Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18740 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. III, 12/07/2019, (ud. 19/02/2019, dep. 12/07/2019), n.18740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20291-2017 proposto da:

M.P., M.G.P., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 22, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE MARIA TIRABOSCHI, rappresentati e difesi dagli avvocati

RENATO SIRINGO, PIETRO ASSANDRI;

– ricorrenti –

contro

S.M.M.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 976/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 17/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/02/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi da 1

a 4 del ricorso e rigetto del 5 motivo;

udito l’Avvocato RENATO SIRINGO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Savona, con sentenza dell’8/2/2011, pronunciando su due cause riunite, rigettò le domande proposte originariamente da S.R.A. (cui succedette la nipote M.M.G.) volte a far dichiarare la nullità o annullamento dell’atto pubblico con cui il nipote P.M., qualificandosi quale suo procuratore speciale, aveva concesso in enfiteusi per la durata di anni 20 e con il canone annuo di Lire 12.000.000 una serie di beni immobili di sua proprietà al padre M.G.; rigettò la domanda di M.G. volta a sentir dichiarare l’avvenuto acquisto per usucapione degli appezzamenti di terreno; accolse parzialmente le domande formulate dalla S. di accertamento dell’assenza di titolo per la detenzione dei beni da parte di M.G. e di condanna del medesimo al rilascio degli stessi; compensò le spese del giudizio.

La Corte d’Appello di Genova, adita in via principale da M.M.G., erede della defunta S.A., ed in via incidentale da P. e M.G., con sentenza non definitiva n. 976 del 16/7/2014, dichiarò l’invalidità del contratto di enfiteusi stipulato dal procuratore P.M. con il proprio padre G.; condannò i medesimi al risarcimento del danno in favore di M.G. da liquidarsi nel corso ulteriore del giudizio; dichiarò M.G. detentore sine titulo dei beni immobili e lo condannò al risarcimento dei danni per mancato godimento fino al giorno del rilascio, da determinarsi nell’ulteriore corso del giudizio; dichiarò inammissibile l’appello incidentale di M.G. e, riservando al definitivo la regolazione delle spese del giudizio, dispose con ordinanza una CTU volta a definire il valore locativo dei beni da porre a base della liquidazione del danno, sia di quelli dati in enfiteusi sia di quelli comunque detenuti sine titulo da M.G..

La sentenza non definitiva, per quel che ancora rileva in questa sede, rilevò che a seguito di eventi verificatisi tra il 4 ed il 6 febbraio 1991, giorni nei quali la zia S.A. aveva convocato a casa due notai per disporre la revoca della procura, ed il nipote P., intuendo che ai suoi danni potesse essere disposta detta revoca, si era affrettato a chiedere al Comune (del quale era peraltro assessore) il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica dei terreni per procedere contestualmente alla redazione dell’atto di concessione in enfiteusi al padre, doveva ipotizzarsi sia a carico del nipote P., titolare della procura speciale, sia a carico del padre G. la conoscenza o la conoscibilità della revoca della procura con la conseguente nullità dell’atto di concessione in enfiteusi per violazione dell’art. 1396 c.c. o la sua annullabilità perchè contratto in conflitto di interessi, stante l’identità sostanziale del rappresentante con il terzo (padre); accertò il rilevante danno economico che era derivato ad S.A. e dunque alla nipote che le era succeduta, dal contratto di enfiteusi dal quale ella aveva ricavato per molti anni la somma di Lire 12 milioni annue a fronte di un valore molto maggiore dei beni, desumibile dall’avvenuta cessione, negli stessi anni, da parte della S. alla Camera di Commercio di Savona, di un complesso immobiliare molto più ridotto e sito nella stessa (OMISSIS), per Lire 1.500.000.000; ritenne passata in giudicato la decisione che aveva rigettato la domanda di accertamento dell’usucapione svolta da M.G. e dichiarò che il danno subito dalla S., a prescindere dalle mancate opportunità di vendita dei beni di così elevato valore, fosse in re ipsa, e quantificabili nella perdita dei canoni di affitto di terreni agricoli di pregio per tutto l’arco di tempo per cui non furono corrisposti, da quantificarsi, come riferito, a mezzo di una CTU.

