Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18740 del 13/09/2011

Cassazione civile sez. II, 13/09/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 13/09/2011), n.18740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

N.A., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al ricorso, dagli Avvocati Bastianello Diano e Beatrice De

Siervo, elettivamente domiciliato in Roma, via Panama n. 52, presso

lo studio della seconda;

– ricorrente –

contro

C.G. e NI.CL., rappresentati e difesi,

per procura speciale a margine del controricorso, dagli Avvocati

Pegoraro Vladimiro e Paolo Stella Richter, elettivamente domiciliati

in Roma, viale Mazzini n. 11, presso lo studio del secondo;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia n.

511 del 2008, depositata in data 31 marzo 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9

giugno 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

VELARDI Maurizio il quale nulla ha osservato in ordine alla

relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Tribunale di Padova ha accolto la domanda proposta da N.A., che assumendo di essere proprietario di un fondo sito nel Comune di (OMISSIS), sosteneva l’inesistenza di qualsiasi diritto di servitù a favore dei mappali intestati a C.G., dei quali figuravano nudi proprietari Ni.

M. e Ni.Cl., mentre C.M. ne era usufruttuaria, e ha ordinato la cessazione di qualsiasi turbativa;

che la Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 31 marzo 2008, ha accolto l’appello proposto da C.G. e Ni.Cl. e ha accertato e dichiarato costituita, per intervenuta usucapione, la servitù di transito carraio e pedonale in favore dei fondi di proprietà C. e Ni. e a carico del fondo di proprietà N.;

che la Corte d’appello, esclusa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti delle altre parti del giudizio di primo grado, non ha condiviso la valutazione espressa dal Tribunale, che aveva ritenuto incapace a testimoniare il teste B. in quanto proprietario di un fondo gravato da servitù di passaggio e, quindi, portatore di un interesse all’utilizzo da parte dei C. e Ni. di un’altra strada;

che, ad avviso della Corte d’appello, la qualità del B., se poteva incidere sull’attendibilità delle sue dichiarazioni, certamente non determinava una situazione di incapacità ai sensi dell’art. 246 cod. proc. civ.;

che la Corte d’appello ha dunque osservato che, poichè tale teste aveva riferito di un possesso ultraventennale del passaggio, risalente al 1965, tenuto conto delle dichiarazioni degli altri testi escussi nel corso del giudizio, l’usucapione della servitù risultava provata;

che per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso N. A. sulla base di due motivi, cui hanno resistito, con controricorso, C.G. e Ni.Cl.;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Con il primo motivo di ricorso, il N. lamenta la violazione dell’art. 246 cod. proc. civ. e formula il seguente quesito di diritto: “fatta la debita premessa che ai sensi dell’art. 246 c.p.c. non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, dica l’Ecc.ma Corte di cassazione adita se il proprietario di un fondo servente su cui insiste una servitù di passaggio a favore di un fondo dominante, il cui proprietario abbia proposto una domanda per la costituzione per intervenuta usucapione di altra servitù di transito nei confronti del proprietario di altro fondo, sia portatore di un proprio interesse giuridico alla partecipazione al giudizio pendente fra questi ultimi tale da legittimare un intervento adesivo finalizzato a vedere accertata l’intervenuta usucapione, che lo legittimerà all’esperimento dell’azione ex art. 1055 cod. civ. impedendogli di conseguenza la possibilità di essere assunto come testimone ex art. 246 c.p.c. nel giudizio in cui può esercitare l’intervento”.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti decisivi e controversi e di contraddittoria e insufficiente motivazione in ordine alla contestata sussistenza dell’elemento psicologico caratterizzante il possesso richiesto ad usucapionem e all’esercizio del passaggio per mera tolleranza in relazione alle circostanze emerse dalle deposizioni testimoniali dei testi Z.B. e M.R..

Il primo motivo è manifestamente infondato, alla luce del principio secondo cui “l’interesse che da luogo ad incapacità a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 cod. proc. civ., è solo quello – giuridico, personale e concreto – che comporterebbe, in ipotesi, la legittimazione del teste alla proposizione dell’azione ovvero all’intervento o alla chiamata in causa. Il relativo giudizio sulla sussistenza o meno di detta incapacità a testimoniare è rimesso – così come quello inerente all’attendibilità dei testi e alla rilevanza delle deposizioni – al giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato” (ex plurimis, Cass., n. 1101 del 2006; Cass., n. 1188 del 2007). Nella specie, la Corte d’appello ha espresso adeguata motivazione al proprio convincimento, e ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità in ordine alla consistenza dell’interesse che comporta incapacità a testimoniare.

Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato. Il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione; tali vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, mentre alla Corte di Cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti (Cass., n. 15489 del 2007).

Orbene, la Corte d’appello ha dato conto delle deposizioni assunte nel corso del giudizio e, in una valutazione complessiva delle stesse, ha ritenuto provato l’assunto degli appellanti, di aver esercitato per oltre venti anni la servitù di passaggio sul fondo dell’appellato. In sostanza, la Corte d’appello ha preso in considerazione tutto il complesso delle risultanze istruttorie e ha dato una valutazione convincente del proprio convincimento.

Il ricorrente si duole poi della mancata valutazione della propria eccezione riproposta in grado di appello, volta a dimostrare che il possesso sarebbe avvenuto per mera tolleranza; peraltro, il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, si è limitato ad affermare la circostanza, ma non ha riprodotto il testo dell’atto di costituzione in appello, nella parte in cui conteneva siffatta eccezione. Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, dovendo lo stesso essere rigettato perchè manifestamente infondato”;

che il Collegio condivide tale proposta;

che, invero, le critiche mosse dal ricorrente alla conclusione di infondatezza del ricorso, non appaiono idonee ad indurre a diverse conclusioni;

che il ricorrente insiste nell’affermare la sussistenza, in capo al teste B., non di un interesse di mero fatto, ma di un interesse giuridico che lo avrebbe legittimato a partecipare al giudizio ai sensi dell’art. 105 cod. proc. civ., quale interventore adesivo, ovvero a proporre un’azione ai sensi dell’art. 1055 cod. civ. al fine di far accertare l’estinzione della servitù di passaggio gravante sul fondo di sua proprietà;

che, tuttavia, il medesimo ricorrente ha omesso di prendere in considerazione i rilievi svolti nel controricorso, circa la inapplicabilità, nel caso di specie, della invocata disposizione di cui all’art. 1055 cod. civ.;

che i detti rilievi appaiono del tutto pertinenti e idonei, sulla base della incontroversa natura contrattuale della servitù dalla quale era gravato il fondo del teste, ad escludere l’applicabilità della citata disposizione;

che trova infatti applicazione il principio, affermato da questa Corte, secondo cui ®nel caso in cui, pur ricorrendo i presupposti di legge per la costituzione di una servitù coattiva e questa, anzichè coattivamente, cioè per sentenza o per atto dell’autorità amministrativa, sia stata costituita contrattualmente fra i proprietari dei fondi, che ne sono rispettivamente gravati ed avvantaggiati, la servitù così costituita non assume il carattere della coattività e pertanto, allorquando abbia ad oggetto il passaggio a favore di fondo intercluso, ad essa non si applica la regola per cui, alla cessazione della interclusione, segue la soppressione del passaggio ad istanza anche di uno solo dei proprietari dei fondi interessati (art. 1055 cod. civ.), bensì l’altra regola per cui il venir meno dell’utilità del passaggio non fa estinguere per prescrizione la servitù, se non è decorso il tempo indicato dalla legge (art. 1074 cod. civ.)” (Cass. n. 9385 del 1991);

che, d’altra parte, se è vero che la Corte d’appello ha dato rilievo alla deposizione del teste B., è altresì vero che la statuizione in ordine all’intervenuta usucapione si fonda non solo sulla deposizione del detto teste, ma sul complesso delle risultanze istruttorie, sicchè, quando anche si volesse affermare la inutilizzabilità della deposizione, non per questo la censurata statuizione risulterebbe priva di sostegno probatorio;

che, quanto alle critiche relative alla proposta di reiezione del secondo motivo, le stesse non appaiono idonee a superare il rilievo della avvenuta valutazione complessiva, da parte della Corte d’appello, di tutte le risultanze istruttorie;

che, in particolare, la Corte d’appello ha ritenuto attendibili alcune deposizioni e non attendibili altre in ordine alla circostanza dell’inizio del passaggio da parte dei resistenti;

che le critiche del ricorrente si risolvono dunque nella sollecitazione di una diversa valutazione del materiale istruttorio, senza che nel ricorso siano state riprodotte tutte le risultanze, testimoniali e documentali, dalle quali si sarebbe dovuta desumere la diversa conclusione sollecitata dal ricorrente;

che, quindi, il ricorso va rigettato, perchè manifestamente infondato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA