Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18740 del 19/08/2010

Cassazione civile sez. I, 19/08/2010, (ud. 13/07/2010, dep. 19/08/2010), n.18740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

A MOTIVAZIONE SUCCINTA

sul ricorso proposto da:

A.D. elettivamente domiciliata in ROMA, v.le Europa 190

presso l’avv. URSINO Anna Maria Rosaria e rappresentata e difesa

dall’avvocato Andrea Bianchi del Foro di Milano giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno — Questura di Milano;

– intimati –

avverso il decreto del Tribunale di Milano dep. il 13.5.2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13.7.2010 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

sentito il P.G. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Gambardella

Vincenzo, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilita’ del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Milano, in c.m., esaminando l’opposizione proposta dalla cittadina (OMISSIS) A.D. avverso fatto comunicato il 29.3.2008 con il quale il Prefetto di Milano aveva disposto il suo allontanamento dal territorio nazionale per cessazione delle condizioni di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2008, art. 21, commi 1 e 2 come modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2008, ha rigettato il ricorso sul rilievo che, da un canto, mancava la prova delle condizioni socio economiche legittimanti il soggiorno e, dall’altro canto, emergeva che ella era dedita alla prostituzione. Per la cassazione di tale decreto A.D. ha proposto ricorso il 10/7/2008 – al quale gli intimati non hanno opposto difese – lamentando in due motivi violazioni di legge e contraddittorieta’ della motivazione in ordine alla errata esclusione del requisito per il legittimo soggiorno. Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione in forma succinta stante l’esistenza di precedenti pronunzie di questa Corte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e’ inammissibile, posto che il decreto 13.5.2008 del Tribunale emesso ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 21, comma 2 (modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2008 entrato in vigore il 2/3/2008), e’ stato previsto dover essere adottato in sede camerale con espresso richiamo all’art. 737 c.p.c., e segg. (cit. D.Lgs., art. 22, comma 5 come modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2008), ed era pertanto reclamabile per legge, esattamente allo stesso modo dei decreti resi sulle opposizioni in materia di permessi per ragioni familiari (art. 30, comma 6 del T.U.), non sussistendo, di converso, le necessarie esplicite previsioni di ricorribilita’ diretta. Tal diretta ricorribilita’ e’ stata infatti prevista per i decreti adottati ex art. 13, comma 8 del T.U. alla stregua dell’art. 13 bis introdotto dal D.Lgs. 113 del 1999, art. 4 con esplicita quanto inequivoca formula.

Con riguardo alla adozione di decreto all’esito della procedura camerale per la controversia sulla conversione del permesso per ragioni di famiglia hanno del resto avuto occasione di pronunziare le S.U. di questa Corte con l’ord. n. 5335 del 2005; di converso, sulla portata della espressa, ed all’epoca nuova, previsione di ricorribilita’ diretta ex art. 13 bis del T.U. avverso i decreti in materia di espulsione, si rammenta quanto affermato con la sentenza Cass. n. 5244 del 2000. Da tanto discende che, avverso il provvedimento del Tribunale innanzi al quale e’ stata proposta impugnazione avverso il provvedimento di allontanamento del cittadino comunitario per motivi di pubblica sicurezza e’ dato reclamo alla Corte d’Appello e non gia’, come erroneamente effettuato nella specie, diretto ricorso per cassazione. Segue l’inammissibilita’ del ricorso della A.. Non e’ luogo a regolare le spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2010

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