La successiva sentenza sul quantum escluse la presenza di migliorie apportate dall’enfiteuta, quantificò il danno per i terreni detenuti al di fuori dell’enfiteusi in Euro 165.508,38, per il periodo dal 1991 al 2011, mentre per i terreni in enfiteusi, rilasciati nel 2015, stimò il danno in complessivi Euro 1.782.336,32, oltre rivalutazione ed interessi. Conclusivamente la Corte d’Appello di Genova condannò in solido P. e M.G. a corrispondere, a titolo risarcitorio, a M.S.M.G. la somma di Euro 1.782.336,32, oltre rivalutazione ed interessi; il solo M.G. a corrispondere a M.M.G. l’ulteriore somma di Euro 165.508,38, oltre rivalutazione monetaria ed interessi; e condannò i soccombenti alle spese del doppio grado del giudizio.

Avverso le due sentenze, quella sull’an e quella sul quantum, G.P. e M.P. propongono ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Nessuno resiste al ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo – violazione degli artt. 1396 e 1729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – censurano la sentenza per avere la Corte d’Appello equiparato il presupposto della conoscenza della revoca della procura a quello della sua conoscibilità, con ciò consentendo di invalidare ogni atto concluso dal rappresentante con il solo timore che la procura possa essere revocata. Secondo questa interpretazione si avallerebbe, ad avviso dei ricorrenti, qualsivoglia iniziativa del mandante atta ad invalidare qualunque atto negoziale ogni volta che sia raggiunta la prova che il terzo o il rappresentante abbiano concluso l’affare con il solo “timore” della imminente revoca della procura.

L’argomentazione sarebbe in contrasto con le norme indicate in epigrafe, ed in particolare con l’art. 1396 c.c., che richiede, ai fini dell’opponibilità al terzo, delle modificazioni o della revoca della procura, la prova della conoscenza effettiva delle stesse.

L’argomentazione sarebbe altresì in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il rappresentato deve dare la prova che il terzo non abbia colposamente ignorato la causa estintiva, ed è dunque onerato della prova dell’avvenuta conoscenza della revoca della procura in capo al terzo o delle circostanze che escludono l’apparenza e l’affidamento del terzo circa la permanenza del potere rappresentativo del rappresentante. La Corte di merito, non allineandosi all’interpretazione di questa Corte circa il presupposto dell’effettiva conoscenza che il terzo abbia avuto della modifica o della revoca della procura, sarebbe incorsa in errore di diritto.

1.1 Il motivo è infondato, in quanto la giurisprudenza di questa Corte non richiede la conoscenza effettiva della revoca della procura da parte del terzo, ma solo che siano provate le circostanze che escludano l’affidamento del terzo e che facciano presumere che egli le abbia colposamente ignorate. Dunque anche una condizione di conoscibilità della revoca è idonea a precostituire la mancanza di un valido affidamento del terzo (Cass., 1, n. 55 del 6/1/1979; Cass., 2, n. 3974 del 2/4/1993; Cass., 2, n. 26779 del 23/10/2018). Nel caso in esame il giudice ha ritenuto, con accertamento peraltro non sindacabile e comunque non adeguatamente censurato, raggiunta la prova che il terzo non poteva non sapere che la procura era stata revocata sicchè la condizione richiesta dall’art. 1396 c.c., comma 2 è stata rispettata.

2 Con il secondo motivo – falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. in relazione agli artt. 1396 e 1729 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – i ricorrenti censurano la sentenza per aver svolto un ragionamento presuntivo circa la conoscenza o conoscibilità da parte del terzo della revoca della procura, basandosi su circostanze di fatto che non rispetterebbero i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall’art. 2729 c.c.

