicata per la pluralità di parti (modesta: solo il 5%, evidentemente in considerazione della identità di posizioni), e per il giudizio d’appello.

A fronte di questa analitica esposizione, i ricorrenti non indicano dove e come sarebbe caduto l’errore di liquidazione, limitandosi genericamente ad evocare un inesistente principio di “equità sostanziale”.

3. Il ricorso contiene alle p. 10, 2 cpv.; 11, ultimo cpv. e 12, 2 cpv.; affermazioni oggettivamente sconvenienti nei contenuti ed ingiuriose nella forma, con le quali in sostanza si ascrive alla Corte d’appello di non avere compiuto il proprio dovere: ovvero di non avere letto gli atti.

Ricorrendo dunque i presupposti di cui all’art. 331 c.p.p., il suddetto atto andrà trasmesso alla Procura Generale in sede ed ai Consigli dell’Ordine degli avvocati di Roma e di Massa, per le valutazioni di rispettiva competenza.

4. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

-) condanna F.M., P.A., Fi.Br., B.D., D.N., C.D., R.M., Ca.Au., O.T.W., in solido, alla rifusione in favore di Cooperativa Villaggio Aracci s.r.l. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 13.000, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di F.M., P.A., Fi.Br., B.D., D.N., C.D., R.M., Ca.Au., O.T.W., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 18 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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