Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18740 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 18740 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: PAZZI ALBERTO

sul ricorso n. 10990/2017 proposto da:
Niakate Cheickne, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’Avvocato Rosa Vignali giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
Ministero dell’Interno;
– intimato avverso la sentenza n. 610/2017 della Corte d’Appello di Firenze
depositata il 20/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di conigiin cieì

27/6/2018 dal consigliere Alberto Pazzi.
Rilevato che:
1. con ordinanza in data 17 marzo 2016 il Tribunale di Firenze
respingeva il ricorso proposto da Niakate Cheickne avverso il
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Data pubblicazione: 13/07/2018

provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla
Commissione territoriale di Firenze.
2. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza depositata in data
20 marzo 2017, non ravvisava la sussistenza di una minaccia grave
che giustificasse il riconoscimento della protezione sussidiaria,

vulnerabilità individuale a suffragio della richiesta di protezione
umanitaria e rigettava di conseguenza l’impugnazione proposta.
3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso questa pronuncia
Niakate Cheickne affidandosi a tre motivi di impugnazione.
L’amministrazione intimata non ha svolto alcuna difesa.
Considerato che:
4.1 il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 2 d. Igs. 251/2007: la corte territoriale avrebbe ritenuto che
la statuizione del primo giudice in merito alla mancanza dei
presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato non fosse
oggetto di impugnazione pur in presenza di una espressa censura in
tal senso.
4.2 II motivo è inammissibile.
Ciò in quanto la doglianza circa il mancato esame di una domanda
formulata al giudice del merito deve essere accompagnata, in
applicazione del principio di autosufficienza del ricorso e
diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie, dalla specifica
indicazione del preciso contenuto della petizione tralasciata e dell’atto
difensivo in cui la stessa è stata presentata, onde consentire al
giudice di legittimità di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la
tempestività e, in secondo luogo, la decisività (Cass. 31/10/2016 n.
22019, Cass. 4/3/2013 n. 5344).

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rilevava che il ricorrente non aveva dedotto una sua particolare

5.1 II secondo mezzo assume la violazione e la falsa
applicazione degli artt. 3 e 14 d. Igs. 251/2007 e l’omesso esame di
un fatto decisivo per il giudizio: la corte territoriale avrebbe
erroneamente escluso il ricorrere dei presupposti per la concessione
della protezione sussidiaria ritenendo che la zona di Bamako non

occidentali, quando in realtà la stessa fonte informativa pubblica
citata evidenziava come tutto il Mali dovesse considerarsi come una
zona a rischio.
5.2 II motivo è inammissibile sotto entrambi i profili prospettati.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il vizio di
violazione di legge denunciato con ricorso per cassazione ex art. 360,
comma 1, n. 3, cod. proc. civ. consiste nella deduzione di un’erronea
ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie
astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un
problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea
ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di
causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e
inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è
sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 13/10/2017 n. 24155) se
non sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 28/9/2017 n.
22707, Cass. 11/1/2016 n. 195).
Nel caso di specie il ricorrente ha sostenuto che le affermazioni della
corte distrettuale (a parere della quale la zona di Bamako è tranquilla
e indiscutibili violenze che vi avvengono riguardano solo gli
occidentali) sono prive di riscontro, con grave violazione dei criteri
ermeneutici nella materia del riconoscimento della protezione
internazionale.

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fosse caratterizzata da violenze estese anche alle persone non

In questo modo il ricorso ha chiaramente allegato un’erronea
ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di
causa, ponendosi al di fuori dei limiti propri del mezzo di
impugnazione utilizzato.
Quanto al mancato apprezzamento del fatto storico concernente
l’estensione delle condizioni di rischio a tutto il Mali è sufficiente

un simile fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti
(Cass., Sez. U, 7/4/2014 n. 8053).
6.1 II terzo motivo lamenta la violazione e la falsa applicazione
dell’art. 32 d. Igs 25/2005 in relazione all’art. 5, comma 6, d.lgs.
286/1998 e l’omesso esame di un fatto decisivo: la corte territoriale
non avrebbe adeguatamente apprezzato la situazione oggettiva e
attuale del paese di origine del richiedente la protezione nonché la
posizione di vulnerabilità che sarebbe stata determinata dal rientro in
patria; in particolare il ricorrente lamenta una valutazione carente per
la concessione della protezione umanitaria, atteso non è stata
adeguatamente considerata la situazione oggettiva e attuale del
paese di origine notoriamente interessato da gravi episodi di violenza
indiscriminata localizzata in numerose aree e regioni.
6.2 II motivo è inammissibile.
Ora è ben vero che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass.
23/02/2018 n. 4455) in presenza di una domanda rivolta in via
subordinata al riconoscimento di un permesso di natura umanitaria il
giudice deve verificare se le allegazioni e le complessive acquisizioni
istruttorie, pur se predisposte normalmente in funzione del
riconoscimento degli status tipici, conducano all’accertamento di una
condizione qualificata di vulnerabilità, ai fini della cui verifica non è

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rilevare come il ricorrente non abbia indicato il “come” e il “quando”

necessaria, oltre alla formulazione della domanda, un corredo
ulteriore di allegazione e prova.
La corte territoriale, tuttavia, non ha fatto mal governo di questo
principio, ma si è limitata a rilevare che le complessive allegazioni
dell’appellante non assumevano in alcun modo una sua particolare
vulnerabilità individuale tale da giustificare il riconoscimento di una

La mancanza di una allegazione specifica in senso funzionale al
riconoscimento di un permesso di natura umanitaria non risulta
specificamente censurata dall’appellante, il quale ha tentato di far
rientrare le allegazioni mancanti in quelle, di diversa sostanza,
relative alla protezione sussidiaria; ne consegue l’inammissibilità del
motivo di ricorso in esame, il cui contenuto, privo di specifica
attinenza al decisum della sentenza impugnata, è assimilabile alla
mancata enunciazione dei motivi richiesti dalli art. 366, comma 1, n.
4), c.p.c. (Cass. 7/9/2017 n. 20910).
La motivazione della sentenza impugnata deve però essere corretta,
ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., laddove afferma che la tutela
umanitaria “non può non accordarsi con la non illimitatezza delle
risorse destinabili agli stranieri chiedenti detta tutela”: l’autorità
giudiziaria infatti, nel valutare la fondatezza della domanda di
riconoscimento di un permesso di natura umanitaria, non esercita
alcun potere discrezionale né è chiamata operare un bilanciamento
fra richieste di tutela e risorse disponibili, ma deve verificare il
ricorrere dei presupposti previsti dagli artt. 32 d. Igs. 25/2008 e 5,
comma 4, d. Igs. 286/1998 per il riconoscimento della tutela
residuale.
7. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere
pertanto respinto.
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protezione umanitaria.

Non ricorrono i presupposti per il versamento a carico della parte
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art. 13,
comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, tenuto conto dell’ammissione del

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

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