I fatti erroneamente presunti dal Giudice sarebbero: a) l’incontro tra S.A. ed i due notai presso l’abitazione della S. non poteva avere altro scopo se non la revoca della procura; b) la sollecitudine mostrata da M.P. per ottenere il rilascio delle prescritte certificazioni di destinazione urbanistica dei terreni non può spiegarsi in altro modo se non con la consapevolezza dell’imminenza della perdita dei poteri di mandatario.

Ad avviso dei ricorrenti nessuna delle due circostanze avrebbe i caratteri della precisione, gravità e concordanza: la prima non sarebbe univoca ben potendosi, di contro, ipotizzare che la S. potesse voler escludere dal testamento il nipote (Moreno Gianpietro) ed il pronipote ( M.P.), piuttosto che revocare la procura a quest’ultimo; quanto alla costituzione di enfiteusi vi sarebbe prova in giudizio del fatto che la stessa rappresentata avesse insistito affinchè i terreni fossero concessi in enfiteusi a M.G. che di quei beni si era sempre occupato, non potendo la richiesta di certificazioni urbanistiche assumere un valore indiziario.

2.1 Il motivo è inammissibile in quanto la valutazione degli elementi costitutivi del ragionamento presuntivo è istituzionalmente rimessa al giudice del merito e non è sindacabile in questa sede se, come nel caso in esame, congruamente e logicamente motivata (Cass., 3, n. 29321 del 7/12/2017; Cass., 3 n. 9757 del 10/5/2005; Cass., L n. 26666 del 6/12/2005). Peraltro la censura avrebbe dovuto essere proposta come vizio della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sicchè il motivo è inammissibile anche per la mancata corretta deduzione del medesimo.

3. Con il terzo motivo – violazione dell’art. 1395 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – censurano la sentenza per avere ritenuto che il contratto di enfiteusi fosse, in ogni caso, annullabile perchè stipulato quale contratto con sè stesso in conflitto di interessi.

4. Con il quarto motivo si dolgono dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti consistente nella insussistenza del conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato ex art. 1394 c.c.

3-4 I due motivi, evidentemente connessi, sono privi di decisività perchè, indipendentemente dalla loro fondatezza o infondatezza, comunque afferiscono ad una ratio decidendi subordinata, di per sè insufficiente a pervenire ad una decisione di accoglimento del ricorso, in ragione della resistenza delle rationes decidendi illustrate nei precedenti motivi.

5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,1223,1226,2056 e 2697 c.c., nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, consistente nella mancanza di un godimento diretto (o indiretto fonte di utilità) da parte del titolare dei beni occupati.

I ricorrenti censurano la sentenza per aver ritenuto applicabile, per il danno da occupazione sine titulo di beni immobili, la teoria del danno in re ipsa, che sarebbe in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte.

5.1 La motivazione dell’impugnata sentenza, pur contenendo un riferimento al danno cd. in re ipsa, in realtà è affidata ad indici atti a provare l’esistenza del danno derivante dall’indisponibilità materiale dei beni da parte dell’avente diritto. La motivazione è adeguatamente riferita al valore locativo dei beni, ed è sorretta da un sufficiente onere di allegazione, in linea con la giurisprudenza più recente di questa Corte che, peraltro, non disdegna neppure una argomentazione presuntiva dell’esistenza del danno, basata sul cd. danno figurativo, cioè per l’appunto sul valore locativo del bene (Cass., 2, n. 20823 del 15/10/2015; Cass., 2, 20545 del 6/8/2018; Cass., 3, n. 15111 del 17/6/2013). La sentenza è coerente anche con l’altro indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, più rigoroso circa la prova del danno, in quanto fa riferimento esplicitamente alla circostanza, riferita alla S., di non aver potuto locare il bene e di non averlo potuto vendere ad un prezzo conveniente, quale sarebbe stato quello ottenuto quale corrispettivo dalla stessa proprietaria dalla vendita di un complesso immobiliare sito nella stessa (OMISSIS), peraltro di dimensioni più modeste rispetto a quello oggetto di causa, ad altro acquirente.

6. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Non occorre provvedere sulle spese perchè nessuno ha svolto difese da parte resistente. Occorre invece disporre il cd. “raddoppio” del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 19 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

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